Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19665/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che confermava la condanna per truffa (artt. 81, 640, 61 n.7, 99 c.p.), deducendo tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 124 c.p., sostenendo che andasse riconosciuta l'improcedibilità per difetto di querela e che non poteva essere applicata l'aggravante di cui all'art. 61 n.7 senza verifica della capacità economica della persona offesa; 2) violazione di legge e mancata rinnovazione di prova decisiva, contestando la valutazione probatoria e chiedendo la rinnovazione dell'audizione della persona offesa; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 61 n.7 e 99 c.p., lamentando carenze nella motivazione circa l'entità del danno patrimoniale e il riconoscimento della recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha ritenuto i tre motivi manifestamente infondati o inammissibili: il primo motivo è inammissibile perché la questione sull'aggravante ex art. 61 n.7 non era stata dedotta in appello; il secondo è infondato perché la valutazione della prova (in particolare le dichiarazioni della persona offesa) è di competenza del giudice di merito e i giudici avevano fornito adeguata motivazione; la mancata rinnovazione istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e non risultava richiesta o necessaria; il terzo motivo è infondato sia quanto all'aggravante non dedotta in appello sia quanto al riconoscimento della recidiva, adeguatamente motivato dalla Corte territoriale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.), al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile Cuccaro Anna, liquidate in complessivi euro 1.844,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • artt. 81, 640, 61 n.7, 99 cod. pen.

    reato di cui agli artt. 81, 640, 61 n.7, 99 cod. pen.

    Indicazione delle norme del codice penale applicate per la contestata truffa e per le aggravanti (art. 61 n.7) e la recidiva (art. 99); la Cassazione ha confermato la legittimità della valutazione operata dai giudici di merito in relazione a tali norme, ritenendo correttamente motivate le ragioni del riconoscimento delle aggravanti e della recidiva

  • art. 124 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'eccezione di improcedibilità per difetto di querela; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile poiché non dedotta correttamente in appello

  • art. 131 bis cod. pen.

    Menziionato nel ricorso in modo errato (richiamo formale) ma la censura proposta riguardava la valutazione della prova e non l'istituto della particolare tenuità del fatto; la Cassazione ha notato la contraddizione e l'irrilevanza del richiamo rispetto alle censure effettive

  • art. 603, primo comma, cod. proc. pen.

    art. 603<connma primo cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto della rinnovazione dell'istruttoria d'appello; la Corte ha precisato che la rinnovazione è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e rimessa alla discrezionalità del giudice di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso

  • D.L. n. 137/2020 art. 23 co.8

    art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Richiamato in relazione alla formulazione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; non incide sul merito ma sul procedimento di presentazione delle conclusioni

Massime di principio

  • Questioni o aggravanti non dedotte in modo ritualmente valido nel giudizio di appello non possono essere sollevate per la prima volta in Cassazione e rischiano di essere dichiarate inammissibili
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole sostenere una condanna se il giudice di merito fornisce una valutazione motivata e rigorosa della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è discrezionale e subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'istruttoria di primo grado; l'assenza di richiesta motivata in appello rende difficile censurare tale scelta in Cassazione
  • La Corte di Cassazione esercita un controllo di legittimità e non può rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove fatta dal giudice di merito, salvo manifeste contraddizioni o vizi di motivazione
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile la parte ricorrente può essere condannata alle spese, a pagamenti verso la Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.