Cassazione Penale, Sentenza n. 23792/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revisione della sentenza di condanna per appropriazione indebita aggravata (artt. 646, 61, n.11 c.p.), fondata sull'asserita falsità della testimonianza della persona offesa Loredana Martini (art. 630, lett. d) c.p.p.). Il ricorrente sosteneva che la testimonianza fosse falsa perché i documenti oggetto della controversia sarebbero stati comunque depositati dall'avvocato Maturi in Tribunale e quindi non sottratti da Bronzin; la falsa testimonianza sarebbe inoltre estinta per prescrizione (per cui, secondo una parte della giurisprudenza, si potrebbe procedere ad accertamenti incidentali in sede di revisione). La Corte d'appello aveva ritenuto la richiesta inammissibile perché mancava un accertamento irrevocabile della falsità e non era documentato l'inizio di un procedimento penale per falsa testimonianza.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha confermato che la revisione basata su presunte falsità probatorie richiede un accertamento irrevocabile della falsità ovvero una 'prova nuova' di consistenza tale da poter ribaltare la condanna; sebbene sia prevista la possibilità di accertamenti incidentali quando il reato presupposto sia estinto (es. per prescrizione), qui il ricorrente non ha allegato neppure l'avvio di un procedimento penale per falsa testimonianza né fornito elementi nuovi sufficienti. Inoltre la sentenza di condanna non si fondava unicamente sulla testimonianza della Martini ma su altre prove/testimonianze. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. d) c.p.p.
La richiesta di revisione per falsità di prove o per falsità che ha determinato la condanna è ammissibile solo se vi è un accertamento irrevocabile della dedotta falsità o dei fatti criminosi posti a fondamento della condanna; in casi di estinzione del reato presupposto il giudice di revisione può svolgere accertamenti incidentali, ma la 'prova nuova' deve essere di tale consistenza da poter ribaltare la valutazione di colpevolezza.
Norme penali che definiscono il reato centrale della vicenda: appropriazione indebita aggravata; indicate per inquadrare il capo di imputazione originario contro il ricorrente.
Norma utilizzata per disporre il versamento di somme in favore della Cassa delle ammende quale sanzione accessoria o conseguenza di condanna nel procedimento di legittimità.
Massime di principio
- La revisione fondata sulla presunta falsità di una testimonianza richiede, di regola, un accertamento irrevocabile della falsità o l'esistenza di una 'prova nuova' così consistente da poter da sola o con le prove già acquisite ribaltare la condanna.
- Se il reato di falsa testimonianza è estinto per prescrizione, il giudice della revisione può compiere accertamenti incidentali sui fatti denunciati, ma anche in tal caso il materiale probatorio presentato deve essere sufficientemente solido per mettere in dubbio la decisione già adottata in due gradi di merito.
- La semplice allegazione della presunta falsità, senza l'avvio di un procedimento penale per falsa testimonianza o senza elementi probatori concreti, è insufficiente per ottenere l'ammissione della revisione.
- Occorre valutare se la condanna si fondi esclusivamente sulla testimonianza contestata: se esistono altre prove o più testimonianze concordanti, la confutazione di una sola testimonianza difficilmente basterà a rendere ammissibile o fondata la revisione.
- In pratica, chi chiede la revisione per falsità deve fornire documentazione dell'accertamento (o avvio di indagine penale) sulla falsità ovvero nuovi elementi probatori di rilevante incidenza sul giudizio di colpevolezza.
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