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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30176/2025 del 15/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia origina dall'azione proposta dalla procedura concorsuale di una società poi dichiarata insolvente per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67 l.fall., delle rimesse affluite su un conto corrente intrattenuto con la banca nei sei mesi anteriori all'insolvenza e di quelle successive all'apertura della procedura. Il giudice di merito ha ritenuto revocabili le somme che, in un'operazione di anticipazione su effetti/carte commerciali, venivano prima accreditate sul conto corrente ordinario e poi riaddebitate su un conto tecnico di anticipi, con successivo accredito definitivo al momento dell'incasso da parte della banca, configurando una riduzione dell'esposizione debitoria verso l'istituto. La banca ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) violazione degli artt. 1241 e 1243 c.c. e degli artt. 56 e 67 l.fall., sostenendo che i pagamenti dei terzi, annotati sul conto anticipi, non costituivano rimesse di conto corrente ma mera compensazione tra credito della banca per l'anticipazione e credito del cliente alla restituzione delle somme incassate; 2) violazione dell'art. 67 l.fall. per avere la Corte individuato le rimesse revocabili ricostruendo il saldo previo addebito delle anticipazioni sul conto tecnico; 3) violazione dell'art. 70, comma 3, l.fall. per la quantificazione del massimo scoperto; 4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita riqualificazione della domanda da revoca di riscossioni di crediti a revoca di rimesse; 5) omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla dedotta inutilizzabilità del documento contenente il conto tecnico ricostruito; 6) violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e 115 e 116 c.p.c. per avere la prova delle rimesse revocabili fondata su presunzioni semplici ritenute, dalla banca, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e per avere invertito l'onere della prova; 7) omesso esame e mancata motivazione dell'adesione alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che, quando il conto anticipi è funzionalmente collegato al conto corrente ordinario, i rientri delle somme anticipate e successivamente incassate dalla banca possono assumere natura solutoria e sono revocabili nei limiti in cui hanno ridotto lo scoperto del conto corrente ordinario; il conto anticipi resta uno strumento tecnico interno, ma il suo saldo deve essere considerato nel rapporto complessivo banca-cliente. Ha dichiarato inammissibili il quarto, quinto, sesto e settimo motivo: il quarto perché la rimessa solutoria revocabile ex art. 67, comma 3, lett. b), l.fall. è una species dei pagamenti di debiti liquidi ed esigibili già contemplati dall'art. 67 l.fall. e non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato; il quinto perché l'art. 360, n. 5, c.p.c. consente di denunciare solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non delle singole risultanze istruttorie, e nella specie la Corte aveva comunque esaminato il fatto; il sesto perché la censura mirava in realtà a ottenere una diversa valutazione di merito delle prove e delle presunzioni, non consentita in cassazione; il settimo perché la Corte territoriale aveva espressamente richiamato e fatto proprie le conclusioni del CTU, sicché non vi era omesso esame della consulenza. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1241 c.c.

    richiamato dalla banca per sostenere che tra credito per anticipazione e credito alla restituzione delle somme incassate opererebbe una compensazione, ma la Corte esclude che il meccanismo del conto anticipi integri di per sé compensazione legale rilevante ai fini revocatori.

  • art. 1243 c.c.

    invocato come base della compensazione; la Corte osserva che le annotazioni sul conto anticipi danno solo luogo a un accertamento contabile interno e non alla compensazione legale in sé.

  • art. 56 l.fall.

    richiamato per affermare la sottrazione alla revocatoria della compensazione; la Corte ribadisce che la compensazione tra credito della banca per l'anticipazione e credito del cliente per l'incasso opera nello schema lecito del conto anticipi, ma non impedisce la revoca delle rimesse che abbiano ridotto lo scoperto del conto corrente ordinario.

  • art. 67 l.fall.

    norma centrale; la Corte qualifica come revocabili le somme che, nel quadro di un conto anticipi collegato al conto corrente ordinario, abbiano avuto effetto solutorio riducendo in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria del cliente.

  • art. 67, commi 2 e 3, lett. b), l.fall.

    la rimessa solutoria revocabile è trattata come ipotesi specifica di pagamento di debito liquido ed esigibile soggetto a revocatoria; non costituisce un tipo autonomo estraneo alla disciplina generale dell'art. 67.

  • art. 70, comma 3, l.fall.

    richiamato dalla banca per contestare il criterio di calcolo del massimo scoperto; il motivo è dichiarato inammissibile senza che la Corte sovverta il criterio di quantificazione adottato dai giudici di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per asserita pronuncia ultra/extra petita; la Corte esclude la violazione perché la qualificazione delle somme come rimesse revocabili resta interna alla domanda di revocatoria proposta dalla procedura.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato quale parametro formale dei motivi di violazione di legge; la Corte respinge o dichiara inammissibili le doglianze che in realtà mirano a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il motivo ex art. 112 c.p.c.; la Corte esclude il vizio processuale denunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o la contestazione della motivazione in sé, salvo i casi di motivazione mancante o apparente.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla banca sulla ripartizione dell'onere probatorio; la Corte ritiene inammissibile la censura perché tende a sostituire la valutazione del merito, che aveva ritenuto assolto l'onere probatorio mediante il complesso degli elementi acquisiti.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ricorda che l'apprezzamento della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni è riservato al giudice di merito, salvo errori di diritto nel paradigma applicativo.

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per censurare la prova presuntiva; la Corte conferma che il controllo di legittimità non può tradursi in una diversa inferenza probabilistica proposta dalla parte.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 116 c.p.c.; la Corte ribadisce che la violazione sussiste solo se il giudice ponga a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte precisa che la violazione ricorre solo se il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello legale o ignori la regola di valutazione fissata dalla legge, non quando si deduca un mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

Massime di principio

  • Nel rapporto bancario caratterizzato da un conto corrente ordinario collegato a un conto tecnico di anticipi, le somme incassate dalla banca a fronte di effetti o crediti anticipati possono assumere natura solutoria e sono revocabili se, al loro definitivo accredito, riducono lo scoperto del conto corrente ordinario.
  • Il conto anticipi ha normalmente funzione meramente tecnica e interna; tuttavia, quando è funzionalmente collegato al conto corrente di corrispondenza, la valutazione revocatoria deve essere compiuta considerando l'assetto complessivo del rapporto banca-cliente e non il solo dato formale della singola annotazione contabile.
  • La compensazione tra il credito della banca per l'anticipazione e il credito del cliente per l'incasso non coincide necessariamente con una compensazione legale ai sensi degli artt. 1241 e 1243 c.c.; la sua rilevanza dipende dallo schema concreto dell'operazione e non esclude la revocabilità delle rimesse che abbiano avuto effetto solutorio.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa inferenza presuntiva; le censure ex artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e 115-116 c.p.c. sono ammissibili solo se denunciano un vero errore di diritto nei criteri di riparto dell'onere probatorio o di valutazione della prova.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa discussione di singoli documenti o risultati istruttori, salvo l'ipotesi di motivazione mancante, apparente o incomprensibile.
  • La rimessa solutoria revocabile ex art. 67, comma 3, lett. b), l.fall. non configura una categoria distinta e autonoma rispetto ai pagamenti di debiti liquidi ed esigibili già soggetti alla disciplina generale dell'art. 67 l.fall.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaConto correnteCompensazioneImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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