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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35449/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato l'appello cautelare avverso il mancato dissequestro preventivo di una carta Postepay e di un immobile in Vibo Valentia. La ricorrente deduceva carenza di motivazione quanto alle giustificazioni sulla provenienza lecita dei beni, ritenute idonee a superare le presunzioni previste dall'art. 240-bis c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non consentiti e privi della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), c.p.p., oltre che manifestamente infondati. Ha richiamato il principio secondo cui il ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali può essere basato solo sulla mancanza assoluta della motivazione o sulla presenza di motivazione meramente apparente (art. 325 c.p.p.), mentre l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione vanno dedotte con il motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Il Tribunale aveva fondato il sequestro sugli artt. 321, commi 2 e 3-bis c.p.p., ritenendo i beni prodotto/profitto del reato di cui all'art. 416-bis c.p. (quindi suscettibili di confisca obbligatoria ai sensi del comma 7 della norma), e aveva ritenuto insufficienti i documenti della difesa a dimostrare la provenienza lecita, con particolare attenzione all'immobile. Inoltre, posto che era già intervenuto il rinvio a giudizio, non era consentito sostenere la sopravvenuta inesistenza del fumus. Per effetto della declaratoria di inammissibilità la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.l. n. 137 del 2020, conv. in l. n. 176 del 2020, art. 23 comma 8

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2020

    Rilevato come norma procedurale sulla base delle quali è stato svolto il procedimento; menzionata in ordine alle forme di svolgimento del gravame

  • art. 322-bis c.p.p.

    art. 322-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il procedimento per il riesame delle misure cautelari reali; era la competente via processuale per proporre il rimedio avverso il sequestro preventivo

  • art. 240-bis c.p.p.

    art. 240-bis cod. proc. pen.

    Prevede presunzioni sulla provenienza dei beni relativi ai reati e sulle modalità di acquisizione dei beni; la ricorrente sosteneva che le giustificazioni fornite avrebbero dovuto superare tali presunzioni

  • artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    art. 581, comma 1; art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Impongono la specificità dei motivi negli atti di impugnazione in cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso carente sotto questo profilo

  • art. 325 c.p.p.

    art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari può essere proposto per violazione di legge intesa come mancanza o apparente motivazione; la Corte ha ribadito che non rientrano qui vizi di mera illogicità

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Indica il mezzo idoneo per dedurre l'illogicità o la contraddittorietà della motivazione (motivo di ricorso autonomo non sostitutivo del vizio di legge)

  • art. 321, commi 2 e 3-bis c.p.p.

    art. 321, commi 2 e 3-bis, cod. proc. pen.

    Consente il sequestro preventivo dei beni ritenuti prodotto o profitto del reato; la Corte ha riportato che il Tribunale ha fondato il sequestro su queste norme e sulla conseguente possibilità di confisca obbligatoria (richiamando il comma 7)

  • art. 416-bis c.p.

    Reato di associazione di tipo mafioso: la qualificazione dei beni come prodotto/profitto di reato ai sensi di questa fattispecie giustifica l'applicazione delle norme sul sequestro e sulla confisca obbligatoria

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali); la Corte ha applicato tale disposizione

  • Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000 n. 186

    Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186

    Richiamata in relazione alla nozione di colpa che rende la parte responsabile dell'inammissibilità del ricorso, giustificando l'irrogazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali deve denunciare una violazione di legge intesa come mancanza fisica della motivazione o motivazione meramente apparente; questioni di illogicità o contraddittorietà richiedono il motivo specifico dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • Gli artt. 581 e 591 c.p.p. impongono grande precisione e specificità nella formulazione dei motivi: censure generiche o reiterazioni di doglianze già esaminate dal giudice di merito possono rendere il ricorso inammissibile
  • Quando il sequestro è fondato su presunzioni connesse a reati di tipo mafioso (art. 416-bis), il giudice richiede elementi probatori solidi per ritenere provata la provenienza lecita dei beni; la mera produzione di documentazione insufficiente non è di per sé idonea a far cessare il sequestro
  • Dopo il rinvio a giudizio (esito dell'udienza preliminare), è difficoltoso sostenere che sia venuto meno il fumus commissi delicti su cui si fonda una misura cautelare, salvo elementi nuovi e rilevanti
  • Ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai requisiti formali possono comportare non solo il rigetto/inammissibilità ma anche la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; è quindi essenziale valutare la fondatezza e la forma dell'impugnazione prima di proporla
  • Se l'obiettivo è contestare la motivazione del giudice di merito in termini di contraddittorietà o illogicità, è preferibile utilizzare il motivo specifico di cui all'art. 606 c.p.p. invece di inquadrarlo come 'violazione di legge' ai sensi dell'art. 325 c.p.p.

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