Cassazione Civile, Ordinanza n. 16073/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (occupante)
La controversia
Nel giudizio di merito, i proprietari avevano ottenuto dal tribunale una sentenza di condanna al rilascio di un immobile ritenuto occupato senza titolo dall’odierno resistente. Quest’ultimo aveva proposto appello deducendo di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione dell’atto introduttivo; i proprietari avevano eccepito la tardività dell’impugnazione, sostenendo che la sentenza di primo grado gli fosse stata notificata e che, pertanto, fosse decorso il termine breve di trenta giorni. La Corte d’appello ha ritenuto nulla la notificazione della sentenza di primo grado, con conseguente inapplicabilità del termine breve e tempestività dell’appello, rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. I proprietari hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 136 Cost., 30 L. n. 87/1953, 325, 326, 327 e 140 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse applicato indebitamente la sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, successiva al giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado; (2) violazione degli artt. 325, 326, 327, 140, 156 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c., contestando che la notificazione della sentenza non fosse conforme al modello legale dell’art. 140 c.p.c. e che il destinatario non avesse avuto conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che la Corte d’appello non aveva applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010 per il profilo invocato dai ricorrenti, ma aveva invece valorizzato un diverso vizio: la notificazione della sentenza di primo grado non si era perfezionata validamente secondo lo schema dell’art. 140 c.p.c., poiché risultava mancante una parte del procedimento necessaria a garantire la conoscibilità dell’atto (in particolare, non era dimostrata l’immissione in cassetta o l’affissione dell’avviso di giacenza). La Corte ha anche escluso che potesse operare l’art. 156 c.p.c., poiché non risultava che la notificazione avesse raggiunto lo scopo, e ha precisato che l’onere di provare la mancata conoscenza del processo riguarda l’ipotesi del termine lungo ex art. 327, comma 2, c.p.c., non quella qui ricorrente, in cui l’appello era stato proposto entro il termine lungo e la sola nullità della notificazione escludeva l’operatività del termine breve. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la particolarità della fattispecie, con dichiarazione altresì della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 136 Cost.
richiamato solo come norma denunciata nel motivo di ricorso, senza accoglimento della censura
art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87
richiamato solo come norma denunciata nel motivo di ricorso, senza accoglimento della censura
il termine breve per impugnare decorre solo da notificazione validamente perfezionata e idonea a portare l’atto a conoscenza del destinatario
richiamato in tema di decorrenza del termine breve per impugnare
l’appello era stato comunque proposto entro il termine lungo; l’onere di provare la mancata conoscenza del processo rileva quando l’impugnazione sia oltre tale termine
la notificazione deve seguire integralmente il modello legale; la mancanza di una sua parte essenziale, idonea a incidere sulla conoscibilità dell’atto, comporta nullità della notificazione
non opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo quando non risulti che l’atto abbia effettivamente raggiunto la conoscenza del destinatario
richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza accoglimento della censura
la Corte d’appello aveva rimesso la causa al primo giudice in ragione della nullità rilevata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La nullità della notificazione della sentenza impedisce la decorrenza del termine breve per impugnare quando non risulti che l’atto abbia raggiunto lo scopo di portare la decisione a conoscenza del destinatario.
- Nel procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c. è necessario che siano compiute tutte le attività previste dal modello legale; la mancanza di uno degli adempimenti essenziali, specie quelli funzionali alla concreta conoscibilità dell’atto, determina invalidità della notificazione.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non opera se non è provato che il destinatario abbia effettivamente avuto conoscenza dell’atto notificato.
- L’onere di dimostrare la mancata conoscenza del processo assume rilievo specifico quando si discuta della tempestività dell’impugnazione proposta oltre il termine lungo; se l’impugnazione è proposta entro tale termine, la mera nullità della notificazione della sentenza è sufficiente a escludere il termine breve.
- Una contraddizione formale nella relata di notificazione non è di per sé sufficiente a supporre il compimento di un adempimento non attestato, se tale adempimento è essenziale alla conoscibilità dell’atto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15900/2022 del 18/05/2022
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15901/2022 del 18/05/2022
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15902/2022 del 18/05/2022
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15903/2022 del 18/05/2022
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15904/2022 del 18/05/2022
- ordinanza_civile · 18 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 15905/2022 del 18/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →