Cassazione Penale, Ordinanza n. 22333/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso; per effetto dell'inammissibilità ha posto a carico del ricorrente le spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda l'impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato l'imputato alla pena di euro 1.500 di ammenda, con concessione dei doppi benefici, per il reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p., relativo a fatti commessi in Collegno il 12 settembre 2022. Il mezzo di impugnazione era stato convertito in ricorso per cassazione, ma il difensore che lo aveva sottoscritto non risultava iscritto all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di valida sottoscrizione da parte di difensore cassazionista.
Norme richiamate
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di primo grado, relativa al reato contestato all'imputato.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, equitativamente determinata.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo diversa previsione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando l'invalidità dell'impugnazione deriva da un vizio formale radicale della sottoscrizione, la Corte non entra nel merito della condanna impugnata.
Come è indicizzato
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