Cassazione Penale, Sentenza n. 33111/2024 del 26/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame contro il provvedimento del GIP che aveva convalidato e disposto nuovo sequestro preventivo di un'area demaniale marittima di circa 100 mq gestita dall'associazione "I Delfini". Lamenta: carenza di motivazione sul fumus e sul periculum in mora; inesistenza del nesso di pertinenzialità tra la cosa sequestrata e il reato; la concessione sarebbe ancora in corso (domanda di rinnovo pendente, senza decadenza) e i canoni sarebbero stati pagati (errore nel codice tributo usato); errore nella valutazione dell'elemento psicologico del reato, sostenendo che la fattispecie richieda dolo e non colpa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., il sindacato in cassazione sulle misure cautelari reali è limitato alla verifica dell'inesistenza o della mera apparenza della motivazione; le doglianze del ricorrente attengono a valutazioni argomentative o a vizi di motivazione non rientranti nel criterio di inammissibilità previsto dalla norma. Sul merito fattuale il Collegio ha condiviso la ricostruzione del Tribunale del riesame: la concessione non poteva essere considerata valida alla data del controllo (mancata presentazione telematica nei termini/forme previste dalla Delibera regionale), l'occupazione dell'area oltre la scadenza integra il reato contestato e la mancata corretta imputazione dei pagamenti per uso di codice tributo obsoleto non esclude la cessazione del titolo. Anche il periculum in mora è stato ritenuto motivato, sebbene in modo sintetico. Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile, condanna del ricorrente alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Limita il sindacato in Cassazione sulle misure cautelari reali alla sola verifica della violazione di legge intesa, quanto alla motivazione, come inesistenza o mera apparenza della stessa; non consente impugnazioni per semplice illogicità o contraddittorietà argomentativa.
Prevede l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per condannare il ricorrente al pagamento e, in combinato con la giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000, per il versamento equitativo alla Cassa delle ammende.
art. 1161 cod. nav. e art. 734 cod. pen.
Nel contesto del provvedimento sono state utilizzate per inquadrare la fattispecie contestata: l'art. 1161 cod. nav. è stato interpretato, alla luce della giurisprudenza richiamata, come riferibile all'occupazione abusiva di aree demaniali marittime oltre la scadenza del titolo; l'art. 734 c.p. è stato richiamato con riferimento alle opere realizzate ("piano di calpestio" e strutture) ritenute idonee a integrare la fattispecie di illecito.
Delibera n. 138/GAB del 11/06/2013 (Regione Sicilia)
Ha disciplinato le modalità per ottenere l'estensione di validità delle concessioni demaniali marittime (presentazione telematica sul portale del Demanio marittimo); il mancato rispetto delle modalità previste impedisce l'applicabilità della proroga/estensione e quindi l'efficacia del titolo al momento del fatto.
D.A. 134 del 12/08/2014 (Regione Sicilia)
Ha prorogato la validità di alcune concessioni fino al 31/12/2020, ma subordinandone l'efficacia formale al rispetto degli adempimenti previsti dalla delibera; la mancata osservanza delle modalità annulla l'effetto estensivo.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 63/E del 12/06/2012
Ha previsto la sostituzione del codice tributo per il pagamento dei canoni (da "855T" a "227T"); l'uso continuato del codice obsoleto ha determinato la mancata imputazione amministrativa dei versamenti alla concessione, circostanza rilevante ai fini della cessazione del titolo.
Massime di principio
- In Cassazione il sindacato sulle misure cautelari reali è molto limitato: può essere censurata solo l'assenza totale o la mera apparenza della motivazione (art. 325 c.p.p.); vizi di logica o contraddittorietà sono rimediabili in sede di ricorso per motivi di merito (art. 606 c.p.p.) e non determinano l'ammissibilità ex art. 325.
- Il giudice del riesame può integrare e completare la motivazione del GIP; pertanto la valutazione del riesame può legittimamente introdurre argomentazioni non espresse nel provvedimento di primo grado purché fondate su ragioni logiche e giuridiche non meramente apparenti.
- L'occupazione di area demaniale marittima oltre la scadenza del titolo costituisce illecito anche se in passato l'occupazione era autorizzata: per escludere il reato è necessaria un'autorizzazione valida ed efficace al momento del fatto (la semplice domanda di rinnovo o il precedente titolo non sono sufficienti).
- Il mancato rispetto delle modalità formali previste dall'atto amministrativo (es. presentazione telematica) può determinare la cessazione del titolo concessorio anche se era stata richiesta una proroga o un rinnovo.
- Errori tecnici amministrativi nei pagamenti (es. uso di un codice tributo obsoleto) possono comportare la mancata imputazione degli importi alla concessione e non sempre escludono la responsabilità penale per occupazione abusiva; è importante conservare e produrre ogni prova del versamento e delle comunicazioni con l'amministrazione.
- Sul periculum in mora la motivazione può essere sintetica ma deve comunque consentire di comprendere la ragione della misura (es. finalità impeditiva del sequestro per impedire la prosecuzione dell'illecito).
- Per chi si trovi in situazione analoga, è cruciale curare sia il corretto adempimento formale delle richieste amministrative (modalità e canali indicati) sia la documentazione dei pagamenti; in sede cautelare è strategico proporre motivi riconducibili alle sole ipotesi ammesse dall'art. 325 c.p.p. o, se si vogliono contestare argomentazioni, preparare adeguati motivi di merito per il giudizio successivo.
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