Cassazione Penale, Sentenza n. 14220/2023 del 04/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che confermò la custodia in carcere disposta dal G.U.P. per il delitto di omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso (fatto del 2001). Le censure principali sono: 1) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., per mancata autonoma valutazione delle esigenze cautelari da parte dell'ordinanza genetica; 2) la presunzione di pericolosità ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. non sarebbe operante dopo la sentenza di condanna di primo grado; 3) illegittima sfasatura temporale tra condanna (31/01/2022) e adozione della misura (14/07/2022) in violazione dell'art. 275, comma 1-bis; 4) le esigenze cautelari sarebbero inesistenti alla luce del tempo trascorso, del positivo percorso trattamentale e della presunta cessata appartenenza alla mafia; 5) la pena inflitta sarebbe già esaurita o tale per cui la custodia cautelare eccederebbe i limiti (richiamo all'art. 304, comma 6 e agli artt. 78 e 80 cod. pen.).
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sul punto della presunta violazione dell'art. 292(2)(c) rileva che il giudice del riesame ha espressamente accertato che il G.U.P. aveva compiutamente e autonomamente motivato le esigenze cautelari. Conferma che la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275(3) opera anche dopo la condanna di primo grado e che la sentenza di condanna costituisce fatto nuovo che legittima l'adozione della misura cautelare, purché non vi sia un ritardo ingiustificato nell'adozione. Sul merito, l'ordinanza è ritenuta corretta nell'apprezzamento degli indici di pericolosità: gravissimi precedenti, carichi pendenti, operatività del clan a Siracusa, non cessata appartenenza e ruolo apicale dell'imputato emerso da intercettazioni in carcere. Il richiamo al limite dei "due terzi" dell'art. 304(6) è ritenuto erroneo: tale limite riguarda la pena edittale astratta e non la residua da espiare; gli artt. 78 e 80 sul cumulo non dimostrano che non rimanga pena da eseguire. Conseguentemente il ricorso è dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Indica le funzioni del Tribunale in materia cautelare; richiamata per definire l'ambito di giudizio del Tribunale di Catania nell'esercizio delle funzioni di riesame
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Richiede che l'ordinanza che conferma una misura cautelare contenga una autonoma valutazione delle esigenze cautelari rispetto alla richiesta del P.M.; il giudice del riesame ha verificato che tale autonoma valutazione c'era
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede presunzioni relative di pericolosità per specifici reati (fra cui quelli di mafia); la Corte conferma che tali presunzioni operano anche dopo la sentenza di condanna di primo grado
art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Stabilisce parametri valutativi integrativi dopo la pronuncia di condanna; la Corte precisa che non limita l'applicabilità delle misure successive alla condanna ma impone di non ritardarne l'emissione oltre tempi ragionevoli
art. 304, comma 6, cod. proc. pen.
Il "limite dei due terzi" invocato riguarda la comminatoria edittale astratta del reato e non la pena residua da espiare; pertanto il richiamo del ricorrente è ritenuto inconferente
art. 275, comma 2, cod. proc. pen.
Evoca il criterio della ragionevole proporzione tra entità della pena e misura cautelare scelta; rilevante per valutare la congruità della custodia cautelare rispetto alla pena potenziale
art. 273, comma 2, cod. proc. pen.
Preclude la misura cautelare che non sia destinata a sfociare in una pena eseguibile; richiamato per chiarire i presupposti di applicabilità delle misure
Regola il cumulo giuridico delle pene; la Corte osserva che la formazione dei cumuli parziali può rendere necessario il calcolo distinto per ciascun cumulo e che il ricorrente non ha fornito elementi per provare che la pena sia già stata eseguita per intero
Disciplina l'esecuzione delle pene in cumulo; richiamata insieme all'art. 78 per confutare l'argomento che la pena residua sarebbe già stata interamente scontata
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede gli adempimenti della cancelleria in caso di dichiarazione di inammissibilità o rigetto; richiamata per gli incombenze successive
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma emergenziale che consente la trattazione del ricorso in forma scritta; citata per motivare la modalità di trattazione del procedimento
Massime di principio
- La pronuncia di condanna di primo grado costituisce un fatto nuovo che può legittimare l'adozione successiva di misure cautelari, anche se in precedenza vi era un giudicato cautelare contrario, purché non vi sia un ritardo ingiustificato nell'adozione della misura
- Le presunzioni di pericolosità previste dall'art. 275, comma 3, operano anche dopo la sentenza di condanna e non vengono abrogate dal solo fatto della pronuncia di primo grado
- Il giudice deve compiere un'autonoma e specifica valutazione delle esigenze cautelari rispetto alla richiesta del P.M. (art. 292(2)(c)); la mera riproduzione formale della richiesta del P.M. è censurabile se dimostrabile
- Il criterio della proporzione tra entità della pena e misura cautelare (art. 275(2)) è rilevante, ma l'invocato limite dei due terzi dell'art. 304(6) non va inteso come riferimento alla pena residua già scontata
- I richiami agli effetti dell'art. 78 e 80 cod. pen. sul cumulo richiedono elementi probatori precisi per dimostrare che la pena sia già stata eseguita; senza tali elementi la deduzione è insufficiente
- Fatti e indici concreti (precedenti gravi, carichi pendenti, operatività del clan, intercettazioni che mostrano ruolo apicale) rafforzano la prognosi di pericolosità e giustificano la custodia in carcere
- Il difensore che voglia contrastare la presunzione di pericolosità deve fornire elementi sopravvenuti o specifici (es. prova di cessata appartenenza, valutazioni trattamentali aggiornate, documentazione sullo stato esecuzione pena) che consentano una rivalutazione della misura
- Il giudice del riesame ha poteri di verifica e deve dichiarare chiaramente se l'ordinanza genetica ha svolto una motivazione autonoma; la censura in cassazione che non individua i passaggi specifici dell'atto è generalmente inammissibile o infondata
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