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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09761/2025 del 14/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di merito in cui il Tribunale aveva accolto la domanda di accertamento della filiazione e condannato il soggetto convenuto a corrispondere un assegno di mantenimento; la decisione era stata poi confermata in appello, con ulteriori statuizioni sulle spese, e successivamente cassata dalla Corte di cassazione. Nelle more, i vincitori di merito avevano promosso esecuzione forzata sulla base della sentenza poi caducata, ottenendo assegnazioni di somme tramite pignoramenti presso terzi. In particolare, nell’ordinanza di assegnazione il giudice dell’esecuzione aveva disposto il pagamento di una parte delle somme all’avvocato della parte vittoriosa, qualificato in quella sede come procuratore antistatario. Il soccombente, riassunto il giudizio davanti al giudice del rinvio, chiedeva la restituzione di quanto versato in esecuzione del titolo poi annullato, sostenendo che la cassazione della sentenza travolgeva ex tunc anche gli atti esecutivi dipendenti, compresa l’ordinanza di assegnazione, e che quindi la restituzione doveva essere posta a carico anche del difensore che aveva materialmente percepito le somme. La Corte d’appello aveva accolto solo in parte la domanda nei confronti dell’avvocato, limitandola alle spese liquidate nel procedimento esecutivo e negando la legittimazione passiva per le altre somme assegnate. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione si deduceva la violazione degli artt. 336 e 389 c.p.c., sostenendo che, caduto il titolo esecutivo, il diritto alla restituzione comprendeva tutte le somme pagate in forza dell’ordinanza di assegnazione e che la legittimazione passiva spettava a chi quelle somme aveva ricevute, cioè al difensore antistatario, non alla sua assistita.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che l’azione restitutoria ex art. 389 c.p.c. può riguardare ogni pretesa collegata, anche indirettamente, alla sopravvenuta inefficacia della sentenza cassata; inoltre, la ripetizione di quanto pagato in esecuzione di una sentenza successivamente riformata non si riconduce alla condictio indebiti, ma al venir meno ex tunc del titolo dell’attribuzione. Applicando il principio di cui all’art. 336 c.p.c. sull’effetto espansivo esterno, la Corte ha ritenuto che anche l’ordinanza di assegnazione emessa in sede esecutiva fosse travolta dalla cassazione del titolo principale. Ne è derivato che il soggetto tenuto alla restituzione è chi ha effettivamente ricevuto le somme in forza del provvedimento caducato: nel caso concreto, il difensore che, pur non essendo antistatario nel giudizio di merito, si era qualificato come procuratore antistatario in sede esecutiva e aveva ottenuto in tale veste l’assegnazione delle somme. La sentenza d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 389 c.p.c.

    consente al giudice del rinvio di conoscere non solo dei provvedimenti restitutori in senso stretto, ma di ogni azione collegata, anche indirettamente, alla sopravvenuta inefficacia della sentenza cassata.

  • art. 336 c.p.c.

    la riforma o cassazione della sentenza si estende ai provvedimenti e agli atti dipendenti; il venir meno del titolo travolge anche gli effetti degli atti esecutivi fondati sulla sentenza cassata, facendo sorgere l’obbligo di restituzione.

  • art. 2033 c.c.

    richiamato per escludere che la restituzione delle somme pagate in esecuzione di sentenza poi riformata si inquadri nella condictio indebiti; il diritto alla restituzione nasce direttamente dalla caducazione del titolo.

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato solo per evidenziare che nel giudizio di merito il difensore non aveva chiesto la distrazione delle spese; ciò non impedisce, però, che in sede esecutiva la sua qualità di procuratore antistatario rilevi ai fini della legittimazione passiva alla restituzione.

  • art. 86 c.p.c.

    menzionato nel frontespizio in relazione alla difesa personale del controricorrente, senza rilievo decisivo nella ratio decidendi.

Massime di principio

  • L’azione di restituzione conseguente alla cassazione di una sentenza mira a ripristinare la situazione patrimoniale anteriore al pagamento e può essere proposta davanti al giudice del rinvio ai sensi dell’art. 389 c.p.c., anche quando riguardi atti esecutivi dipendenti dal titolo caducato.
  • La cassazione o riforma della sentenza principale produce un effetto espansivo esterno ex art. 336 c.p.c., travolgendo non solo la decisione riformata ma anche i provvedimenti esecutivi e gli atti che da essa dipendono, con conseguente insorgenza dell’obbligo restitutorio.
  • La legittimazione passiva nell’azione di ripetizione delle somme pagate in esecuzione del titolo poi caducato spetta, di regola, a chi abbia effettivamente ricevuto le somme in forza del provvedimento travolto, e non alla parte che non le abbia percepite.
  • La restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata non si fonda sulla condictio indebiti ex art. 2033 c.c., ma direttamente sulla sopravvenuta inefficacia del titolo giudiziale e sulla necessità di reintegrare la situazione precedente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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