Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 11165/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una pluralità di contratti a termine stipulati da un dipendente con l'amministrazione scolastica in qualità di assistente tecnico-amministrativo. In appello era stata riconosciuta una tutela risarcitoria pari a quattro mensilità della retribuzione globale di fatto, mentre era stata rigettata la domanda di stabilizzazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi avverso la decisione della Corte d'appello di Palermo. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi presentato istanza, deducendo di avere ricevuto dal Ministero una proposta di stipula di contratto a tempo indeterminato e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o, comunque, della sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle domande coltivate nei gradi di merito.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nell'esame dei motivi di ricorso perché ha rilevato che il ricorrente aveva dichiarato di aver ricevuto una proposta di assunzione a tempo indeterminato dall'amministrazione. Ne ha tratto la conseguenza della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarando inammissibile il ricorso. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura eccezionale e sanzionatoria della relativa misura, applicabile solo nei casi tipici previsti dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 380 bis1, comma 2, c.p.c.

    richiamato solo per escludere la motivazione contestuale della decisione

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte afferma che il raddoppio del contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto dell'impugnazione o di inammissibilità originaria del ricorso, avendo natura eccezionale e lato sensu sanzionatoria, e quindi non è applicabile estensivamente o analogicamente

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'introduzione del testo del comma 1 quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, il ricorrente sopravviene a una situazione che elimina l'interesse a ottenere la decisione sul ricorso, il giudizio va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione o la sopravvenuta carenza di interesse deve essere accertata in concreto sulla base della dichiarazione della parte e degli eventi sopravvenuti che rendano inutili le domande oggetto del ricorso.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria; perciò non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge, né in via estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.