Cassazione Civile, Ordinanza n. 11165/2023 del 27/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una pluralità di contratti a termine stipulati da un dipendente con l'amministrazione scolastica in qualità di assistente tecnico-amministrativo. In appello era stata riconosciuta una tutela risarcitoria pari a quattro mensilità della retribuzione globale di fatto, mentre era stata rigettata la domanda di stabilizzazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso la decisione della Corte d'appello di Palermo. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi presentato istanza, deducendo di avere ricevuto dal Ministero una proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, comunque, della sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle domande coltivate nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nell'esame dei motivi di ricorso perché ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato di aver ricevuto una proposta di assunzione a tempo indeterminato dall'amministrazione. Ne ha tratto la conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando inammissibile il ricorso. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della relativa misura, applicabile solo nei casi tipici previsti dalla legge.
Norme richiamate
art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.
richiamato solo per escludere la motivazione contestuale della decisione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di inammissibilità originaria del ricorso, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, e quindi non è applicabile estensivamente o analogicamente
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'introduzione del testo del comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Se, nel corso del giudizio di cassazione, il ricorrente sopravviene a una situazione che elimina l'interesse a ottenere la decisione sul ricorso, il giudizio va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione o la sopravvenuta carenza di interesse deve essere accertata in concreto sulla base della dichiarazione della parte e degli eventi sopravvenuti che rendano inutili le domande oggetto del ricorso.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria; perciò non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge, né in via estensiva o analogica.
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