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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41312/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato in appello per il reato di oltraggio e per la contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada. Con l'impugnazione si deduceva: 1) l'estinzione per prescrizione della contravvenzione contestata sub b), assumendo che il termine fosse maturato nel corso del giudizio di appello; 2) il mancato riconoscimento della causa estintiva del reato per avvenuto risarcimento del danno; 3) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che i motivi sulla non punibilità e sul risarcimento riproducevano censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alla prescrizione della contravvenzione di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, ha ritenuto manifestamente infondata la censura, perché nel caso concreto operava la sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, in ragione della data del fatto (25 aprile 2019). Quanto al diniego della causa estintiva per risarcimento del danno e della particolare tenuità del fatto, ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre doglianze già vagliate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette e congrue, senza confrontarsi in modo critico con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la non congruità e non esaustività del risarcimento, anche perché non effettuato nei confronti dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 7, cod. strada

    la contravvenzione era oggetto di contestazione e la relativa prescrizione non era maturata perché sospesa ai sensi della legge n. 103 del 2017 in ragione del tempus commissi delicti.

  • art. 131-bis c.p.

    la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa dal giudice di merito; il ricorso non ha fornito una critica specifica e autonoma alla relativa motivazione.

  • legge 23 giugno 2017 n. 103

    è stata applicata quale fonte della sospensione del corso della prescrizione nel caso concreto.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non senza colpa.

Massime di principio

  • La deduzione di prescrizione è manifestamente infondata quando, per il tempus commissi delicti, operi una causa legale di sospensione del corso della prescrizione prevista da una disciplina sopravvenuta applicabile al caso concreto.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure meramente reiterative di motivi già esaminati e respinti dal giudice di merito: occorre un confronto critico e specifico con la motivazione impugnata.
  • Il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere contestato con argomentazioni puntuali; la mera riproposizione delle doglianze di merito non consente l'accoglimento del ricorso.
  • La valutazione circa la congruità ed esaustività del risarcimento del danno rileva nel giudizio sulla concessione di benefici o cause di non punibilità e, se adeguatamente motivata dal giudice di merito, non può essere superata con affermazioni generiche in cassazione.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende quando il ricorrente non versi in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità non sia ravvisabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fatto

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