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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35665/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 30 gennaio 2026 della Corte di appello di Lecce, che aveva confermato nel resto la condanna pronunciata dal Tribunale di Lecce il 13 aprile 2022 per ricettazione, concedendo le attenuanti generiche e rideterminando la pena in un anno e sei mesi di reclusione ed euro 400 di multa. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81, secondo comma, e 648 c.p., contestando l’aumento di pena per la continuazione: secondo la difesa, la detenzione contestuale di più beni illeciti non dimostrava l’esistenza di autonome condotte di acquisto, ricezione o occultamento, e mancava una motivazione specifica sul punto. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 62, primo comma, n. 4, c.p., lamentando il mancato riconoscimento dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. Ha sostenuto che non risultava provato l’utilizzo di assegni, carte di pagamento e documenti rinvenuti né l’esistenza di ulteriori conseguenze dannose e che la Corte d’appello aveva respinto la richiesta con motivazione assertiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto non consentito perché la questione della continuazione e della pluralità dei reati non era stata dedotta in appello e costituiva un novum in cassazione ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p. È stato inoltre ritenuto privo di specificità e di interesse concreto, poiché il ricorrente non aveva spiegato quale beneficio avrebbe prodotto sulla pena complessiva l’accoglimento della censura, e manifestamente infondato: l’aumento per la continuazione, pari a due mesi di reclusione ed euro 56 di multa, era modesto e non richiedeva motivazione specifica e dettagliata; inoltre, la ricezione di più beni autonomi e di distinta provenienza delittuosa può integrare una pluralità di ricettazioni anche se avvenuta nello stesso contesto temporale e dalla stessa persona, e tali reati possono essere unificati dal medesimo disegno criminoso. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la speciale tenuità del danno va valutata considerando globalmente gli effetti patrimoniali oggettivamente riconducibili al fatto, non soltanto il valore materiale dei beni o il danno già concretamente verificatosi. Per assegni, carte di pagamento e documenti rileva anche la loro potenziale utilizzabilità e, per i documenti, l’eventuale costo per ottenere duplicati; la mancata prova dell’uso effettivo non dimostra quindi la speciale tenuità del danno. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    Inoltre, i vari reati di ricettazione commessi dall'agente possono essere compresi in un unico disegno criminoso se sono stati programmati come un tutto unico, a nulla rilevando il momento di consumazione dei rispettivi reati presupposti.

    Più reati di ricettazione possono essere unificati dalla continuazione quando siano stati programmati come parte di un unico disegno criminoso; il momento di consumazione dei reati presupposti non esclude il collegamento funzionale.

  • art. 648 c.p.

    In tema di ricettazione, la condotta di chi riceve una pluralità di beni, ciascuno dei quali abbia una propria autonomia e una distinta provenienza delittuosa, realizza una pluralità di eventi giuridici e, quindi, di reati, che non può essere esclusa per il solo fatto che il soggetto abbia ricevuto i beni nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona.

    La ricezione di beni autonomi e di distinta provenienza delittuosa può integrare una pluralità di ricettazioni anche quando i beni siano ricevuti nello stesso momento e dalla medesima persona.

  • art. 62, primo comma, n. 4, c.p.

    In tema di ricettazione, ai fini del riconoscimento della circostanza comma, n. 4, cod. pen., la valutazione non può essere circoscritta al solo valore economico intrinseco della cosa ricettata, ma deve estendersi al complesso dei danni patrimoniali oggettivamente cagionati alla persona offesa quale conseguenza diretta del fatto illecito.

    La speciale tenuità del danno richiede una valutazione complessiva e oggettiva degli effetti patrimoniali direttamente causati dal fatto, non limitata al valore intrinseco della cosa ricettata. Per strumenti di pagamento e documenti rilevano anche la potenziale utilizzabilità e gli ulteriori pregiudizi patrimoniali conseguenti.

  • art. 132 c.p.

    In tema di reato continuato, il giudice di merito, quando determina distintamente gli aumenti per i reati satellite, non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata qualora gli incrementi siano di modesta entità, essendo in tal caso escluso ogni abuso del potere discrezionale attribuitogli dall’art. 132 cod. pen.

    Per aumenti di modesta entità applicati ai reati satellite non è necessaria una motivazione specifica e dettagliata, in assenza di elementi che evidenzino un abuso del potere discrezionale nella determinazione della pena.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi, in parte, non consentiti e, in parte, manifestamente infondati.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono non consentite o manifestamente infondate.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La doglianza è stata, dunque, proposta per la prima volta in sede di legittimità e costituisce un novum non consentito, con conseguente inammissibilità del motivo in applicazione degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.

    È inammissibile la censura proposta per la prima volta in cassazione quando introduce una questione non dedotta nei motivi di appello.

  • art. 609, comma 2, c.p.p.

    La doglianza è stata, dunque, proposta per la prima volta in sede di legittimità e costituisce un novum non consentito, con conseguente inammissibilità del motivo in applicazione degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.

    Il giudizio di cassazione non consente di introdurre questioni nuove che non siano state dedotte in appello, salvo i casi previsti dalla legge.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Alla dichiarazione d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La ricezione di una pluralità di beni autonomi, ciascuno di distinta provenienza delittuosa, può integrare una pluralità di reati di ricettazione anche se i beni sono ricevuti nel medesimo contesto temporale e dalla stessa persona.
  • Più ricettazioni possono essere unificate dalla continuazione se risultano programmate come parte di un unico disegno criminoso; la contestualità temporale della ricezione non esclude, da sola, la pluralità dei reati.
  • La censura in cassazione relativa alla continuazione è inammissibile se introduce una questione non dedotta in appello; inoltre, la doglianza sulla motivazione dei singoli aumenti deve indicare il concreto interesse e incidere sulla congruità della pena complessiva.
  • Quando gli aumenti per i reati satellite sono di modesta entità, il giudice non è tenuto a fornire una motivazione specifica e dettagliata per ciascun incremento.
  • Per valutare la speciale tenuità del danno nella ricettazione occorre considerare globalmente gli effetti patrimoniali oggettivamente riconducibili al fatto, non soltanto il valore materiale dei beni o il danno già concretamente realizzato.
  • Per assegni, carte di pagamento e documenti ricettati, la potenziale utilizzabilità e gli ulteriori costi o pregiudizi direttamente conseguenti possono rilevare ai fini del danno; la mancata prova dell’effettivo utilizzo non dimostra, da sola, la speciale tenuità.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

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