Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/03/2020 n. 736 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento IMU 2012 e del diniego di rimborso. La ricorrente sosteneva che, per gli immobili in leasing, l'utilizzatore aveva la materiale disponibilita' per l'intero 2012 e quindi era soggetto passivo IMU, rilevando altresi' di aver versato un acconto a titolo prudenziale. Faceva riferimento all'art. 9 comma 1 D.lgs. 23/2011, alle istruzioni ministeriali per la dich. IMU 2012 e all'art. 1 comma 672 L. n.147/2013 (TASI). Il Comune sosteneva che ai sensi dell'art. 9 comma 1 il soggetto passivo e' il locatario dalla stipula e per tutta la durata del contratto e che, in caso di risoluzione del leasing, la societa' di leasing torna ad essere soggetto passivo anche se non ha ancora riacquisito la disponibilita' materiale.

La decisione

Parziale riforma della sentenza di primo grado: confermata la regola interpretativa secondo cui ai fini IMU la soggettivita' passiva dipende dal titolo contrattuale (durata del contratto) e non dalla mera consegna materiale dell'immobile. Ne consegue che, con la risoluzione del contratto di leasing, la societa' di leasing e' soggetto passivo IMU anche se l'immobile non e' ancora stato riconsegnato. Pertanto l'appello e' rigettato sulla questione principale. Accolta tuttavia la domanda subordinata ai sensi dell'art. 10 comma 2 L. 212/2000: dichiarati non dovuti gli interessi e le sanzioni indicati nell'avviso di accertamento, alla luce della conformita' del comportamento della contribuente alle istruzioni ministeriali e degli oscillamenti giurisprudenziali. Spese di lite compensate.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 23/2011, art. 9 comma 1

    Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

    La Corte interpreta la norma attribuendo rilievo al titolo contrattuale: il soggetto passivo e' individuato dal contratto e dalla sua durata. Se il contratto e' risolto, la societa' di leasing ritorna soggetto passivo anche se non e' ancora avvenuta la riconsegna materiale dell'immobile.

  • L. n. 147/2013, art. 1 comma 672

    Disposizione riferita alla TASI introdotta dal 1.1.2014.

    Non applicabile per analogia all'IMU nel caso esaminato: normativa TASI ha presupposti diversi e la Corte ritiene che non sussista un vuoto normativo che giustifichi l'applicazione analoga all'IMU.

  • Istruzioni ministeriali DM 20.10.2012 (compilazione dichiarazione IMU 2012)

    Istruzioni che indicano la riconsegna del bene quale elemento rilevante per la soggettivita'.

    Le istruzioni ministeriali, pur rilevanti per la condotta del contribuente, non possono derogare alla legge. Tuttavia la Corte le considera utili ai fini dell'art. 10 comma 2 L. 212/2000 per escludere sanzioni/interessi quando il contribuente si e' attenuto a tali istruzioni in presenza di oscillazioni giurisprudenziali.

  • L. n. 212/2000, art. 10 comma 2

    Norma processuale/tributaria che consente valutazioni di buona fede o comportamenti conformi a istruzioni ufficiali ai fini dell'esclusione di sanzioni.

    La Corte ha accolto la richiesta subordinata di non applicazione di interessi e sanzioni per la conformita' del comportamento della contribuente alle istruzioni ministeriali e agli oscillamenti giurisprudenziali.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 13793/2019 e Cass. n. 25249/2019

    Pronunce della Corte di Cassazione che hanno affermato la prevalenza del titolo contrattuale sulla mera disponibilita' materiale per determinare la soggettivita' passiva in caso di leasing.

    La Corte d'appello aderisce a questo orientamento giurisprudenziale per ritenere che la risoluzione contrattuale determina la ricaduta della soggettivita' passiva sulla societa' di leasing anche senza riconsegna materiale.

Massime di principio

  • Per l'IMU sugli immobili in leasing la soggettivita' passiva e' determinata dal titolo contrattuale (data della stipula e durata del contratto) e non dalla mera disponibilita' materiale dell'immobile.
  • Se il contratto di leasing e' risolto, la societa' di leasing e' soggetto passivo IMU anche se l'utilizzatore non ha ancora materialmente restituito il bene; la mancata riconsegna rileva solo nei rapporti interni tra le parti (risarcimento), non verso l'ente impositore.
  • Le istruzioni ministeriali non possono modificare la legge, ma il comportamento del contribuente conforme a istruzioni ufficiali e a oscillazioni giurisprudenziali puo' giustificare l'esclusione di interessi e sanzioni secondo l'art. 10 comma 2 L. 212/2000.
  • Non e' lecito applicare per l'IMU norme specifiche della TASI (art. 1 comma 672 L. 147/2013) per colmare un presunto vuoto normativo, quando le previsioni e i presupposti dei tributi sono diversi.
  • In situazioni simili e' importante documentare chiaramente la data di risoluzione contrattuale, la riconsegna materiale (quando avviene) e ogni pagamento prudenziale effettuato; la certezza dei dati contrattuali e' determinante per l'ente impositore.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.