Sentenza del 09/03/2020 n. 6566 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente impugnava il silenzio-rifiuto del Comune sulla richiesta di rimborso della maggiore TARSU versata per il 2013. Il Comune, avvalendosi della facoltà prevista dal D.L. n.102/2013 (art.5, comma 4‑quater) aveva prorogato per il 2013 la TARSU vigente nel 2012 e, con delibera, modificato il criterio che riconosceva una riduzione del 60% in ragione della distanza del cassonetto dall'abitazione: originariamente la soglia consentiva l'agevolazione per distanze (indicata nei regolamenti comunali) mentre la nuova delibera richiedeva una distanza superiore a 5 km, escludendo così il ricorrente dall'agevolazione. Il contribuente sosteneva che, optando per la proroga della TARSU, il Comune non poteva rimodulare tariffe e criteri agevolativi e che la norma consentiva solo di coprire eventuali costi non coperti dal gettito con risorse diverse dalla tassa (fiscalità generale).
La decisione
La CTP respingeva il ricorso, la CTR accoglieva l'appello del contribuente ritenendo che il Comune, prorogando la TARSU, dovesse mantenere invariati i criteri e i presupposti del 2012. Il Comune proponeva ricorso per cassazione; la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Comune, confermando la decisione favorevole al contribuente e ritenendo che il D.L. n.102/2013, art.5, comma 4‑quater imponeva il rispetto dei criteri applicati nel 2012 (con la sola eccezione della maggiorazione prevista), escludendo la possibilità di rideterminare i presupposti per l'agevolazione. La delibera comunale modificativa è stata quindi disapplicata. Non si sono liquidate spese in favore del contribuente per la sua mancata costituzione, mentre la Corte ha dato atto dell'obbligo, a carico del ricorrente (Comune), del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa sulla legge di stabilità 2013.
Norme richiamate
D.L. 31 agosto 2013, n.102, art.5, comma 4‑quater (convertito dalla L. 28 ottobre 2013, n.124)
In deroga a quanto stabilito dal D.L. 6 dicembre 2011, n.201, art.14, comma 46, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n.214 e dal presente articolo, comma 3, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dal presente decreto, art.8, per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. ... Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
La Corte ha interpretato la norma nel senso che i Comuni che prorogano la TARSU per il 2013 devono attenersi ai criteri e presupposti applicati nel 2012 (salvo la maggiorazione prevista) e non possono modificare i criteri di applicazione dell'imposta; eventuali costi non coperti devono essere sostenuti attingendo a risorse diverse dal gettito della tassa (fiscalità generale).
D.L. 6 dicembre 2011, n.201, art.14, comma 13 (convertito dalla L. n.214/2011)
Richiamata per la maggiorazione prevista che resta salva anche in caso di proroga della TARSU; la Corte ha ritenuto che tale maggiorazione è l'unica deroga consentita rispetto ai criteri del 2012.
D.L. n.61/2007, art.7 (convertito dalla L. n.87/2007)
Il Comune invocava l'obbligo, previsto da tale norma, di coprire i costi del servizio con i proventi della tassa rifiuti; la Corte ha ritenuto che per il periodo di proroga (anno 2013) si applica la disciplina speciale più recente (D.L. n.102/2013) che prevale sulla precedente disposizione e consente il ricorso a risorse diverse dalla tassa.
Norma richiamata nel motivo di ricorso (atto generale sulla potestà impositiva/competenza), ma la Corte non ha ritenuto il richiamo idoneo a contrastare l'interpretazione della disciplina speciale prevista dal D.L. n.102/2013.
L. 24 dicembre 2012, n.228, art.1, comma 17 (modifica al D.P.R. n.115/2002, art.13)
Richiamata dalla Corte in relazione all'obbligo di versamento del contributo unificato aggiuntivo nel caso di ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013 e integralmente respinti.
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.13, comma 1‑quater e 1‑bis
Normativa applicata dalla Corte per dare atto dell'obbligo del ricorrente (Comune) al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è stato proposto dopo la data indicata e integralmente respinto.
Massime di principio
- Se un Comune opta per la proroga del regime di prelievo vigente in un anno precedente (es. mantenere la TARSU anziché adottare la nuova TARES), deve rispettare i criteri e i presupposti applicati in quell'anno e non può rimodulare i presupposti per le agevolazioni (es. soglie di distanza) per quel periodo di proroga.
- La normativa speciale più recente (es. D.L. n.102/2013 per il 2013) prevale sulle disposizioni anteriori che imponevano obblighi diversi (es. obbligo generale di copertura dei costi con il gettito della tassa), quindi per il periodo di deroga si applica la disciplina speciale che può consentire il ricorso alla fiscalità generale per coprire i costi non coperti dal tributo.
- Le modifiche regolamentari che incidono sui presupposti dell'imposta o sulle soglie che determinano agevolazioni possono essere impugnate dal contribuente e, se adottate in violazione della norma di proroga, possono essere disapplicate dai giudici tributari.
- Gli enti locali devono valutare separatamente l'adozione di delibere tariffarie e le modalità di copertura dei costi: anche quando i costi aumentano, la via corretta per farvi fronte nel caso di proroga può essere l'utilizzo di risorse diverse dal gettito della tassa ove previsto dalla normativa speciale.
- In sede di impugnazione giudiziaria, se il contribuente non si costituisce la Corte può comunque disapplicare l'atto impugnato; inoltre, l'opponente soccombente può essere tenuto al versamento di contributi unificati aggiuntivi se la liquidazione è disciplinata dalle norme introdotte dalla legge di stabilità 2013.
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