Cassazione Penale, Sentenza n. 17712/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La S.I.A.E. ha impugnato la sentenza di assoluzione della Corte d'appello di Roma (27/03/2023) per due motivi: 1) vizio assoluto di motivazione: la Corte di appello avrebbe riformato la sentenza di primo grado assolvendo l'imputato senza fornire la "motivazione rafforzata" richiesta quando si riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado, limitandosi a un generico adesione ai motivi di appello; 2) errata applicazione dell'art. 171-ter l. n. 633/1941 e del principio derivante dalla sentenza "Schwibbert": secondo la S.I.A.E. la pronuncia di secondo grado ha esteso indebitamente gli effetti di quella giurisprudenza anche ai casi di supporti abusivamente riprodotti, mentre lo "Schwibbert" si riferirebbe solo all'assenza del contrassegno e non alla copia illecita dei supporti. I fatti riguardavano il sequestro di numerosi CD/DVD il 15/09/2006, da cui era derivata la condanna in primo grado (Tribunale di Roma, 24/06/2011) per violazioni della legge sul diritto d'autore e per ricettazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: ha constatato la carenza della "motivazione rafforzata" da parte della Corte d'appello, che non ha confrontato le conclusioni del giudice di primo grado né spiegato perché il medesimo compendio probatorio valga in modo diverso. Per tale ragione la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese per il grado di legittimità. Sul secondo motivo (interpretazione dell'art. 171-ter e degli effetti di Schwibbert) la Corte non si è pronunciata nel merito, perché ha ritenuto risolutivo il primo motivo.
Norme richiamate
legge 22 aprile 1941 n. 633, art. 171-bis comma 1
Norma contestata in primo grado per la riproduzione e detenzione illecita di supporti protetti; nel provvedimento di Cassazione la questione di merito relativa all'applicazione non è stata risolta, essendo stato deciso il vizio motivazionale dell'appello
legge 22 aprile 1941 n. 633, art. 171-ter comma 2 lett. a)
Invocata dalla S.I.A.E. per sostenere che gli effetti interpretativi derivanti dalla giurisprudenza 'Schwibbert' non si estendono ai casi di supporti abusivamente riprodotti; la Corte di cassazione non è entrata nel merito di questa interpretazione perché ha ritenuto decisivo il primo motivo
Norma penale contestata (ricettazione/illecito riguardante i beni), utilizzata tra le imputazioni di primo grado; la Cassazione non ha esaminato il merito delle contestazioni penali a causa dell'annullamento limitato agli effetti civili
principio giurisprudenziale della "motivazione rafforzata" per la Corte d'appello
Consolidato orientamento della Cassazione: quando la Corte d'appello riforma una condanna di primo grado in senso assolutorio basandosi sullo stesso compendio probatorio senza rinnovare l'istruttoria, è obbligata a fornire una "motivazione rafforzata" che spieghi puntualmente i motivi del diverso apprezzamento probatorio; la sua omissione determina l'annullamento (almeno) degli effetti civili della sentenza impugnata
Massime di principio
- Se la Corte d'appello assolve riformando una condanna di primo grado senza rinnovare l'istruttoria, essa è tenuta a motivare in modo rafforzato il diverso apprezzamento delle stesse prove; l'omissione di tale motivazione rende la decisione annullabile in cassazione (almeno negli effetti civili).
- La Cassazione può annullare una sentenza di appello limitatamente agli effetti civili se riscontra una lacuna argomentativa che impedisce di valutare correttamente la pregnanza probatoria ai fini della responsabilità civile (risarcitoria).
- Questioni di diritto sostanziale (es. estensione degli effetti di precedenti giurisprudenziali come 'Schwibbert' a casi di supporti abusivamente riprodotti) possono rimanere non decise dalla Cassazione se è ritenuto risolutivo un vizio processuale; in tali casi la questione sostanziale potrà essere riesaminata nel nuovo giudizio rimesso.
- Per la parte civile che impugna un'assoluzione in appello, la via strategica efficace è contestare la carenza di motivazione rafforzata e dimostrare che la Corte non ha adeguatamente confrontato le risultanze probatorie con le valutazioni del primo grado.
- Per il difensore in appello, se si chiede la riforma in senso assolutorio senza nuovi mezzi di prova, è essenziale fornire argomentazioni giuridiche e probatorie chiare e complete affinché la decisione contenga la motivazione rafforzata richiesta dalla giurisprudenza di legittimità.
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