Sentenza del 09/03/2020 n. 682 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Processo tributario - revocazione della sentenza - presupposto - rilevabilità dell'errore - valutazione di provvista bancaria ai fini dell'accertamento- non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 395 c.p.c. rispetto alla sentenza di annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2009. Il ricorrente deduce un errore di fatto - consistente nella mancata considerazione, da parte del giudice d'appello, di accrediti non aventi natura reddituale per complessivi euro 117.900,00 (trasferimenti tra conti e mutuo) che avrebbero giustificato l'acquisto dell'azienda bar-tabaccheria per euro 115.000,00. Sostiene che tali movimenti bancari dimostrerebbero una provvista non reddituale idonea a superare le presunzioni di cui all'art. 38 DPR 600/73.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato il ricorso per revocazione ritenendolo infondato. Il giudice ha ritenuto che la presunta 'svista' non costituisca un errore revocatorio manifestamente evidente rilevabile dai soli atti, ma sia una valutazione argomentativa sulla movimentazione bancaria già compiuta dal giudice d'appello. Pertanto la deduzione del ricorrente attiene a una valutazione delle risultanze processuali non sindacabile in sede di revocazione. Condanna del ricorrente al rimborso delle spese di lite, liquidate in euro 2.460,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
L'errore revocatorio richiede una falsa percezione della realtà o una svista oggettivamente ed immediatamente rilevabile dagli atti, che abbia portato a ritenere l'esistenza o l'inesistenza di un fatto decisivo; non comprende le valutazioni argomentative o le ricostruzioni probatorie.
art. 38 D.P.R. 600/73 (comma 6)
Stabilisce presunzioni fiscali in tema di ricostruzione del reddito sulla base di conti e operazioni bancarie; il contribuente può fornire prova contraria tramite la dimostrazione di provvista non reddituale, ma l'adeguatezza di tale provvista è oggetto di valutazione di merito del giudice.
art. 64, comma 1, D.Lgs. 546/1992
Norma procedurale che disciplina la revocazione nelle controversie tributarie e rinvia alle disposizioni civili (art. 395 c.p.c.) per il relativo procedimento.
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per errori di percezione immediatamente evidenti dagli atti; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni logico-argomentative del giudice.
- Le movimentazioni bancarie possono costituire prova della provvista non reddituale ai fini dell'art. 38 DPR 600/73, ma occorre documentare con chiarezza l'origine delle somme (es. atto di vendita, mutuo, donazioni, liquidazioni) e la loro disponibilità temporale rispetto alle spese o agli acquisti contestati.
- La semplice ricostruzione alternativa dei flussi tra conti non basta: per superare le presunzioni fiscali è necessario che la documentazione dimostri in modo inequivoco la natura non reddituale delle somme e la loro effettiva destinazione agli investimenti contestati.
- Questioni di valutazione della prova e dell'adeguatezza della provvista sono di merito e non rientrano nel sindacato della revocazione; tali censure vanno sollevate nelle fasi ordinarie del giudizio e, se del caso, in Cassazione con motivi di diritto.
- Per il contribuente è fondamentale conservare e produrre documentazione primaria e contemporanea (contratti, ricevute, bonifici con causali, comunicazioni bancarie) che colleghi origine, tempi e destinazione delle somme per poter efficacemente confutare presunzioni fiscali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 mar 2020Sentenza del 09/03/2020 n. 736 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 9 mar 2020Sentenza del 09/03/2020 n. 745 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 9 mar 2020Sentenza del 09/03/2020 n. 859 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 9 mar 2020Sentenza del 09/03/2020 n. 6524 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mar 2020Sentenza del 09/03/2020 n. 6525 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 9 mar 2020Sentenza del 09/03/2020 n. 6526 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →