Cassazione Penale, Sentenza n. 34549/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Giuseppe Traina era stato dichiarato colpevole dell'art. 677, terzo comma, c.p., per omissione dei lavori di messa in sicurezza di un immobile ordinati dall'Autorità comunale. Ha impugnato la decisione con tre motivi: 1) mancato accertamento del pericolo concreto per l'incolumità delle persone derivante dall'omissione (errore di diritto e vizio motivazionale); 2) erronea attribuzione della responsabilità a lui come soggetto chiamato all'eredità nonostante mancata conoscenza dell'immobile e mancata notifica dell'ordinanza; 3) omissione del riconoscimento della causa di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che, a differenza della fattispecie depenalizzata del primo comma, il terzo comma dell'art. 677 c.p. richiede l'accertamento di un pericolo concreto per le persone. La sentenza impugnata non ha dimostrato tale pericolo: la relazione tecnica richiamata dall'ordinanza mostrava che il primo piano era disabitato, il secondo in via di sgombero e non sussisteva rischio di collasso con interessamento di aree esterne. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza ai sensi dell'art. 129, comma 1, c.p.p., perché il fatto contestato non sussiste, assorbendo gli altri motivi di impugnazione.
Norme richiamate
"l'omissione dei 'lavori necessari per rimuovere il pericolo'... 'derivi pericolo per le persone'"
La Corte distingue il primo comma (ora depenalizzato) che presuppone un pericolo generico e presunto, dal terzo comma che richiede l'accertamento di un pericolo concreto per l'incolumità delle persone; tale pericolo non può essere desunto automaticamente dalla sola ordinanza sindacale ma deve risultare da specifica valutazione probatoria.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Consente l'annullamento senza rinvio quando il fatto contestato non sussiste; la Corte l'ha applicato perché è emersa l'insussistenza del pericolo richiesto dalla fattispecie.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta.
Richiamata dal ricorrente quale causa di non punibilità; la Corte non ha ritenuto necessario entrare nel merito dopo aver ritenuto sussistente l'insussistenza del fatto e avendo annullato la sentenza.
Massime di principio
- Per la configurazione del reato di cui all'art. 677, terzo comma, c.p. è necessario provare un pericolo concreto per l'incolumità delle persone: la sola ordinanza amministrativa non basta.
- Il giudice deve motivare specificamente l'accertamento del pericolo concreto, anche considerando la frequenza di passaggio di persone nelle aree interessate e gli esiti delle relazioni tecniche.
- Se le prove tecniche (perizie, relazioni) indicano assenza di rischio concreto o che i locali sono disabitati/da sgomberare, la fattispecie può essere esclusa e portare all'annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto.
- La mancata conoscenza dell'immobile o la mancata notifica dell'ordinanza può incidere sulla responsabilità del soggetto chiamato all'eredità e deve essere valutata nel merito se rilevante per la colpevolezza.
- Quando il fatto penale risulta inesistente o manca un elemento essenziale del tipo (qui il pericolo concreto), la Cassazione può assorbire gli altri motivi e pronunciarsi con annullamento senza rinvio.
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