Cassazione Civile, Sentenza n. 17559/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Disputa relativa all'indennità di occupazione (frutti civili e interessi) di un immobile consegnato in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita del 25.02.1985. Il preliminare era stato successivamente dichiarato risolto con sentenza (Corte d'appello n.104/2002) che aveva imposto la restituzione dell'acconto di euro 25.822,84. Il Messina (poi i suoi eredi) ha poi chiesto il pagamento dell'indennità di occupazione dal periodo di disponibilità anticipata dell'immobile fino al rilascio; il Tribunale ha riconosciuto un'indennità di euro 49.865,22, la Corte d'appello ha parzialmente compensato tale importo con la somma dovuta a titolo di restituzione dell'acconto e confermato per il resto la decisione. Roccheri ha impugnato in Cassazione deducendo: (1) violazione per presunto giudicato formatosi con la sentenza del 2002; (2) errata determinazione del dies a quo per la liquidazione dei frutti civili (prescrizione/decorrenza); (3) omesso esame/amnissione di prove (testimonianze) e mancata rinnovazione della c.t.u. che avrebbero dimostrato la restituzione dell'immobile prima del calcolo dei frutti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi e accolto in parte il terzo. In particolare: (i) ha escluso che si fosse formato un giudicato sulla questione dell'indennità di occupazione con la sentenza n.104/2002, e quindi ha respinto la doglianza sul ne bis in idem; (ii) ha dichiarato inammissibile la censura relativa alla decorrenza dei frutti per carenza di specificità rispetto alla decisione di merito; (iii) ha invece ritenuto fondata la censura sulla mancata considerazione delle prove testimoniali e sulla mancata rinnovazione della c.t.u. in relazione alla determinazione del dies ad quem per i frutti civili. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla questione dei frutti civili e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, perché determini i frutti civili alla luce dei principi giurisprudenziali indicati e valutando le prove (anche testimoniali) concernenti l'eventuale restituzione dell'immobile e il momento del rilascio; alla corte di rinvio è altresì demandata la regolazione delle spese di giudizio in Cassazione.
Norme richiamate
art. 23, comma 8 bis D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176
Richiamata per i termini e le modalità di decisione della causa all'udienza; utilizzata per la gestione processuale e fissazione della decisione.
Richiamato nella contestazione sulla formazione del giudicato e sulla regolarità dell'impugnazione; la Corte lo valuta nel contesto delle eccezioni di giudicato.
Citato in relazione alla rinuncia implicita di una parte a far valere l'omissione di pronuncia in appello; la Corte ricorda che l'omissione può essere fatta valere in appello o riproposta in separato giudizio.
Richiamato fra le norme connesse al tema della restituzione e della responsabilità per indebito, ma non direttamente applicato con una specifica motivazione nella decisione di cassazione.
art. 112, 167, 132, 277 c.p.c.
Norme processuali menzionate tra i riferimenti invocati dal ricorrente; la Corte richiama i limiti della sindacabilità in Cassazione e i criteri di interpretazione delle domande da parte del giudice di merito.
Norma di riferimento per le doglianze di violazione di legge; la Corte applica i limiti dell'esame di legittimità per motivi di diritto.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in malafede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda
La Corte inquadra la situazione come indebito oggettivo (condictio indebiti) conseguente alla inefficacia/risoluzione del preliminare: l'accipiens deve restituire quanto ricevuto e i frutti con la decorrenza stabilita dall'art.2033 (dal giorno del pagamento se in malafede, altrimenti dal giorno della domanda).
Richiamato nella discussione sul possesso vs detenzione: la Corte ha escluso l'applicazione dell'art.1148 al promissario acquirente perché la disponibilità dell'immobile in capo a quest'ultimo è qualificata come detenzione e non possesso.
Citato per il principio della retroattività della risoluzione e dell'obbligo di restituzione delle prestazioni eseguite, ricondotte alla disciplina della ripetizione dell'indebito.
art. 2697, 2721 e 2724 n.2 c.c.
Norme sul tema della prova e dell'onere della prova, invocate dal ricorrente per lamentare l'omesso esame delle prove; la Corte richiede alla corte di rinvio di valutare adeguatamente le prove (anche testimoniali) relative alla restituzione dell'immobile.
Norme processuali richiamate in relazione alle prove e alla istruttoria; la Cassazione ha riaffermato il dovere del giudice di considerare prove decisive che incidono sul dies ad quem per i frutti.
La Corte demanda al giudice di rinvio la regolamentazione delle spese di giudizio della Cassazione, richiamando tale disposizione come base per l'operazione.
Massime di principio
- Se una sentenza non ha pronunciato su una domanda proposta, e non ricorrono reiezione implicita o assorbimento da altra decisione, la parte può scegliere tra far valere l'omissione in appello o riproporre la domanda in separato giudizio: l'omissione non crea automaticamente giudicato ostativo in un successivo procedimento.
- La consegna anticipata dell'immobile in esecuzione di un preliminare costituisce detenzione qualificata e non possesso; conseguentemente l'eventuale obbligo di restituzione e la situazione economica derivante dalla cessazione del titolo vanno inquadrati come indebito oggettivo (art.2033 c.c.), con conseguente diritto alla ripetizione e ai frutti secondo le regole di quel articolo.
- La determinazione del dies a quo o del dies ad quem per la liquidazione dei frutti civili dipende dalla prova sulle circostanze di fatto (in particolare sulla data di effettiva restituzione o sul rifiuto di restituire): il giudice deve valutare e motivare in punto di prova, ammettendo e valutando testimonianze o rinnovazioni di consulenze quando rilevanti e decisive.
- In Cassazione le censure devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non solo riproporre questioni di merito già esaminate: molte censuresono inammissibili per difetto di specificità o per riformulazione di questioni di merito.
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nell'interpretazione dell'oggetto del giudizio e nell'apprezzamento delle prove, ma tale operato è sindacabile in legittimità se comporta nullità processuali, errori nel ragionamento logico-decisorio o una errata qualificazione giuridica dei fatti.
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