Cassazione Penale, Sentenza n. 00819/2026 del 09/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva principalmente la violazione del diritto di difesa e dell'art. 127, comma 5, c.p.p. perché l'ordinanza era stata emessa il 16/06/2025, benché l'udienza fosse stata rinviata al 26/06/2025; inoltre erano denunciate violazioni relative al mancato riconoscimento della continuazione, al vizio in relazione all'art. 168 c.p. e alla violazione dell'art. 657 c.p.p. Il motivo principale sottolineava che non risultava alcuna anticipazione dell'udienza né revoca del rinvio, quindi la decisione è stata assunta senza il necessario contraddittorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo, pregiudiziale e assorbente, fondato: l'ordinanza emessa in data 16/06/2025, nonostante il rinvio fissato al 26/06/2025, è viziata per violazione dell'art. 666 c.p.p. e per mancato rispetto del contraddittorio obbligatorio. Tale violazione configura una nullità di ordine generale e assoluta (artt. 178 lett. c) e 179, comma 1, c.p.p.), per cui la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Bologna per il giudizio. Le censure sostanziali (continuazione, art. 168 c.p., art. 657 c.p.p.) non sono state esaminate essendo il motivo procedurale assorbente.
Norme richiamate
Regola la forma dei procedimenti davanti al giudice dell'esecuzione e limita la procedura de plano ai soli casi di manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge o di mera riproposizione; la Corte ha ritenuto che l'adozione di provvedimenti fuori dall'udienza fissata, quando la presenza è obbligatoria, violi l'articolo e determini nullità assoluta.
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato come eccezione prevista per autorizzare provvedimenti 'senza formalità'; la Corte distingue i casi in cui il giudice può provvedere senza le formalità previste da quelli in cui il contraddittorio è obbligatorio.
art. 127, comma 5, cod. proc. pen.
Articolo richiamato dal ricorrente in relazione al diritto di difesa; la Corte ha considerato la violazione del contraddittorio in contrasto con le garanzie previste, rilevando l'illegittima trattazione in udienza diversa da quella fissata.
Richiamato tra le censure (riguardante la continuazione), ma non esaminato dalla Corte perché il motivo procedurale è stato ritenuto assorbente.
Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione; anche questo motivo non è stato esaminato per assorbimento da parte del motivo procedurale di nullità.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Individua le nullità di ordine generale; la Corte ha qualificato la violazione del contraddittorio come nullità di tale tipo.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce le conseguenze delle nullità di ordine generale; la Corte ha applicato questo principio pronunciando l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Massime di principio
- Se il giudice dell'esecuzione adotta un provvedimento in data diversa da quella dell'udienza fissata (e la presenza dell'interessato/difensore è obbligatoria) senza che risulti revocato il rinvio, ciò configura una violazione del contraddittorio suscettibile di nullità assoluta.
- L'art. 666 c.p.p. limita la procedura de plano: il giudice può decidere senza il normale contraddittorio solo nei casi espressamente previsti (es. manifesta infondatezza o mera riproposizione). Al di fuori di tali ipotesi la decisione è viziata.
- Una nullità di ordine generale/assoluta, una volta accertata in sede di legittimità, comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata; le questioni sostanziali restano in genere inespresse e vanno riproposte nel nuovo giudizio.
- Nei ricorsi in materia di esecuzione, le censure procedurali che attengono al mancato rispetto del contraddittorio possono essere pregiudiziali e assorbire gli altri motivi: è strategico prospettare e documentare tempestivamente tali nullità.
- Per evitare invalidità procedurali è fondamentale verificare gli atti relativi alla fissazione/revoca dei rinvii e alle notifiche delle ordinanze; la mancanza di comunicazioni o l'anticipazione della decisione rispetto all'udienza fissata è un elemento decisivo.
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