Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48066/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela (art. 129 c.p.p.) sul reato di furto di energia elettrica (art. 624 e 625 n.2 c.p.), ritenendo decorso il termine di novanta giorni per la proposizione della querela ai sensi dell'art.85 D.Lgs.150/2022; il Pubblico Ministero aveva invece, in dibattimento, chiesto la contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio, e deduce che il giudice del dibattimento ha illegittimamente precluso il potere-dovere del PM di modificare l'imputazione ai sensi degli artt. 516 e 517 c.p.p.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso del Procuratore fondato: ha affermato che il giudice del dibattimento non poteva precludere al Pubblico Ministero la contestazione suppletiva della circostanza aggravante ai sensi dell'art. 517 c.p.p.; ha stabilito che la tardività invocata dal Tribunale (per il decorso del termine per la querela) non poteva essere opposta al PM prima che questi esercitasse il potere-dovere di modificare l'imputazione in dibattimento; per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata per nullità assoluta con riferimento agli artt. 178 e 179 c.p.p. e, ai sensi dell'art. 569 comma 4 in relazione all'art. 604 comma 4 c.p.p., l'annullamento è stato disposto senza rinvio al Tribunale di Siracusa (quindì la decisione di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha rimosso l'effetto di proscioglimento determinato dall'errata declaratoria di improcedibilità).

Norme richiamate

  • art. 517 cod. proc. pen.

    Attribuisce al Pubblico Ministero la facoltà/obbligo di contestare in dibattimento reati concorrenti o circostanze aggravanti emerse dagli atti del dibattimento; il giudice non può impedire tale contestazione né esercitare un sindacato preventivo sulla sua ammissibilità

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Disciplina le "nuove contestazioni" in dibattimento: consente al PM di adeguare l'imputazione alle prove emerse, in modo che il dibattimento prosegua correttamente e la sentenza si conformi alla fattispecie concreta

  • art. 85 D.Lgs. 150/2022

    "termine di novanta giorni per la proposizione della querela"

    Stabilisce i termini per la querela della persona offesa; tuttavia, il decorso di tale termine non preclude al PM, in dibattimento, di effettuare una contestazione suppletiva che comporti la procedibilità d'ufficio

  • art. 625 cod. pen. (n.7)

    La circostanza aggravante di cui al n.7 (fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio) può trasformare la procedibilità del reato da querela di parte a procedibile d'ufficio e pertanto la sua contestazione in dibattimento è idonea a incidere sulla prosecuzione dell'azione penale

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze della mancata querela (improcedibilità) rispetto alla qualificazione originaria del reato; ma la declaratoria di improcedibilità non può essere pronunciata anticipatamente se il PM esercita il potere di modificare l'imputazione in dibattimento

  • art. 519 cod. proc. pen.

    "salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva"; "non inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429... cioè ... venti giorni"

    Garantisce alla difesa un termine minimo per predisporre la propria attività di contrasto quando il PM effettua una contestazione suppletiva, a tutela del diritto di difesa

  • art. 112 Cost.

    Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale che fonda il potere-dovere del PM di esercitare l'azione penale e di adeguare l'imputazione nel dibattimento

  • artt. 178 e 179 cod. proc. pen.

    Riguardano la nullità del procedimento e degli atti; la violazione del potere-dovere del PM nella formulazione dell'imputazione integra nullità assoluta che può portare all'annullamento della sentenza

  • art. 569 c.p.p. comma 4 e art. 604 c.p.p. comma 4

    Prevedono i casi in cui la Corte di Cassazione dispone l'annullamento senza rinvio; la Corte ha fatto ricorso a tali norme per annullare la sentenza impugnata senza rinvio

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 139/2015

    Ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 517 c.p.p. (per il profilo indicato nella pronuncia) e ha evidenziato che la contestazione tardiva di circostanze aggravanti può determinare un significativo mutamento del quadro processuale, con riflessi sui rimedi difensivi; la giurisprudenza di legittimità interpreta comunque l'art.517 in favore della possibilità per il PM di contestare in dibattimento circostanze aggravanti già presenti negli atti

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero ha il potere-dovere di formulare contestazioni suppletive (artt. 516-517 c.p.p.) in dibattimento, anche per circostanze aggravanti emerse negli atti d'indagine, e il giudice non può precludere tale attività prima che il PM l'espleti
  • La decorrenza del termine per la querela (es. art. 85 D.Lgs.150/2022) non impedisce al PM, in dibattimento, di contestare un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio; il giudice non può dichiarare improcedibile il processo senza valutare l'eventuale modificazione dell'imputazione
  • Quando il PM propone contestazione suppletiva la difesa ha diritto ai termini previsti dall'art.519 c.p.p. per preparare la contraddittorio e, se la modifica incide significativamente sulla posizione dell'imputato, possono attivarsi rimedi (richiesta di riti alternativi o termini per nuove prove)
  • Se il giudice omette o rifiuta di decidere sulla nuova contestazione o preclude illegittimamente il potere del PM, la decisione è impugnabile e può configurare nullità assoluta tale da determinare annullamento in Cassazione
  • In caso di contestazioni basate su elementi già acquisiti nelle indagini, non sussiste un limite temporale per il PM nel formulare tali contestazioni in dibattimento; l'orientamento giurisprudenziale tutela la piena esercitazione dell'azione penale e il diritto alla prova
  • Nel valutare situazioni analoghe, occorre bilanciare l'obbligatorietà dell'azione penale con le garanzie difensive: la procedura prevede strumenti (termine per difesa, richiesta di nuovi mezzi istruttori) per recuperare il contraddittorio anche dopo la contestazione suppletiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.