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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32534/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce dalla liquidazione, da parte del giudice delegato nel fallimento, del compenso spettante al difensore che aveva svolto attività di assistenza legale per la procedura in tre giudizi: una causa di lavoro per impugnativa di licenziamento con domanda risarcitoria, una seconda causa di lavoro relativa all’accertamento dell’illegittimità del licenziamento definita con transazione e una terza opposizione allo stato passivo conclusa anch’essa con transazione. Il tribunale, decidendo sul reclamo ex art. 26 l.fall., ha aumentato l’importo liquidato ma ha escluso la fase di studio per le seconde due cause, ha ridotto alla metà i minimi tariffari per alcuni atti introduttivi, ha ritenuto la prima causa di valore indeterminabile e di media difficoltà, e ha negato la fase decisionale per la prima causa. Con il ricorso per cassazione l’avvocato ha dedotto cinque motivi: 1) erronea affermazione della disapplicabilità del d.m. n. 55/2014, ritenuto dal tribunale assimilabile a un atto amministrativo; 2) illegittima riduzione oltre i limiti consentiti dei compensi per le fasi introduttive delle seconde due cause, sostenendo che il giudice può muovere solo dai valori medi e non dai minimi; 3) omesso esame di fatti decisivi e violazione dei parametri tariffari per avere escluso difese scritte, fase decisionale e autonomia della fase di studio nelle tre cause; 4) errata individuazione del valore della prima causa, che secondo il ricorrente doveva essere collegato alla domanda subordinata di risarcimento per oltre 216 mila euro e non al solo scaglione indeterminabile; 5) nullità del decreto per la partecipazione al collegio del magistrato che aveva sottoscritto il provvedimento del giudice delegato oggetto di reclamo.

La decisione

La Corte ha respinto il quinto motivo, ma ha accolto, per quanto di ragione, i primi quattro. Ha affermato che la partecipazione al collegio del magistrato che aveva apposto la sottoscrizione quale coordinatore della sezione sul provvedimento del giudice delegato non integra nullità deducibile con l’impugnazione, potendo al più rilevare come incompatibilità da far valere con ricusazione. Ha poi ritenuto fondati i motivi relativi alla liquidazione del compenso, precisando che, dopo le modifiche del d.m. n. 55/2014, il giudice non può ridurre i valori medi oltre il 50%; che la fase di studio matura per ciascuna controversia in relazione alle attività di esame, studio e ricerca degli atti, anche se vi siano questioni comuni con altre cause; che la fase decisionale comprende precisazione delle conclusioni, esame delle conclusioni avversarie, discussione orale ed esame del provvedimento conclusivo; e che, nel cumulo di domande di valore determinato e indeterminabile, il valore va ancorato alla domanda di valore determinato se ciò comporta un compenso superiore. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 26 l.fall.

    reclamo avverso il provvedimento di liquidazione del compenso del giudice delegato

    costituisce il rimedio esperibile contro la liquidazione del compenso nel fallimento

  • art. 5 della L. n. 2248/1865, all. E

    il giudice può in ogni caso disapplicare ... l’atto amministrativo illegittimo

    il ricorrente contesta che possa applicarsi al d.m. tariffario, poiché il decreto ministeriale non è un atto amministrativo disapplicabile ma un regolamento

  • art. 1, 3 e 4 disp. prel. c.c.

    richiamati dal ricorrente a sostegno della natura regolamentare e della vincolatività del d.m. n. 55/2014

  • d.m. n. 55/2014

    parametri per la liquidazione dei compensi professionali; il giudice deve attenersi ai valori tabellari e, dopo le modifiche del 2018, non può scendere oltre il 50% dei valori medi

  • d.m. n. 37/2018

    ha modificato gli artt. 4, comma 1, e 12, comma 1, del d.m. n. 55/2014 rilevanti per i limiti di diminuzione dei parametri

  • art. 2233 c.c.

    regola la determinazione del compenso professionale in mancanza di accordo; la liquidazione giudiziale deve rispettare i parametri normativi e il decoro professionale

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    invocato per violazione o falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi

  • art. 4, commi 1 e 5, d.m. n. 55/2014

    rileva per la determinazione del compenso e per il criterio di liquidazione delle fasi

  • art. 5, lett. a), d.m. n. 55/2014

    esame e studio degli atti ... ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere

    la fase di studio matura con le attività preparatorie della difesa, per ciascuna controversia

  • art. 5, lett. d), d.m. n. 55/2014

    precisazioni delle conclusioni ... discussione orale ... esame ... del provvedimento conclusivo

    la fase decisionale è dovuta quando siano svolte le attività tipiche della fase finale del giudizio

  • art. 25, comma 2, l.fall.

    il giudice delegato non può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti

    il divieto non si estende al magistrato che abbia solo sottoscritto il provvedimento come coordinatore, senza paternità giuridica dell’atto

  • art. 52 c.p.c.

    la eventuale incompatibilità del magistrato va fatta valere con istanza di ricusazione nei termini e nelle forme previste

  • art. 18 L. n. 300/1970

    richiamato quale base della domanda principale di reintegrazione nel giudizio originario di lavoro

Massime di principio

  • Nella liquidazione giudiziale del compenso dell’avvocato, in mancanza di accordo con il cliente, il giudice deve applicare i parametri forensi vigenti e, dopo le modifiche del d.m. n. 55/2014 introdotte dal d.m. n. 37/2018, non può ridurre i valori medi oltre il limite del 50%.
  • La fase di studio della controversia spetta per ciascun giudizio autonomamente, perché riguarda l’esame degli atti, la ricerca dei documenti e la preparazione della difesa; non può essere esclusa solo perché la causa presenti questioni in fatto o in diritto già affrontate in altri procedimenti.
  • La fase decisionale del compenso professionale matura quando siano effettivamente svolte le attività tipiche di chiusura del giudizio, come precisazione delle conclusioni, esame delle conclusioni avversarie, discussione orale ed esame del provvedimento conclusivo.
  • Nel cumulo di domande di valore determinato e indeterminabile, ai fini della liquidazione del compenso professionale va considerato il valore della domanda determinata se ciò conduce a un compenso superiore rispetto allo scaglione dell’indeterminabilità.
  • La partecipazione al collegio giudicante del magistrato che abbia solo apposto la sottoscrizione al provvedimento reclamato, in funzione di controllo interno e senza paternità giuridica dell’atto, non determina nullità della decisione; la questione può semmai porsi come incompatibilità da far valere mediante ricusazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoSpese di liteImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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