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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32951/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente locale)

La controversia

Un ente locale aveva chiesto l'ammissione al passivo fallimentare di un credito derivante dall'esecuzione del servizio di tesoreria affidato alla società poi fallita, per omesso riversamento di somme riscosse a titolo di tributi locali e per mancato pagamento di importi riferiti a ICI, Tarsu e Tari. Il giudice delegato aveva respinto integralmente l'insinuazione; il tribunale, in sede di opposizione allo stato passivo ex artt. 98 e 99 l. fall., aveva ammesso solo in parte il credito, ma in chirografo, ritenendo: da un lato, che fosse stata omessa la specificazione del titolo di prelazione nella domanda di ammissione; dall'altro, che la documentazione prodotta non dimostrasse un credito dell'ente, bensì al più dei singoli contribuenti verso il concessionario. L'ente locale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, denunciando violazione delle norme sul privilegio e sulla domanda di insinuazione, sostenendo che il titolo di prelazione fosse desumibile dalla causa del credito e dalla documentazione allegata; secondo, censurando l'affermazione secondo cui la titolarità del credito spettasse ai contribuenti e non all'ente impositore, deducendo l'erronea valutazione della documentazione fiscale e contabile prodotta.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che, nel procedimento di verifica del passivo e nella successiva opposizione, il riconoscimento del trattamento privilegiato richiede una domanda del creditore, ma tale volontà può risultare anche in modo non sacramentale dalle complessive indicazioni contenute nel ricorso e nei documenti allegati; una volta dedotto il credito come fondato su mancato riversamento di tributi locali e su omessi versamenti Tarsu/Tari, il titolo di prelazione deve ritenersi sufficientemente indicato, non potendosi pretendere una formula rigida. Ha inoltre ritenuto illogica e giuridicamente errata la motivazione del tribunale nella parte in cui negava la titolarità del credito in capo all'ente impositore, poiché il credito da riscossione tributaria locale compete all'ente e non ai singoli contribuenti. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio al tribunale, che dovrà riesaminare la vicenda alla luce dei principi riaffermati.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    richiamato quale base dell'opposizione allo stato passivo

  • art. 99 l. fall.

    il principio della domanda vale anche nel procedimento di verifica del passivo e nell'opposizione; la domanda di prelazione deve risultare dal ricorso, ma non con formule sacramentali

  • art. 93, comma 3, n. 4, l. fall.

    richiede l'indicazione del titolo di prelazione; la sua omissione o incertezza degrada il credito a chirografo, non determina inammissibilità

  • art. 93, comma 4, l. fall.

    richiamato per la necessità di specificare il titolo della prelazione nella domanda di insinuazione

  • art. 2745 c.c.

    richiamato nel motivo come norma relativa alla causa del privilegio

  • art. 2752 c.c.

    richiamato nel motivo come norma relativa al privilegio per i crediti tributari locali

  • d.lgs. n. 504/1992

    richiamato in relazione ai tributi locali e alla prova del credito da ICI

  • art. 2699 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di documentazione probatoria

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di efficacia probatoria dell'atto pubblico

  • art. 2702 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di efficacia probatoria della scrittura privata

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come parametro di valutazione delle prove

  • art. 99 c.p.c.

    citato come principio generale della domanda, ritenuto applicabile anche alle procedure concorsuali

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento del passivo, il riconoscimento del privilegio non può essere attribuito d'ufficio in assenza di una domanda del creditore, ma la volontà di ottenere la prelazione può risultare anche implicitamente dal contenuto complessivo del ricorso e della documentazione allegata, senza formule sacramentali.
  • Ai fini dell'indicazione del titolo di prelazione ex art. 93 l. fall., è sufficiente che il creditore esponga in modo chiaro la causa del credito e la ragione della preferenza invocata; spetta poi al giudice individuare la norma giuridica applicabile secondo il principio iura novit curia.
  • L'omessa o incerta indicazione del titolo di prelazione nella domanda di insinuazione non comporta inammissibilità della domanda, ma la degradazione del credito al chirografo.
  • Nel contenzioso relativo ai crediti da riscossione di tributi locali, la titolarità del credito spetta all'ente impositore e non ai singoli contribuenti, sicché è erronea una motivazione che attribuisca il credito ai versanti del tributo invece che all'ente che ne è titolare.
  • Se la documentazione prodotta dall'ente pubblico attesta il credito tributario nei confronti del concessionario o tesoriere, il giudice deve valutarla in modo coerente con la natura pubblicistica del credito e con la titolarità dell'ente impositore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivo
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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