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Ordinanza

Ordinanza n. 6936/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva deciso la controversia relativa alla procedura per il conferimento di un incarico di direzione di struttura complessa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appello è stato proposto contro la sentenza del TAR Veneto n. 193/2026. Tra i motivi di gravame è stata dedotta una questione di giurisdizione concernente la procedura disciplinata dall'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992 per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel settore sanitario. La questione si inserisce nel contrasto interpretativo sulla natura concorsuale della procedura e sul conseguente riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario. Nel giudizio si è costituita anche l'Azienda Ulss 8 Berica, che ha proposto appello incidentale. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la questione di costituzionalità già sollevata dalla Sezione con ordinanza n. 3925/2026, e successivamente anche con ordinanza n. 6931/2026, riguarda l'art. 15, comma 7-bis, lett. b), del d.lgs. n. 502/1992 nella parte in cui non prevede un concorso per le procedure di conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, in relazione agli artt. 3, 32 e 97 Cost. La questione era stata sollevata assumendo come diritto vivente l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui tali controversie spettano al giudice ordinario perché le procedure non avrebbero natura concorsuale.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha deciso il rito, il merito, la questione di giurisdizione o le spese. Ha disposto la sospensione impropria, in senso lato, del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza n. 3925/2026, ritenendo che la decisione della Corte costituzionale sia rilevante anche per la controversia in esame e per la questione di giurisdizione dedotta nell'appello. La sospensione è stata disposta ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 79, comma 1, c.p.a., secondo i principi richiamati dall'Adunanza plenaria. Le parti sono state onerate, a pena di estinzione del processo, di presentare l'istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale. L'istanza cautelare delle parti appellanti è stata riservata a separato provvedimento.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 7-bis, lett. b), d.lgs. n. 502/1992

    nella parte in cui non prevede la previsione di un concorso per le procedure relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa nel settore sanitario

    La disposizione è oggetto della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla mancata previsione di una procedura concorsuale.

  • art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale indicato nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

  • art. 32 Cost.

    Parametro costituzionale indicato nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

  • art. 97 Cost.

    Parametro costituzionale indicato nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale.

  • art. 295 c.p.c.

    Richiamato quale base normativa della sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione della Corte costituzionale.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 295 c.p.c., quale fondamento della sospensione del processo amministrativo.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Prevede il termine di novanta giorni per la presentazione dell'istanza di fissazione di udienza, la cui decorrenza è stata individuata nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale.

Massime di principio

  • Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende da una questione di legittimità costituzionale già sollevata in altro giudizio e rilevante anche per una questione di giurisdizione dedotta nel processo, il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria del giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, senza definire nel frattempo rito, merito e spese.
  • La sospensione impropria disposta in attesa della decisione della Corte costituzionale non definisce la controversia e lascia impregiudicate le questioni processuali e sostanziali, comprese quelle relative alla giurisdizione.
  • Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale, le parti devono presentare l'istanza di fissazione di udienza entro il termine previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a.; l'omissione comporta l'estinzione del processo.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneQuestione di legittimità costituzionaleTermini del procedimento

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