Cassazione Penale, Sentenza n. 19887/2026 del 29/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che, in parziale riforma del giudizio di primo grado, aveva rideterminato le pene accessorie confermando la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale. L'imputazione riguardava la distrazione di complessivi euro 163.493,17 (per mancanza di cassa e registrazioni ingiustificate) e la sottrazione di un mezzo meccanico aziendale. Il ricorso per cassazione articolava sette motivi: 1) nullità del decreto di citazione in appello per omesso avviso sulla facoltà di accedere alla giustizia riparativa (art. 429 c.p.p.); 2) violazione del diritto di difesa per mancata notifica alla difesa delle conclusioni scritte del Procuratore generale; 3) vizi di motivazione sulla prova della distrazione delle somme (mancata indicazione di singole fuoriuscite e beneficiari, salto logico); 4) mancata assunzione di prova decisiva (escussione del responsabile della ditta che avrebbe custodito il mezzo meccanico) e valutazione erronea del valore del bene; 5) vizio sulla prescrizione, con richiesta di dichiararla intervenuta prima della sentenza impugnata; 6) carenza di motivazione sulla determinazione della durata delle pene accessorie e contestazione dell'applicabilità dell'art. 29 c.p.; 7) vizio di motivazione nel diniego della non menzione della condanna per non aver valorizzato elementi favorevoli indicati dalla difesa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nel dettaglio: il primo motivo è stato ritenuto infondato poiché l'omissione dell'avviso sulla giustizia riparativa non comporta nullità del decreto di citazione in appello; il secondo motivo è respinto sulla base della riforma processuale (cd. riforma Cartabia) che non richiede più la comunicazione automatica alle parti delle conclusioni del Procuratore generale; il terzo motivo è stato disatteso in quanto la Corte ha ritenuto congrua la prova della preventiva esistenza delle somme nel patrimonio sociale (anche in base a rilevazioni di saldo cassa, registrazioni contabili e ricostruzione del curatore); il quarto motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria è discrizionaria e la Corte d'appello ha motivato (anche implicitamente) la superfluità della prova aggiuntiva; il quinto motivo (prescrizione) è stato respinto per il principio secondo cui la consumazione della bancarotta si riferisce alla data della dichiarazione di fallimento (qui individuata nel 10/12/2013); il sesto motivo è infondato giacché la durata delle pene accessorie è stata ridotta e motivata con richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p.; il settimo motivo relativo alla non menzione è stato rigettato per la gravitaà della condotta e il notevole danno ai creditori. In conclusione il giudicato di merito è stato confermato nella sostanza e il ricorso cassazionale rigettato.
Norme richiamate
L'omissione nell'atto di citazione in appello dell'avviso sulla possibilità di accedere a programmi di giustizia riparativa è un inadempimento informativo che non determina la nullità della vocatio in ius.
art. 419, comma 3-bis cod. proc. pen.
Riferito per principio giurisprudenziale: l'omissione dell'avviso di giustizia riparativa non invalida il procedimento, analogamente a quanto stabilito per il rito di patteggiamento.
art. 598-bis e art. 611 cod. proc. pen.
Richiamati nel contesto della riforma processuale (riforma Cartabia): il nuovo rito cartolare non prevede la comunicazione automatica alle parti da parte della cancelleria delle conclusioni del Procuratore generale; le parti possono comunque prendere visione e chiedere copia.
art. 603 comma primo cod. proc. pen.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è subordinata alla verifica di incompletezza dell'istruttoria dibattimentale; la decisione sulla rinnovazione è discrezionale del giudice di merito e la mancata rinnovazione è sindacabile in Cassazione solo se emergono lacune manifeste nella motivazione.
principio giurisprudenziale sulla consumazione della bancarotta (richiami di Sez. 5)
La consumazione del reato di bancarotta è riferita alla data della dichiarazione di fallimento (qui 10/12/2013), anche se le condotte si sono esaurite anteriormente; perciò la prescrizione va calcolata tenendo conto di tale momento consumativo.
Contestato in ricorso come non applicabile dalla difesa; la Corte ha ritenuto invece corretta l'applicazione delle pene accessorie in relazione alla condotta, entro il principio di proporzionalità.
Richiamato per i criteri di determinazione della pena e delle pene accessorie: la Corte ha motivato (seppur sinteticamente) la riduzione e la durata delle pene accessorie in rapporto alla pena principale e alla gravità del fatto.
Massime di principio
- L'omissione, nel decreto di citazione in appello, dell'avviso sulla possibilità di giustizia riparativa è generalmente considerata un vizio meramente informativo che non determina la nullità del procedimento.
- Dopo la riforma Cartabia (entrata in vigore 1/7/2024) non è più prevista la comunicazione automatica alle parti delle conclusioni del Procuratore generale nei procedimenti cartolari; la mancata comunicazione non costituisce di per sé violazione del diritto di difesa se la parte ha possibilità di acquisire le richieste alla cancelleria e presentare memorie.
- La prova della distrazione patrimoniale può essere desunta anche da registrazioni contabili anomale, da annotazioni in saldo cassa e da elementi offerti dal curatore fallimentare: non è sempre necessario indicare nel dettaglio ogni singola fuoriuscita se le risultanze contabili e la logica complessiva giustificano la ritenuta distrazione.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la parte che la richiede deve dimostrare che senza quella prova il giudice non può decidere; il rigetto può essere motivato anche implicitamente purché la decisione d'appello mostri elementi sufficienti per la decisione.
- Per i reati connessi al fallimento la consumazione è riferita alla data della dichiarazione di fallimento: per questioni di prescrizione occorre prendere come riferimento tale momento consumativo.
- La determinazione della durata delle pene accessorie deve essere proporzionata e può essere motivata sinteticamente con richiamo agli articoli pertinenti (art. 133 c.p.); la brevità della motivazione non è di per sé sufficiente a rendere la decisione illogica se i criteri sono richiamati e applicati.
- La richiesta di non menzione della condanna può essere negata quando la gravità della condotta e l'entità del danno ai creditori giustificano il permanere della menzione.
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