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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16073/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (occupante)

La controversia

Nel giudizio di merito, i proprietari avevano ottenuto dal tribunale una sentenza di condanna al rilascio di un immobile ritenuto occupato senza titolo dall’odierno resistente. Quest’ultimo aveva proposto appello deducendo di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione dell’atto introduttivo; i proprietari avevano eccepito la tardività dell’impugnazione, sostenendo che la sentenza di primo grado gli fosse stata notificata e che, pertanto, fosse decorso il termine breve di trenta giorni. La Corte d’appello ha ritenuto nulla la notificazione della sentenza di primo grado, con conseguente inapplicabilità del termine breve e tempestività dell’appello, rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. I proprietari hanno quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 136 Cost., 30 L. n. 87/1953, 325, 326, 327 e 140 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse applicato indebitamente la sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010, successiva al giudicato formatosi sulla sentenza di primo grado; (2) violazione degli artt. 325, 326, 327, 140, 156 c.p.c. e 48 disp. att. c.p.c., contestando che la notificazione della sentenza non fosse conforme al modello legale dell’art. 140 c.p.c. e che il destinatario non avesse avuto conoscenza dell’atto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che la Corte d’appello non aveva applicato la sentenza della Corte costituzionale n. 3/2010 per il profilo invocato dai ricorrenti, ma aveva invece valorizzato un diverso vizio: la notificazione della sentenza di primo grado non si era perfezionata validamente secondo lo schema dell’art. 140 c.p.c., poiché risultava mancante una parte del procedimento necessaria a garantire la conoscibilità dell’atto (in particolare, non era dimostrata l’immissione in cassetta o l’affissione dell’avviso di giacenza). La Corte ha anche escluso che potesse operare l’art. 156 c.p.c., poiché non risultava che la notificazione avesse raggiunto lo scopo, e ha precisato che l’onere di provare la mancata conoscenza del processo riguarda l’ipotesi del termine lungo ex art. 327, comma 2, c.p.c., non quella qui ricorrente, in cui l’appello era stato proposto entro il termine lungo e la sola nullità della notificazione escludeva l’operatività del termine breve. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per la particolarità della fattispecie, con dichiarazione altresì della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 136 Cost.

    richiamato solo come norma denunciata nel motivo di ricorso, senza accoglimento della censura

  • art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87

    richiamato solo come norma denunciata nel motivo di ricorso, senza accoglimento della censura

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve per impugnare decorre solo da notificazione validamente perfezionata e idonea a portare l’atto a conoscenza del destinatario

  • art. 326 c.p.c.

    richiamato in tema di decorrenza del termine breve per impugnare

  • art. 327 c.p.c.

    l’appello era stato comunque proposto entro il termine lungo; l’onere di provare la mancata conoscenza del processo rileva quando l’impugnazione sia oltre tale termine

  • art. 140 c.p.c.

    la notificazione deve seguire integralmente il modello legale; la mancanza di una sua parte essenziale, idonea a incidere sulla conoscibilità dell’atto, comporta nullità della notificazione

  • art. 156 c.p.c.

    non opera la sanatoria per raggiungimento dello scopo quando non risulti che l’atto abbia effettivamente raggiunto la conoscenza del destinatario

  • art. 48 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso, senza accoglimento della censura

  • art. 354 c.p.c.

    la Corte d’appello aveva rimesso la causa al primo giudice in ragione della nullità rilevata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La nullità della notificazione della sentenza impedisce la decorrenza del termine breve per impugnare quando non risulti che l’atto abbia raggiunto lo scopo di portare la decisione a conoscenza del destinatario.
  • Nel procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c. è necessario che siano compiute tutte le attività previste dal modello legale; la mancanza di uno degli adempimenti essenziali, specie quelli funzionali alla concreta conoscibilità dell’atto, determina invalidità della notificazione.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. non opera se non è provato che il destinatario abbia effettivamente avuto conoscenza dell’atto notificato.
  • L’onere di dimostrare la mancata conoscenza del processo assume rilievo specifico quando si discuta della tempestività dell’impugnazione proposta oltre il termine lungo; se l’impugnazione è proposta entro tale termine, la mera nullità della notificazione della sentenza è sufficiente a escludere il termine breve.
  • Una contraddizione formale nella relata di notificazione non è di per sé sufficiente a supporre il compimento di un adempimento non attestato, se tale adempimento è essenziale alla conoscibilità dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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