Cassazione Civile, Ordinanza n. 00957/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte prende atto della rinuncia al ricorso, perfezionata con l'accettazione del controricorrente, e dichiara estinto il giudizio di cassazione. Conseguentemente non provvede sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 391, ultimo comma, c.p.c. e afferma che, per effetto dell'estinzione, non si applica l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Esito
Favorevole al resistente (passeggero)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo con cui era stato intimato a una compagnia aerea il pagamento di euro 600,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. CE n. 261/2004 in favore di un passeggero. Il giudice di pace rigettava l'opposizione e confermava il decreto; il tribunale, in appello, accoglieva parzialmente il gravame del vettore riducendo la somma dovuta a euro 300,00. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con un solo motivo, ma prima della decisione interveniva un atto di formale rinuncia al ricorso, accettata dal controricorrente, da parte di soggetti muniti di potere di rinuncia anche al controricorso.
Norme richiamate
art. 7 Reg. CE n. 261/2004
costituisce il titolo della pretesa monitoria azionata dal passeggero nei confronti del vettore.
indica il rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.
art. 140-bis disp. att. cod. proc. civ.
richiamato per la partecipazione del consigliere relatore tramite videoconferenza.
art. 391, ult. comma, cod. proc. civ.
in caso di estinzione per rinuncia non si provvede alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quando formalmente perfezionata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Se il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, il giudice non deve provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.
- La validità dell'estinzione presuppone che il potere di rinunciare al ricorso e di accettarne la rinuncia sia conferito ai soggetti che sottoscrivono l'atto.
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