Cassazione Civile, Ordinanza n. 25791/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società finanziaria)
La controversia
Una società utilizzatrice di un leasing immobiliare convenne in giudizio la società subentrata nella posizione del concedente deducendo la nullità/invalidità di una clausola di doppia indicizzazione al rischio cambio inserita nel contratto. In primo grado il Tribunale accolse la domanda, dichiarando la nullità della clausola per indeterminatezza, violazione della trasparenza e degli obblighi informativi e applicando il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB con condanna alla restituzione di somme. In appello la Corte territoriale, pur confermando in larga parte la decisione, riformò la motivazione qualificando la clausola come una sorta di contratto aleatorio assimilabile a uno swap e ritenendola non meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. La società cessionaria ricorse per cassazione con sei motivi: ha censurato la motivazione e la qualificazione giuridica della clausola, sostenendo che si trattasse di una lecita clausola di rischio cambio e non di uno strumento finanziario derivato; ha denunciato violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, dell’art. 1322 c.c. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; ha contestato la confusione tra restituzione delle somme e sostituzione del tasso ex art. 117 TUB.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti in motivazione, rilevando che la clausola di doppia indicizzazione nel leasing non integra di per sé un patto immeritevole di tutela né uno strumento finanziario derivato implicito. Ha affermato che l’indicizzazione al tasso variabile e quella al cambio valutario sono, singolarmente, lecite; la loro combinazione non trasforma automaticamente il contratto in un derivato illecito. Ha quindi cassato in parte qua la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’Appello di Trieste in diversa composizione, affinché riesamini la clausola alla luce dei principi enunciati e della causa concreta del contratto, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
La meritevolezza va valutata in relazione alla causa concreta del contratto; non può essere negata solo perché la clausola comporta aleatorietà o asimmetria economica, se tali effetti rientrano nell'autonomia privata delle parti.
Richiamato nei motivi di ricorso come criterio ermeneutico per sostenere che le clausole di indicizzazione e di rischio cambio sono inscindibili nella determinazione del corrispettivo.
Richiamato nei motivi di ricorso come criterio ermeneutico per la lettura coordinata delle clausole contrattuali.
La buona fede rileva nella fase interpretativa e nella valutazione della condotta precontrattuale; non coincide con il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c.
art. 132, comma secondo, n. 4) c.p.c.
Invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente/insufficiente rispetto alla qualificazione della clausola e alla decisione sul secondo grado.
art. 360, primo comma n. 4) c.p.c.
Norma processuale richiamata per la censura di nullità della sentenza.
art. 360, secondo comma n. 3), c.p.c.
Norma processuale richiamata per la denuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamato in relazione al tasso sostitutivo applicato dal giudice di primo grado a seguito della declaratoria di nullità delle clausole di indicizzazione.
Massime di principio
- Nel leasing immobiliare, una clausola che preveda l'indicizzazione del canone sia a un indice finanziario sia alle fluttuazioni del cambio non è, di per sé, un patto immeritevole di tutela né un derivato implicito.
- La combinazione di due clausole entrambe lecite non consente automaticamente di qualificare l'intero assetto come strumento finanziario derivato illecito; occorre verificare la funzione economico-sociale complessiva del contratto.
- Il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c. è distinto dal giudizio di interpretazione e dal controllo di buona fede: il primo attiene alla produzione degli effetti del contratto, il secondo all'esecuzione e alla correttezza del comportamento delle parti.
- La mera aleatorietà dell'esito economico, la macchinosità della clausola o l'asimmetria delle prestazioni non bastano, da sole, a fondare l'immeritevolezza del contratto se il rischio è stato validamente allocato nell'autonomia privata.
- La possibile violazione dei doveri di buona fede e informazione va valutata in concreto, soprattutto se il finanziatore conosceva o poteva conoscere future fluttuazioni del cambio e non le ha rappresentate alla controparte in sede precontrattuale.
Come è indicizzato
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