Cassazione Civile, Ordinanza n. 16853/2025 del 23/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite origina da un accertamento del Comune di Genova relativo all'esposizione di un cartello pubblicitario ritenuto abusivo. In base al regolamento comunale sul CIMP, la pubblicità a carattere permanente si presume effettuata dal primo gennaio dell'anno in cui è accertata, mentre per quella temporanea opera una diversa presunzione legata al periodo di accertamento. Dopo un verbale notificato nel dicembre 2014 e successiva ordinanza-ingiunzione notificata nell'agosto 2016, la società sanzionata ha opposto l'atto sostenendo di aver ceduto l'azienda prima dell'accertamento e quindi di non essere più responsabile dell'illecito. Il giudice di primo grado aveva respinto l'opposizione; la CTR ha invece accolto l'appello del Comune, ritenendo che l'accertamento fosse successivo alla cessione del complesso aziendale e quindi escludendo la responsabilità della società, con compensazione delle spese. In cassazione, il Comune ha proposto tre motivi: (1) violazione delle norme sul procedimento sanzionatorio e del processo tributario, sostenendo che il giudice di merito avrebbe applicato erroneamente le regole dell'opposizione ex L. 689/1981 e che l'atto iniziale sarebbe stato un provvedimento impugnabile solo per vizi propri; (2) violazione del regolamento comunale e delle norme sulla sanzione amministrativa, per avere la CTR applicato la presunzione relativa alla pubblicità temporanea/alla decorrenza dell'illecito in modo ritenuto errato rispetto alla cessione d'azienda; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, poiché la CTR avrebbe qualificato apoditticamente l'impianto come temporaneo senza spiegare le ragioni della scelta normativa e senza considerare adeguatamente la titolarità del mezzo pubblicitario. La società ha resistito e, con ricorso incidentale, ha censurato la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo del ricorso principale perché la doglianza era inammissibile: il Comune la aveva prospettata come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma in realtà contestava il travisamento/valutazione della prova e, inoltre, non aveva trascritto o prodotto in modo autosufficiente il verbale iniziale su cui la censura si fondava. La Corte ha invece accolto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da motivazione meramente apparente: i giudici di appello avevano affermato la temporaneità della pubblicità e applicato il comma 6 dell'art. 34 del regolamento comunale senza spiegare in modo comprensibile le ragioni della qualificazione, né l'iter logico seguito, rendendo impossibile controllare la correttezza della decisione. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CGT di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere usato per censurare un travisamento della prova o una valutazione del fatto; la doglianza deve essere incanalata, ricorrendone i presupposti, nei corretti paradigmi del vizio motivazionale o processuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza è configurabile quando la motivazione sia meramente apparente, cioè graficamente esistente ma inidonea a rendere percepibile il fondamento della decisione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il travisamento della prova o l'omesso esame del fatto possono rilevare, se ne ricorrono i presupposti, nei limiti del corretto vizio motivazionale, non come violazione di legge.
Il ricorrente deve indicare specificamente e trascrivere o riassumere gli atti e i documenti su cui fonda il ricorso, per consentire alla Corte il controllo diretto e rispettare l'autosufficienza.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È necessario depositare gli atti e documenti rilevanti su cui il ricorso si fonda, con precisa indicazione del fascicolo e della fase processuale in cui essi sono stati prodotti.
La sentenza deve contenere l'esposizione concisa dei motivi in fatto e in diritto; la sua mancanza o apparenza determina nullità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la decisione deve essere motivata in modo intellegibile; la motivazione apparente integra nullità della sentenza.
art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992
Una volta divenuto definitivo il provvedimento prodromico, il successivo atto impugnabile può esserlo soltanto per vizi propri.
Il verbale di accertamento dell'infrazione è atto prodromico al procedimento sanzionatorio e non coincide, di regola, con il provvedimento finale impugnabile.
L'unico provvedimento impugnabile, nella prospettazione richiamata, è l'ordinanza-ingiunzione.
art. 34 del regolamento comunale di Genova per l'applicazione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
La Corte censura la mancanza di spiegazione della CTR circa la scelta di applicare il comma 6 anziché il comma 4 e circa la qualificazione della pubblicità come temporanea.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina della pubblicità e del relativo canone/sanzione.
art. 6, comma 1, legge n. 689 del 1981
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina sanzionatoria amministrativa.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla liquidazione e compensazione delle spese nel processo tributario.
Richiamato nel ricorso incidentale quale norma sulla compensazione delle spese di lite.
art. 111, sesto comma, Cost.
Impone l'obbligo costituzionale di motivazione delle decisioni giurisdizionali.
art. 2 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della censura sulle spese, senza specifica autonoma elaborazione.
art. 3 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della censura sulle spese, senza specifica autonoma elaborazione.
art. 24 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della censura sulle spese, senza specifica autonoma elaborazione.
art. 11 Cost.
Richiamato nel ricorso incidentale a sostegno della censura sulle spese, senza specifica autonoma elaborazione.
Massime di principio
- La censura che investe la lettura di un documento o la ricostruzione del fatto non può essere veicolata come violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., quando in realtà si contesta la valutazione del materiale probatorio o il travisamento del fatto; occorre utilizzare il corretto vizio processuale o motivazionale, nei limiti consentiti dall'ordinamento.
- In cassazione il ricorrente ha l'onere di autosufficienza: deve trascrivere o riassumere il contenuto degli atti e documenti su cui fonda il motivo e indicarne con precisione la collocazione processuale, altrimenti la censura è inammissibile o improcedibile.
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice enuncia una conclusione senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e senza indicare le ragioni concrete della qualificazione adottata o della scelta della norma applicata.
- Nel processo tributario, come nel processo civile ordinario, l'obbligo di motivazione richiede che il giudice dia conto delle prove e delle ragioni decisorie in modo da consentire il controllo sulla decisione; non è sufficiente una mera affermazione assertiva.
- Quando il giudice di merito qualifica un fatto ai fini dell'applicazione di una disciplina sanzionatoria o regolamentare diversa, deve spiegare perché ricorrono i presupposti della norma prescelta e non di quella alternativa, soprattutto se la qualificazione incide sulla legittimazione passiva o sulla decorrenza dell'illecito.
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