Cassazione Penale, Sentenza n. 20/2024 del 02/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per erronea applicazione dell'art. 43, comma 3, cod. pen. e per carenza di motivazione in relazione alla contestata violazione dell'art. 141, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (non aver adeguato la velocità in presenza di un'intersezione). La difesa rilevava l'assenza di accertamenti sulle velocità dei veicoli, sulla distanza di avvistamento e sui tempi di reazione, e sosteneva che la sentenza aveva valutato ex post quale sarebbe stata la "velocità adeguata", senza individuare in termini concreti la regola cautelare violata e la condotta alternativa doverosa.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata non abbia compiuto gli accertamenti necessari (in particolare sulla velocità effettiva del camper e sulla distanza/tempo di avvistamento) per applicare correttamente la regola cautelare elastica dell'art. 141, comma 2, cod. strada. La Corte ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia e ha demandato a quest'ultima la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamata in motivazione per indicare l'attenuante già riconosciuta in primo grado e applicata in appello; non centrale rispetto al motivo di annullamento
Norma richiamata dal ricorrente in ordine all'erronea qualificazione della colpa. La Corte ha ritenuto fondato il vizio di motivazione collegato all'applicazione di regole di colpa elastiche, come quella invocata
art. 141, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada)
Considerata la regola cautelare "elastica" che impone di adeguare la velocità alle condizioni di visibilità e di traffico. La Corte ha stabilito che, per applicarla in giudizi di colpa, sono necessari accertamenti concreti (velocità effettiva, distanza di avvistamento, tempi di reazione) e una valutazione ex ante della velocità ragionevolmente idonea ad evitare l'evento
Massime di principio
- Quando la colpa è fondata sulla violazione di una regola cautelare "elastica" (es. dovere di adeguare la velocità), il giudice deve valutare tutte le circostanze concrete: velocità effettive, distanza di avvistamento, tempi di reazione e condizioni di visibilità, non limitandosi a conclusioni ex post
- La semplice considerazione che un veicolo era visibile e che il conducente avrebbe dovuto prevedere la possibile inosservanza di uno stop da parte di terzi non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità penale senza dati tecnici e spaziali oggettivi
- In mancanza di accertamenti tecnici necessari (perizia o accertamenti probatori precisi sulle velocità e distanze), la condanna per omicidio colposo da incidente stradale può essere annullata per carenza di motivazione
- Il principio dell'affidamento non opera automaticamente a favore del titolare del diritto di precedenza: egli deve comunque porre la massima attenzione e tener conto della prevedibilità del comportamento altrui, ma la prevedibilità non equivale a certezza ed occorre dimostrare che, ex ante, una condotta diversa avrebbe evitato l'evento
- Nel giudizio di merito il richiamo a consolidata giurisprudenza non sostituisce gli accertamenti fattuali indispensabili: l'applicazione di massime ermeneutiche deve essere supportata da concrete ricostruzioni tecniche
- Se il giudice ritiene necessaria la ricostruzione tecnico-scientifica (es. sulla dinamica, velocità, punti di avvistamento), è doveroso disporla d'ufficio o valutare attentamente le consulenze alleate, altrimenti la motivazione è insufficiente
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