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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42496/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Firenze che aveva respinto la domanda di riparazione per la detenzione subita dall'18.12.2023 al 12.01.2024 in esecuzione di un ordine del 23.08.2010. Il ricorrente deduce che il titolo esecutivo era divenuto illegittimo il 05.12.2019 per prescrizione della pena (art. 172 c.p.), pertanto la carcerazione su quel titolo nel 2023 è ingiusta e soggetta a indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p.; contesta inoltre che le supposizioni di comportamento doloso (dichiarazioni false sulla propria identità) non possano escludere la riparazione in assenza di un nesso causale con l'errore dell'Autorità sull'esecuzione della pena e sottolinea di aver depositato subito, il 19.12.2023, istanza di estinzione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello per nuovo esame alla luce dei principi enunciati: il diritto alla riparazione è configurabile anche quando l'ordine di esecuzione sia divenuto illegittimo successivamente (per es. per estinzione della pena ex art. 172 c.p.), salvo che il comportamento doloso o gravemente colposo del condannato abbia concorso causalmente all'errore dell'Autorità. Pertanto la decisione di primo grado è stata cassata e il procedimento rimesso per valutare nuovamente l'illegittimità sopravvenuta dell'ordine e l'eventuale responsabilità della condotta dell'interessato.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Riconosce il diritto all'equa riparazione per la detenzione ingiusta anche quando essa derivi da un ordine di esecuzione divenuto illegittimo successivamente; la centrale è l'illegittimità dell'ordine e non l'origine temporale dell'illegittimità

  • art. 172 cod. pen.

    L'estinzione della pena per prescrizione produce l'inefficacia sopravvenuta del titolo esecutivo (ope legis), sicché un ordine di esecuzione relativo a pena estinta non può sorreggere la privazione della libertà, anche in assenza di una declaratoria formale

  • Corte Costituzionale, sent. n. 310/1996

    Corte cost. 25.07.1996 n.310

    Ha affermato l'illegittimità costituzionale della norma che non prevedeva la riparazione per la detenzione ingiusta causata da un errore nell'ordine di esecuzione, estendendo la tutela anche agli ordini illegittimi successivamente intervenuti

  • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, art. 5

    Richiama il diritto alla libertà personale e la previsione di rimedio/risarcimento per arresti o detenzioni ingiusti; impone coerenza interpretativa interna rispetto agli obblighi internazionali

  • Giurisprudenza di legittimità citata (es. Sez.4 n.57203/2017, Sez.4 n.45247/2015)

    Sez. 4 n. 57203 del 21/09/2017; Sez.4 n.45247 del 20/10/2015

    Confermano che il diritto alla riparazione opera anche per ordini di esecuzione divenuti illegittimi successivamente (es. per estinzione della pena), e delineano i confini: occorre un errore dell'Autorità e l'assenza di comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto che abbia concorso all'errore

Massime di principio

  • Se un ordine di esecuzione diventa inefficace per estinzione della pena (es. prescrizione ex art. 172 c.p.), la detenzione successiva su quel titolo può dare diritto alla riparazione anche se l'ordine era originariamente legittimo
  • Il giudice che valuta la domanda di riparazione deve accertare se l'illegittimità dell'ordine sia dovuta a un errore dell'Autorità procedente e se il detenuto abbia concorso, con comportamento doloso o gravemente colposo, a causare quell'errore; solo in presenza di tale concorso la riparazione può essere esclusa
  • La dichiarazione di false generalità da parte del condannato non esclude automaticamente il diritto alla riparazione: va verificato il nesso causale tra tale comportamento e la mancata revoca o la riemissione dell'ordine di esecuzione
  • L'estinzione della pena opera 'ope legis' e rende inefficace l'ordine di esecuzione anche senza una declaratoria formale; pertanto la tempestiva richiesta dell'interessato di accertamento dell'estinzione (non appena venuto a conoscenza dell'ordine) è rilevante e può favorire la sua posizione
  • Nelle valutazioni va tenuto conto anche dell'obbligo derivante dalla CEDU (art. 5) e dalla giurisprudenza costituzionale, orientando l'interpretazione verso una tutela effettiva della "libertà personale" mediante la possibilità di riparazione per detenzioni ingiuste

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