Sentenza del 09/03/2020 n. 859 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La Commissione ha rilevato varie violazioni del principio di competenza (art. 109 TUIR): 1) elementi positivi di reddito per euro 7.057,91 imputati al 2013 ma riferibili al 2014 (contratto e emissione fattura nel 2014); 2) elementi positivi per euro 5.306,36 relativi a incentivi concessi dalla casa madre legati a immatricolazioni avvenute nel 2014 e quindi di competenza 2014; 3) elementi negativi per euro 1.989,10 dedotti nel 2014 ma riferiti a veicolo immatricolato nel 2012, quindi non deducibili in quell'esercizio. Inoltre è stata contestata l'illegittima detrazione IVA per euro 85.155,00 poiché la società non aveva una struttura autonoma per l'attività di intermediazione nel finanziamento (attività occasionale/accessoria svolta dalle società finanziarie), con richiamo alle risoluzioni n. 305/E/2008 e 41/E/2011 sull'esclusione di tali operazioni dal calcolo del pro-rata (art. 19-bis, D.P.R. n. 633/72).
La decisione
Il Collegio ha rigettato entrambi gli appelli (quello principale proposto dall'Agenzia delle Entrate e l'appello incidentale della B. S.r.l.), confermando l'impugnata sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro. In motivazione è stato confermato che gli elementi di reddito e di costo devono essere imputati secondo il principio di competenza (art. 109 TUIR) e che la società non possedeva una struttura autonoma per l'intermediazione nei finanziamenti, giustificando il diniego della detrazione IVA; le spese del presente grado sono compensate.
Norme richiamate
art. 109 TUIR
Principio di competenza: i componenti positivi e negativi di reddito devono essere imputati all'esercizio di competenza in base all'evento economico (stipula contratto, immatricolazione), non in base alla sola data di fatturazione.
art. 19-bis, D.P.R. n. 633/72
Normativa sul pro-rata IVA: nella valutazione della detrazione IVA va escluso dal calcolo del pro-rata l'elemento relativo ad operazioni che sono occasionali e accessorie e non rientrano nell'attività propria del soggetto passivo; se l'intermediazione è svolta senza autonoma organizzazione, la detrazione può essere negata.
Risoluzione n. 305/E del 2008
Conferma l'esclusione dal calcolo del pro-rata delle operazioni non oggetto dell'attività propria ma svolte come occasionali e accessorie.
Risoluzione n. 41/E del 2011
Applica l'esclusione al caso delle concessionarie automobilistiche per le operazioni di finanziamento e di intermediazione, considerate accessorie e strumentali alla vendita dei veicoli.
Massime di principio
- Applicare il principio di competenza (art. 109 TUIR): i ricavi e i costi devono essere imputati nell'esercizio in cui nasce l'evento economico (es. stipula del contratto, immatricolazione), non semplicemente in base alla data di emissione della fattura.
- Incentivi collegati a immatricolazioni devono essere rilevati nell'esercizio in cui avviene l'immatricolazione, anche se la fatturazione o l'erogazione avvengono nell'esercizio successivo.
- Note di debito/credito vanno considerate ai fini fiscali nell'esercizio cui si riferisce l'operazione economica oggetto della nota (es. immatricolazione del veicolo), non solo nella data di emissione della nota stessa.
- La detrazione dell'IVA è subordinata all'effettiva autonomia organizzativa dell'attività che genera operazioni imponibili: attività di intermediazione occasionale e svolta tramite terzi senza strutture proprie può comportare il diniego della detrazione.
- Le risoluzioni e la prassi amministrativa possono escludere dal pro-rata le operazioni accessorie; va valutata caso per caso la sussistenza di un'organizzazione autonoma per l'attività contestata.
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