Cassazione Penale, Sentenza n. 32672/2024 del 14/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era imputata per avere, in qualità di titolare della ditta individuale "BET1128", esercitato abusivamente, in forma organizzata, attività di raccolta, riscossione e pagamento di scommesse sportive riservate allo Stato, senza concessione/autorizzazione (art. 110 c.p., art. 4, commi 1 e 1-bis, L. n.401/1989 e art. 88 T.U.L.P.S.). In cassazione la difesa deduceva insufficiente motivazione circa l'uso di conti "propri" o intestati a soggetti di comodo (sostenendo che la raccolta potesse essere posta in essere per conto del bookmaker Centuriobet LTD) e censurava la mancata valutazione della presunta discriminazione subita dal bookmaker estero nell'ambito dei bandi (diniego di autorizzazione in Italia), deducendo profili di violazione del diritto dell'Unione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la valutazione di merito che ha accertato un'attività di intermediazione e raccolta diretta delle scommesse (messa a disposizione di conti-gioco intestati a nomi fittizi, raccolta delle puntate, riscossione e pagamento delle poste), comportamento che integra il reato contestato e rende irrilevanti le censure relative all'illegittima esclusione del bookmaker estero dai bandi. La Suprema Corte ha confermato l'impossibilità per essa di rimettere in discussione la valutazione di fatto dei giudici di merito e ha richiamato la giurisprudenza (anche comunitaria) secondo cui, se l'attività concreta svolta è raccolta/intermediazione diretta da parte dell'operatore italiano, la responsabilità e la necessità del titolo autorizzativo vanno individuate in capo all'operatore italiano. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
Usato come norma cumulativa per la partecipazione al reato; indica la partecipazione di più soggetti al fatto delittuoso e autorizza l'imputazione concorrente.
art. 4, commi 1 e 1-bis, L. n. 401/1989
Sanziona penalmente la proposta al pubblico di giochi d'azzardo e la raccolta di scommesse senza concessione/autorizzazione; applicata alla raccolta organizzata effettuata dall'operatore italiano.
art. 88 T.U.L.P.S.
«può essere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione»
Stabilisce che l'autorizzazione di polizia per le scommesse è riservata a soggetti titolari di concessione o delegati da questi; la Corte ha richiamato tale principio per affermare l'obbligo del titolo per l'esercizio della raccolta.
art. 2, comma 5, D.M. n. 111/2006
Prevede il divieto, in ogni forma, dell'attività di mera intermediazione/ raccolta da parte di soggetti terzi: rafforza l'idea che la raccolta di scommesse sia riservata ai concessionari.
art. 49 e art. 56 TFUE
Principi europei di libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi; richiamati nel contesto della compatibilità della normativa nazionale con il diritto UE.
Sentenza CGUE "Biasci" (12/09/2013)
La Corte di Giustizia ha ritenuto compatibile con il diritto UE il requisito italiano della doppia autorizzazione (concessione + autorizzazione di polizia) per contrastare la criminalità connessa al gioco, salvo che un'irregolarità nella procedura di concessione (violazione del diritto UE) abbia impedito illegittimamente l'accesso all'operatore estero.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 3, Della Mura, Strogone, Gambuzza, Savastano e altre)
Principio consolidato: quando il gestore italiano non si limita a trasmettere scommesse ma effettua raccolta/intermediazione diretta (conti-gioco, riscossione, pagamento), la responsabilità penale e l'obbligo del titolo autorizzativo ricadono sull'operatore italiano, rendendo irrilevante il collegamento con un bookmaker estero.
Fondamento delle censure in cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto che le doglianze della difesa attengano alla valutazione di fatto, non sindacabile in questa sede.
Norma che disciplina l'ammissibilità del ricorso e le conseguenze economiche in caso di inammissibilità; la Corte ha applicato le sanzioni previste per la parte soccombente/ricorrente inammissibile.
Massime di principio
- Se un operatore italiano mette a disposizione dei clienti conti-gioco intestati a se stesso o a soggetti di comodo e svolge raccolta, riscossione e pagamento delle scommesse, la sua attività configura raccolta diretta/intermediazione illecita e richiede il possesso di concessione/autorizzazione: la responsabilità ricade sull'operatore italiano, indipendentemente dai rapporti con bookmaker esteri.
- La circostanza che un bookmaker estero sia stato escluso da gare o bandi per l'assegnazione di concessioni non esonera un operatore italiano che concretamente esercita raccolta/intermediazione: le censure relative a presunte discriminazioni dell'operatore estero sono rilevanti solo se provano che l'esclusione è stata determinata da una violazione del diritto UE che abbia impedito legittimamente l'accesso al mercato.
- In sede di Cassazione non è possibile rinnovare la valutazione delle prove di fatto già compiuta dai giudici di merito: le doglianze che si limitano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili se non indicano un vizio giuridico di motivazione rientrante nei limiti dell'art. 606 c.p.p.
- L'attività di mera trasmissione dati a un bookmaker estero è distinta dall'attività di raccolta/intermediazione: occorre valutare concretamente le modalità operative (conti-gioco, riscossione/pagamento, uso di conti 'propri' o di comodo) per determinare la qualificazione penale.
- Le normative e la giurisprudenza nazionali e comunitarie ammettono restrizioni alle libertà del mercato (stabilimento/prestazione) se giustificate dalla lotta alla criminalità connessa al gioco e se proporzionate; tuttavia, eventuali violazioni procedurali nelle gare di concessione possono avere rilevanza se incidono direttamente sul diritto di partecipazione del bookmaker estero.
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