Sentenza del 09/03/2020 n. 6525 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica dell'accertamento n. 11869/2006 (recupero di maggiori diritti doganali per disconoscimento dei benefici daziari AGRIM su importazioni di carne bovina congelata negli anni 2003-2004) e dell'atto di contestazione delle sanzioni n. 11871/2006. La società deduceva, tra l'altro, assenza di collegamenti societari con la capogruppo E. s.p.a., carenza di legittimazione e decadenza dell'Ufficio, necessità di previa revoca da parte del Ministero delle Attività Produttive dei titoli AGRIM, e violazione del diritto al contraddittorio amministrativo (richiamando la giurisprudenza comunitaria Sopropè). La CTR aveva ritenuto legittimo l'accertamento sulla scorta delle risultanze del p.v.c. della Guardia di Finanza e delle prove di fatto relative al controllo di fatto da parte della E. s.p.a.; aveva per contro accolto il ricorso contro le sanzioni in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla N. s.r.l. Confermata la legittimità dell'avviso di rettifica dell'accertamento: i controlli della Guardia di Finanza hanno provato l'esistenza di legami/controlli di fatto fra le società del gruppo e la capogruppo E. s.p.a., che hanno determinato l'indebita fruizione dei benefici AGRIM e giustificano il recupero dei maggiori dazi tramite revisione della dichiarazione doganale. La Corte ha ritenuto inammissibili alcuni motivi per novità di censure in cassazione e per vizio di merito non sindacabile (valutazione delle prove). Ha inoltre affermato che, in presenza di procedimento penale per i medesimi fatti, non è obbligatorio per l'Amministrazione anticipare il contraddittorio amministrativo regolato dal D.Lgs. 374/1990, art.11, poiché le garanzie difensive sono assicurate dal processo penale. Ha infine chiarito che non è richiesta una preventiva revoca da parte del Ministero delle Attività Produttive dei titoli AGRIM per procedere al recupero dei dazi: i regolamenti comunitari prevedono la revoca in caso di documentazione fraudolenta, ma non disciplinano un procedimento vincolante che impedisca all'Autorità doganale di riliquidare e recuperare i dazi in sede di revisione dell'accertamento. Condanna della N. s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione (Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito) e al contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11
Disciplina il contraddittorio amministrativo in materia di accertamenti doganali e la revisione dell'accertamento; la Corte afferma che, se è in corso un procedimento penale per i fatti generatori dell'imposta, l'Amministrazione non è obbligata a esperire autonomamente il procedimento di cui all'art. 11 perché le garanzie difensive sono tutelate nel processo penale.
Reg. (CE) n. 954/2002 (art. 9 e art. 10)
Le norme comunitarie stabiliscono condizioni di ammissibilità ai titoli AGRIM e prevedono la revoca in caso di riconoscimento ottenuto su base documentale falsa o fraudolenta; la Corte osserva che i regolamenti non prevedono che la revoca ministeriale sia condizione preventiva per il recupero del dazio da parte dell'autorità doganale.
Reg. (CE) n. 780/2003
Norme comunitarie collegate alla gestione dei benefici daziari AGRIM; la Corte le richiama in connessione con l'applicazione delle condizioni ostative per l'accesso ai benefici.
Reg. (CEE) n. 2454/1993 (art. 143)
Definisce i 'legami' tra operatori economici che impediscono l'accesso a determinati benefici doganali; la Corte convalida l'applicazione dell'art. 143 per valutare i legami di fatto tra le società e la conseguente esclusione dal beneficio AGRIM.
Reg. (CEE) n. 2913/1992 (art. 244)
Codice doganale comunitario: disciplina, tra l'altro, effetti dell'impugnazione amministrativa e sospensione dell'esecuzione; richiamato nella valutazione della giurisprudenza comunitaria (Preqù-Italia) sul valore del contraddittorio e sulla sospensione dell'esecuzione degli atti doganali.
T.U.L.D. (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43), art. 84 e art. 38
Norme nazionali sul regime doganale: l'art. 38 T.U.L.D. (richiamato) consente la responsabilità in solido della capogruppo per l'obbligazione doganale della società importatrice; l'art. 84 è richiamato in relazione alle ipotesi di revisione dell'accertamento.
D.L. n. 1/2012 conv. L. n. 27/2012 (richiamo normativo in dottrina e giurisprudenza)
Riferimento alla disciplina successiva dell'art. 11 D.Lgs. 374/1990 e agli orientamenti della Corte di giustizia (Preqù-Italia) sull'effetto del mancato contraddittorio: l'irregolarità rileva solo se avrebbe potuto mutare l'esito del procedimento.
Giurisprudenza comunitaria: C-349/07 (Sopropè) e C-276/16 (Preqù-Italia)
Sopropè invocata dalla ricorrente in tema di diritto di contraddittorio amministrativo; la Corte precisa limiti di ammissibilità delle censure tardive. Preqù-Italia utilizzata per affermare che la violazione del diritto di essere ascoltati annulla il provvedimento solo se, senza la violazione, il procedimento avrebbe potuto avere esito diverso.
Massime di principio
- Il diritto al contraddittorio amministrativo in materia doganale (D.Lgs. 374/1990, art. 11) è importante ma la sua violazione incide sul provvedimento finale solo se ha concretamente pregiudicato il diritto di difesa e avrebbe potuto determinare un esito diverso; richiedere la prova del pregiudizio concreto.
- Se è pendente un procedimento penale per i medesimi fatti, l'Amministrazione doganale non è obbligata a svolgere separatamente il procedimento di contraddittorio amministrativo anticipato, poiché le garanzie difensive sono assicurate dal processo penale.
- La revisione dell'accertamento doganale e il recupero dei maggiori dazi spettano all'Autorità doganale e non sono automaticamente subordinati a una preventiva revoca ministeriale dei titoli AGRIM: la revoca prevista dai regolamenti comunitari non impedisce di per sé l'esercizio del potere di riliquidazione e recupero dei diritti doganali.
- L'esistenza di 'legami' o controllo di fatto tra società (art. 143 Reg. 2454/1993) può determinare l'illegittima fruizione di agevolazioni AGRIM; per opporsi efficacemente all'accertamento occorre contestare puntualmente e con prove specifiche la ricostruzione fattuale del collegamento societario.
- Una sentenza penale favorevole non ha automatica efficacia vincolante nel giudizio tributario: chi invoca il giudicato penale deve indicare espressamente i fatti materiali accertati in sede penale che, con precisione, escludono i presupposti dell'accertamento tributario.
- In cassazione non sono ammesse nuove questioni di diritto non sollevate nei gradi di merito; le doglianze nuove su profili di diritto sono inammissibili salvo che riguardino questioni rilevabili d'ufficio.
- Le perizie e documenti prodotti dalla parte devono essere dettagliatamente indicati e trascritti nel ricorso per cassazione se si contesta l'omessa o errata valutazione in sede di merito; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
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