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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1029/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 2 del d. lgs. n. 74/2000 (indebita indicazione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni IVA relative agli anni 2012-2015), contestando: 1) la valutazione delle prove e la mancata valorizzazione delle pronunce dei giudici tributari che avevano annullato gli avvisi di accertamento; 2) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), deducendo errata quantificazione dell'imposta e l'avvenuto annullamento dei recuperi IVA in sede tributaria; 3) la prescrizione del reato relativo all'anno 2012 (prescrizione decennale prevista dall'art. 17, comma 1-bis, d. lgs. n. 74/2000, con decorrenza dalla presentazione della dichiarazione). In concreto l'imputazione riguardava l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nell'ambito di uno schema di "frode carosello" per indebita detrazione/compensazione IVA per gli anni 2012-2015.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e accolto il terzo: ha confermato la sussistenza del reato per le annualità 2013, 2014 e 2015 ritenendo legittima la valutazione del giudice di merito (sulla base degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, degli elementi probatori e della disconferma del valore probatorio esclusivo delle pronunce tributarie), e ha respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis in ragione dell'entità dell'imposta, delle modalità fraudolente (frode carosello) e della reiterazione. Tuttavia ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato relativo all'anno d'imposta 2012 perché estinto per prescrizione (termine decennale decorrente dalla presentazione della dichiarazione, con maturazione prima della sentenza impugnata). Conseguentemente è stata depennata la quota di pena riferibile al 2012 (individuata in un mese) e la pena complessiva è stata rideterminata in 1 anno e 2 mesi di reclusione, con conferma della sospensione condizionale della pena.

Norme richiamate

  • d. lgs. n. 74/2000, art. 2

    Norma che sanziona le condotte di indebita indicazione di elementi passivi fittizi e frode fiscale con fatture per operazioni inesistenti; la Corte l'ha interpretata nel senso che l'utilizzo sistematico di fatture riferibili a società intermediarie "cartolari" integrava il reato contestato per le annualità ritenute provate.

  • d. lgs. n. 74/2000, art. 17, comma 1-bis

    Prevede il termine prescrizionale decennale per il delitto fiscale in questione; la Corte ha applicato tale disposizione computando il dies a quo dalla data di presentazione della dichiarazione e ha ritenuto estinto per prescrizione il reato relativo al 2012.

  • codice penale, art. 131-bis

    Previsione sulla particolare tenuità del fatto e non punibilità; la Corte ha escluso l'applicazione di questa causa di non punibilità per la rilevante entità dell'imposta evasa, per le modalità (frode carosello) e la reiterazione pluriennale.

  • decreto-legge n. 331/1993, art. 41, comma 1

    Riferimento alle cessioni non imponibili per trasporto intra-UE; la Corte ha ritenuto che, pur essendo le fatture formalmente indicate come operazioni non imponibili, gli accertamenti dimostravano l'inesistenza sostanziale delle operazioni e l'estraneità delle società intermediarie alla circolazione delle merci, vanificando l'operatività della norma in favore dell'imputato.

Massime di principio

  • Le decisioni dei giudici tributari che annullano gli avvisi di accertamento per ragioni formali non impediscono automaticamente una valutazione penale diversa; il giudice penale può valutare nel complesso gli elementi probatori (accertamenti fiscali, deposizioni, riscontri documentali) e giungere a esiti difformi se ritiene che la verifica tributaria non abbia considerato tutti gli elementi probatori.
  • La mera produzione di documenti di trasporto (CMR) non è in sé sufficiente a provare la genuinità dell'operazione se sussistono incongruenze tra la catena fatturativa e i flussi reali (es. intermediari "cartolari", assenza di rapporti commerciali reali, anomalie nella gestione delle società interposte).
  • Per i reati tributari rileva la decorrenza della prescrizione fissata dalla normativa vigente (art. 17 d. lgs. 74/2000): il dies a quo può essere la data di presentazione della dichiarazione e va calcolato con attenzione per ogni annualità considerata separatamente, potendo derivarne estinzioni parziali del reato in caso di decorrenza del termine.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione cumulativa di entità del danno/illecito, modalità di esecuzione e reiterazione: importi significativi, schemi fraudolenti complessi e condotte ripetute ostano al riconoscimento.
  • In presenza di schemi tipici di frode carosello la valutazione penale tende a privilegiare l'analisi dell'effettiva circolazione economica e della struttura societaria rispetto alla mera apparenza documentale.

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