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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28993/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Alcuni dipendenti, già alle dipendenze della società originaria e poi transitati alla società cessionaria del ramo d'azienda, hanno chiesto l'accertamento del diritto a includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita e/o del TFR varie voci retributive, tra cui EDR, indennità di presenza, di turno, domenicale, festiva, sostitutiva ferie, straordinario abituale, lavoro notturno ed equivalente monetario della massa vestiario. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d'appello ha confermato, in particolare ritenendo che anche la massa vestiario avesse natura retributiva e dovesse quindi entrare nel TFR, e che la società non avesse provato l'avvenuto computo di alcune altre voci. La società cessionaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti relativi alla sola questione della massa vestiario: ha sostenuto che l'obbligo di indossare la divisa non attribuisse al lavoratore un interesse patrimoniale; che l'interesse aziendale alla divisa non potesse essere affiancato a un interesse economico del dipendente; e che gli accordi sindacali aziendali del 1990 e 2001 fossero stati mal interpretati, poiché da essi non deriverebbe la natura retributiva del controvalore della dotazione. La Corte d'appello aveva ritenuto invece che la divisa fosse un benefit e che il suo controvalore dovesse essere attratto nella nozione onnicomprensiva di retribuzione ex art. 2120 c.c.; la Cassazione ha respinto i primi due motivi ma ha accolto il terzo, rilevando che la motivazione impugnata non conteneva una vera interpretazione delle clausole degli accordi aziendali, la cui lettura spettava al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ha accolto il terzo motivo limitatamente alla questione della massa vestiario e ha cassato la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà interpretare gli accordi sindacali aziendali del 27 giugno 1990 e del 27 dicembre 2001 e riesaminare, alla luce di tali accordi, se il controvalore economico della massa vestiario debba essere incluso nella base di calcolo del TFR. Il rinvio è stato limitato a tale profilo, perché sulle altre questioni decise in appello si è formato giudicato interno. Poiché il ricorso è stato accolto solo in parte, la soccombenza è stata solo parziale per la ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    La nozione di retribuzione utile al TFR è ispirata al criterio dell'onnicomprensività e ricomprende qualsiasi utilità causalmente collegata al rapporto di lavoro, purché abbia carattere retributivo e si traduca in un vantaggio economico aggiuntivo per il lavoratore.

  • art. 2099 c.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla retribuzione per sostenere la tesi della natura non retributiva della massa vestiario, ma la Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi.

  • art. 1362 c.c.

    Le censure sulla violazione dei criteri ermeneutici contrattuali sono state accolte solo quanto agli accordi aziendali sulla massa vestiario, perché la motivazione d'appello non conteneva una vera interpretazione delle clausole.

  • art. 1363 c.c.

    Come per l'art. 1362 c.c., la Corte ha ritenuto che l'interpretazione degli accordi aziendali spettasse al giudice di merito e che la sentenza impugnata non avesse adeguatamente svolto tale attività.

  • art. 2 r.d. n. 148/1931, all. A

    La norma è stata richiamata per evidenziare l'obbligo degli agenti di indossare il vestiario uniforme prescritto dal regolamento o dalle aziende esercenti.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato nel passaggio giurisprudenziale sulla mancata fornitura della divisa, quale base della responsabilità contrattuale del datore che non adempie all'obbligo di fornirla.

Massime di principio

  • La fornitura di una divisa o di un vestiario uniforme può integrare una utilità economicamente apprezzabile e quindi, in astratto, un elemento retributivo utile al TFR solo se dal rapporto contrattuale emerge un effettivo vantaggio patrimoniale per il lavoratore oltre la normale retribuzione.
  • Ai fini dell'inclusione nel TFR, il criterio della onnicomprensività della retribuzione richiede comunque che l'attribuzione abbia natura retributiva e sia causalmente collegata al rapporto di lavoro; non ogni benefit o rimborso automatico è di per sé computabile.
  • Quando la questione dipende dall'interpretazione di accordi sindacali aziendali, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nell'esegesi delle clausole, salvo che la motivazione impugnata non abbia realmente svolto una interpretazione conforme ai criteri legali.
  • L'obbligo di indossare una uniforme, imposto per ragioni di servizio e di riconoscibilità, non esclude di per sé che il relativo costo possa avere riflessi patrimoniali per il lavoratore; tuttavia la qualificazione giuridica del relativo controvalore va verificata in concreto sulla base del contenuto degli accordi collettivi applicabili.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRAgenziaImpugnazioni
RamiLavoroContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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