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Sentenza

Sentenza n. 1388/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sezione prima, 17 novembre 2025, n. 1292, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro l'aggiudicazione del servizio di supporto tecnico, gestionale, ambientale e giuridico al RUP per la realizzazione della nuova diga foranea del Porto di Genova

Esito

RINVIO AL PRIMO GIUDICE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per mancata notificazione anche al Commissario straordinario competente per la realizzazione della nuova diga foranea, oltre che alla Regione Liguria. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 60 c.p.a., sostenendo che il TAR avrebbe definito immediatamente il merito in sede cautelare senza esaminare la contestazione relativa all'incompletezza della documentazione di gara e senza consentire la proposizione di motivi aggiunti. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 41 e 120 c.p.a. e dell'art. 9-bis, comma 1-ter, d.l. n. 109/2018, sostenendo che la notificazione alla sola Regione, autrice degli atti di gara e dell'aggiudicazione, fosse sufficiente. In subordine ha lamentato la violazione dell'art. 37 c.p.a. per la mancata concessione di un termine per integrare il contraddittorio nei confronti del Commissario straordinario. In appello ha inoltre riproposto i motivi di primo grado non esaminati e ha depositato motivi aggiunti avverso l'aggiudicazione, subordinandoli all'accoglimento delle censure relative alla sentenza di primo grado.

La decisione

Il primo motivo è stato respinto. Dal verbale dell'udienza di primo grado risultava che il TAR aveva avvisato le parti della possibile definizione con sentenza in forma semplificata e che la parte ricorrente non si era opposta, né aveva manifestato l'intenzione di proporre motivi aggiunti; pertanto non è stata ravvisata violazione dell'art. 60 c.p.a. Il secondo motivo è stato accolto. L'art. 41, comma 2, c.p.a. impone di notificare il ricorso alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato. Poiché la Regione Liguria aveva gestito la procedura di gara e adottato gli atti di indizione e aggiudicazione, la notificazione alla Regione era sufficiente, anche se essa aveva operato nell'interesse del Commissario straordinario e quest'ultimo avrebbe imputato a sé il risultato della procedura. Non sussisteva quindi un litisconsorzio necessario tra la Regione autrice degli atti e il Commissario straordinario, amministrazione interessata al risultato della procedura ma non emittente gli atti impugnati. L'eventuale coinvolgimento del Commissario avrebbe dovuto avvenire mediante strumenti processuali diversi dall'imposizione, a pena di inammissibilità, di una notificazione ulteriore a carico del ricorrente. Il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR e rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a., rilevando la lesione sostanziale del diritto della parte a ottenere una decisione di merito e l'errore palese del TAR nell'aver dichiarato inammissibile il ricorso. Non vi è stato luogo a provvedere sull'istanza di rinvio dell'udienza proposta dall'aggiudicataria. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato

    Nei giudizi di impugnazione di una gara, il ricorso deve essere notificato all'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato; non è necessario notificare il ricorso anche all'amministrazione nel cui interesse la procedura è stata svolta, se questa non ha adottato l'atto.

  • art. 120, commi 4 e 5, c.p.a.

    Nel rito relativo alle procedure di affidamento, la notificazione del ricorso va effettuata nei confronti della stazione appaltante che ha esperito la procedura di affidamento.

  • art. 60 c.p.a.

    La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata è legittima quando il giudice abbia dato il relativo avviso e la parte non abbia manifestato opposizione né l'intenzione di proporre motivi aggiunti.

  • art. 37 c.p.a.

    È richiamato dall'appellante in via subordinata quale disposizione relativa alla rimessione in termini per errore scusabile, ma il giudice non ne ha ravvisato la necessità, avendo escluso l'onere di notificazione al Commissario straordinario.

  • art. 105 c.p.a.

    L'annullamento della sentenza di primo grado per lesione del diritto di difesa e per errore palese nella dichiarazione di inammissibilità comporta la rimessione della causa al primo giudice.

  • art. 9-bis, comma 1-ter, d.l. n. 109/2018, convertito dalla l. n. 130/2018

    ogni determinazione ritenuta necessaria per l'affidamento, l'avvio, la gestione o la prosecuzione dei lavori, nonché per il coordinamento e il monitoraggio delle attività dei soggetti attuatori relativi al Tunnel sub-portuale e alla Diga foranea di Genova

    La disposizione individua le competenze del Commissario straordinario, ma tale imputazione sostanziale del risultato della procedura non modifica, ai fini della notificazione del ricorso, il criterio processuale fondato sull'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Consente in appello la riproposizione dei motivi di primo grado non esaminati dal giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione di una gara svolta da una centrale di committenza o da un'amministrazione incaricata di operare per conto di un'altra, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., il ricorso deve essere notificato esclusivamente all'amministrazione che ha emesso l'atto impugnato, anche quando un'altra amministrazione sia titolare dell'interesse pubblico sostanziale o debba stipulare il contratto con l'aggiudicatario.
  • L'amministrazione nel cui interesse è stata svolta la procedura, ma che non ha adottato il bando, gli atti di gara o l'aggiudicazione, non è litisconsorte necessario passivo insieme all'amministrazione emittente; il suo eventuale coinvolgimento processuale deve avvenire mediante strumenti diversi dall'imposizione al ricorrente di una notificazione ulteriore a pena di inammissibilità.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado fondata su un errore palese nell'individuazione dell'amministrazione cui notificare il ricorso può giustificare l'annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice quando abbia impedito l'esame dei motivi di merito e inciso sostanzialmente sul diritto della parte a una decisione in entrambi i gradi di giudizio.
  • L'avviso del giudice sulla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata consente la decisione immediata quando la parte, pur presente, non si opponga e non manifesti l'intenzione di proporre motivi aggiunti; la successiva deduzione di tale intenzione non dimostrata nel verbale non rende illegittima la decisione.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoRito appalti e sorte del contrattoDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzoDecadenza e tardività

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