Cassazione Civile, Sentenza n. 24651/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2001 con recupero a tassazione di redditi non dichiarati per attività di agente immobiliare. Il giudizio di merito si è concentrato sulla presunta inammissibilità del ricorso originario per mancato deposito, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, della copia dell'atto presso la segreteria della Commissione tributaria competente; a seguito del processo la contribuente ha aderito alla definizione agevolata (rottamazione) di alcune cartelle di pagamento e ha chiesto la cessazione della materia del contendere
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la copia dell'appello notificato a mezzo posta l'8 ottobre 2009 sia stata depositata presso la segreteria della Commissione provinciale solo il 20 gennaio 2010, oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 53, comma 2, lett. richiamo all'art. 22 del d.lgs. 546/1992; ha escluso l'applicabilità retroattiva della novella che aveva eliminato l'obbligo di deposito; perciò ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato assorbito il ricorso principale. Le spese del giudizio di merito sono compensate fra le parti; le spese del giudizio di legittimità sono a carico della contribuente
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. 546/1992
Se l'appello non è notificato tramite ufficiale giudiziario, la copia dell'appello deve essere depositata presso la segreteria della commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica; il mancato deposito rende l'appello inammissibile e la carenza è rilevabile d'ufficio
art. 22, comma 1, d.lgs. 546/1992
Richiamato per il termine di deposito presso la segreteria (30 giorni). Il deposito deve perfezionarsi entro il termine perentorio e il deposito tardivo comporta inammissibilità dell'impugnazione
art. 36 d.lgs. 175/2014 (modifica di art. 53, comma 2)
La modifica che ha eliminato l'obbligo di deposito non si applica retroattivamente agli atti perfezionati prima della sua entrata in vigore; pertanto non può sanare depositi effettuati oltre il termine per atti anteriori alla novella
art. 6, d.l. n. 193/2016 (definizione agevolata, cd. rottamazione)
L'adesione alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento e il relativo perfezionamento non determinano automaticamente la cessazione della materia del contendere se non esauriscono integralmente il carico tributario derivante dall'atto impugnato; è necessario dimostrare che tutte le somme relative all'atto impugnato siano state definite e pagate
art. 7 e art. 22, comma 5, d.lgs. 546/1992
Gli strumenti istruttori e le disposizioni sul deposito 'ove sorgano contestazioni' non possono essere utilizzati per sanare il mancato rispetto del termine per il deposito della copia dell'appello; non sono idonei a sopperire a vizi procedurali di tempestività
Massime di principio
- Se l'appello è notificato senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario, occorre depositare copia dell'atto presso la segreteria della Commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata entro 30 giorni dalla ricezione; il termine è perentorio e il mancato rispetto comporta l'inammissibilità rilevabile d'ufficio
- Il deposito effettuato a mezzo posta si considera perfezionato alla data di ricezione da parte della cancelleria e non a quella di spedizione; pertanto è fondamentale documentare la data di ricezione
- Le modifiche normative successive che eliminano obblighi procedurali non si applicano retroattivamente agli atti perfezionati prima dell'entrata in vigore, salvo espressa disciplina transitoria
- La definizione agevolata (rottamazione) di alcune cartelle non estingue automaticamente la controversia fiscale: per ottenere la cessazione della materia del contendere bisogna che tutte le somme relative all'atto impugnato siano state effettivamente definite e pagate e ciò deve essere provato documentando il collegamento tra i ruoli definiti e l'atto impugnato
- I poteri istruttori o le eccezioni procedurali non possono essere usati per sanare la mancata osservanza di termini perentori di deposito dell'impugnazione
- In fase di notifica dell'impugnazione, quando non si utilizzi l'ufficiale giudiziario, è buona prassi inviare contemporaneamente copia in cancelleria e conservare prova di ricezione per evitare il rischio di inammissibilità
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