Cassazione Civile, Ordinanza n. 18064/2022 del 06/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dall'acquisto di un personal computer Asus per il quale l'acquirente lamentava l'interruzione degli aggiornamenti del sistema operativo. Davanti al giudice di pace chiedeva la sostituzione del computer e il risarcimento dei danni, deducendo pratica commerciale scorretta e violazione degli obblighi del produttore. Le convenute eccepivano il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione. Il giudice di pace rigettava la domanda. In appello, il soccombente denunciava, in sintesi, violazione del giusto processo, inadempimento contrattuale, errata qualificazione della domanda e violazione delle norme sulla responsabilità per prodotti difettosi; il Tribunale dichiarava inammissibili sia l'appello principale sia quello incidentale, ritenendo che la sentenza del giudice di pace, per il valore inferiore a euro 1.100, fosse resa secondo equità e che mancasse l'indicazione del principio fondamentale della materia asseritamente violato. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) nullità della sentenza d'appello per carenza di motivazione, per un passaggio ritenuto contraddittorio/erroneo sull'inammissibilità dell'appello principale e di quello tardivo; 2) violazione degli artt. 113 e 342 c.p.c. per avere il Tribunale dichiarato inammissibile l'appello senza considerare che esso avrebbe contenuto censure su norme processuali, principi costituzionali/comunitari e disciplina della responsabilità da prodotti difettosi; 3) violazione degli stessi articoli per pretesa formazione di un giudicato interno su una precedente ordinanza interlocutoria che aveva escluso l'inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché il passaggio criticato era un refuso privo di rilevanza decisoria, essendo comunque chiaro il ragionamento del Tribunale. Ha respinto il secondo motivo, affermando che, contro una sentenza del giudice di pace resa secondo equità nei limiti di valore, l'appellante deve specificare quale violazione di norme procedurali, costituzionali, comunitarie o dei principi regolatori della materia renda ammissibile l'impugnazione; nel caso concreto l'appello era stato formulato in modo generico, con un richiamo non adeguatamente sviluppato alla responsabilità da prodotti difettosi e alle asserite violazioni processuali. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, chiarendo che una valutazione interlocutoria sull'ammissibilità dell'appello non vincola il giudice al momento della decisione definitiva e non forma un giudicato interno idoneo a impedire una diversa conclusione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore di entrambi i controricorrenti, nonché all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
primo comma, nn. 3, 4 e 5
viene evocato come parametro dei vizi denunciabili in cassazione, ma le doglianze sono dichiarate inammissibili o infondate perché non colpiscono la ratio decidendi
per le sentenze del giudice di pace rese secondo equità l'appello è ammissibile solo a motivi limitati, nei casi di violazione di norme sul procedimento, norme costituzionali o comunitarie, ovvero principi regolatori della materia
l'atto di appello deve contenere una specifica critica alla decisione impugnata; nel caso concreto il richiamo generico non è stato ritenuto sufficiente
per le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, l'unica impugnazione ordinaria ammessa è l'appello a motivi limitati
richiamato come base della ricostruzione del sistema delle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata
d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224
evocato nell'appello come disciplina della responsabilità per danno da prodotti difettosi, ma il richiamo è stato ritenuto generico ai fini dell'ammissibilità dell'appello
utilizzato per la liquidazione delle spese di lite in cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Contro le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità nei limiti di valore, l'appello è ammissibile solo se l'appellante indica specificamente la violazione di norme processuali, costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia.
- Un motivo di appello fondato su asserite violazioni della disciplina di settore non è sufficiente se si limita a un richiamo generico della normativa senza spiegare perché la violazione incida sui limiti dell'equità o sui principi regolatori della materia.
- In cassazione non può ottenersi la cassazione della sentenza per un mero refuso o per un passaggio testuale erroneo, se dalla motivazione complessiva risulta comunque chiaro il percorso decisorio e il vizio non ha rilievo decisorio.
- Una valutazione interlocutoria del giudice sulla ammissibilità dell'impugnazione non determina giudicato interno e non impedisce al medesimo giudice di rivalutare la questione nella sentenza definitiva.
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