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Sentenza

Sentenza n. 313/2026 - Latina, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza Tribunale di Cassino n. 386/2025 pubbl. il 10/04/2025 RG n. 2462/2022 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino n. 386/2025, passata in giudicato, recante condanna del Ministero al risarcimento per reiterazione illegittima di contratti a termine e al riconoscimento dell’anzianità di servizio con pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, pronunciata in funzione di giudice del lavoro e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato l’illegittima successione dei contratti a termine, condannato il Ministero al risarcimento del danno nella misura di quattro mensilità della retribuzione globale di fatto, riconosciuto per l’intero servizio pre-ruolo l’anzianità maturata e i relativi incrementi stipendiali, con condanna al pagamento delle differenze retributive, interessi o rivalutazione, oltre alle spese di lite. Il titolo era stato notificato con formula esecutiva il 16 maggio 2025. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell’amministrazione, nonostante il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. e ha dichiarato ammissibile il ricorso, essendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha affermato che l’azione di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, rilevata l’inesecuzione non contestata del giudicato, ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, previa quantificazione del dovuto anche in contraddittorio con l’interessato e mediante integrale pagamento delle somme riconosciute, oltre agli interessi legali fino al soddisfo. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Latina/Frosinone o in un suo delegato, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla richiesta dell’interessato e ponendo il relativo compenso, liquidato in 1.000 euro salvo conguaglio, a carico dell’amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni sul danno erariale derivante dall’inadempimento.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato tale rito per ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e per nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Fondamento della competenza del TAR adito per il giudizio di ottemperanza.

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente l’ottemperanza per ottenere l’adempimento degli obblighi derivanti anche da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni dello Stato; il TAR ha ritenuto rispettato tale termine, essendo decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’adempimento, da parte della pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando l’amministrazione non si conformi al contenuto del titolo.
  • La proponibilità dell’azione di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale richiede, oltre al passaggio in giudicato del titolo, il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • In presenza di un giudicato ineseguito e di un inadempimento non contestato dall’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato, comprese le attività necessarie alla quantificazione del dovuto e il pagamento delle somme riconosciute.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, assegnandogli un termine e ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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