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Sentenza

Sentenza n. 7385/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter, n. -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. III-ter, che aveva respinto il ricorso contro la sospensione dell’erogazione e del riconoscimento degli incentivi per un impianto fotovoltaico da 958,80 kW

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (gestore energetico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso originario, integrato da motivi aggiunti, contro le note del GSE del 4 e 15 ottobre 2018 e del 29 novembre 2018, con cui era stata disposta e confermata la sospensione dell’erogazione e del riconoscimento degli incentivi relativi a un impianto fotovoltaico da 958,80 kW, ammesso agli incentivi previsti dal decreto ministeriale 6 agosto 2010. In appello la società aveva chiesto in via principale il rinvio dell’udienza, in attesa della decisione del GSE su un’istanza di riesame presentata il 10 giugno 2026 e per consentire la trattazione congiunta con un distinto giudizio; in subordine aveva chiesto l’accoglimento del gravame. All’udienza del 21 luglio 2026 ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione dell’appello e di rinunciarvi.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto decisiva la dichiarazione, inequivoca e resa in udienza prima della decisione, di non voler proseguire il giudizio; il riferimento formale alla rinuncia non ha modificato la qualificazione della dichiarazione, valutata sostanzialmente come sopravvenuto difetto d’interesse. La dichiarazione comporta la presa d’atto del giudice, che non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire. L’improcedibilità non incide sulla sentenza di primo grado, che rimane ferma in tutte le sue statuizioni. Le spese e gli onorari del grado sono stati compensati, in considerazione della peculiarità della vicenda, dello sviluppo e dell’esito del gravame e del corretto comportamento processuale dell’appellante.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    a prescindere dal formale riferimento alla sua rinuncia e valutando decisiva, anche ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. e in un’ottica sostanzialistica, l’univoca emersione in giudizio, tramite dichiarazione resa in udienza, del sopraggiunto difetto d’interesse al giudizio d’impugnazione

    La manifestazione inequivoca in udienza della sopravvenuta mancanza d’interesse è rilevante in senso sostanziale, anche quando la parte abbia formalmente parlato di rinuncia.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse al gravame e conseguentemente, in forza del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., dichiararlo improcedibile, senza alcun riflesso sulla sentenza di primo grado, la quale rimane intatta in tutte le sue statuizioni.

    La sopravvenuta carenza d’interesse determina l’improcedibilità dell’impugnazione e non altera le statuizioni della sentenza appellata.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse al gravame e conseguentemente, in forza del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., dichiararlo improcedibile, senza alcun riflesso sulla sentenza di primo grado, la quale rimane intatta in tutte le sue statuizioni.

    In combinato disposto con le altre norme richiamate, consente la declaratoria d’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, lasciando intatta la sentenza di primo grado.

  • art. 38 c.p.a.

    il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse al gravame e conseguentemente, in forza del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., dichiararlo improcedibile, senza alcun riflesso sulla sentenza di primo grado, la quale rimane intatta in tutte le sue statuizioni.

    La disposizione è applicata, insieme agli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a., per dichiarare improcedibile l’appello divenuto privo d’interesse.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la parte conserva la disponibilità dell’azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può manifestare la sopravvenuta mancanza d’interesse alla decisione; il giudice ne prende atto e dichiara l’improcedibilità, senza poter sostituire la propria valutazione a quella della parte.
  • La qualificazione della dichiarazione processuale dipende dal suo contenuto sostanziale: una manifestazione inequivoca resa in udienza di non voler più coltivare l’impugnazione può essere valutata come sopravvenuta carenza d’interesse anche se la parte la definisce formalmente rinuncia.
  • La declaratoria d’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza d’interesse non incide sulla sentenza di primo grado, che resta ferma in tutte le sue statuizioni.

Come è indicizzato

MaterieAppelloImpianti da fonti rinnovabiliEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativoEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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