Cassazione Penale, Ordinanza n. 13618/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze fossero solo riproduttive di quelle già proposte in appello e che non vi fosse un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione riproducevano sostanzialmente le identiche questioni già dedotte con l'appello, già esaminate e disattese dal giudice di merito. In particolare, la difesa aveva reiterato censure relative all'applicazione dell'art. 131-bis c.p., alla procedibilità d'ufficio del reato e alle circostanze, senza confrontarsi in modo reale e unitario con la motivazione della sentenza impugnata, ritenuta dalla Corte di cassazione logicamente e giuridicamente corretta. La Suprema Corte ha quindi rilevato la non specificità dei motivi, qualificandoli come mera reiterazione di doglianze già respinte in appello.
Norme richiamate
La questione sulla particolare tenuità del fatto era stata già esaminata e risolta dal giudice di merito; il ricorso non ha offerto una critica specifica idonea a scalfire tale valutazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, viene posta a carico del ricorrente la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente i motivi già dedotti in appello e già disattesi dal giudice di merito, senza sviluppare una critica specifica e argomentata alla motivazione impugnata.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, non è sufficiente reiterare singole censure già esaminate: occorre confrontarsi con la motivazione della sentenza nel suo complesso, evitando una lettura frammentaria e parcellizzata.
- Quando il giudice di merito abbia già affrontato e risolto le questioni relative alla particolare tenuità del fatto o alla procedibilità del reato, il ricorso che non offra nuovi e specifici argomenti non supera il vaglio di specificità richiesto in cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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