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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 24652/2021 del 14/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto il ricorso di Garbarino contro il diniego di autotutela relativo ad un avviso di accertamento divenuto definitivo e successivo contenzioso sul diniego, nonché impugnazione, da parte del contribuente, del provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia presentata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso di Garbarino avverso il diniego della definizione agevolata. Ha inoltre accolto il primo motivo del ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate (con assorbimento del secondo), cassando la sentenza della Commissione Regionale e decidendo nel merito: ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente sulla legittimità dell'avviso di accertamento. Le spese di giudizio di merito sono compensate; le spese di legittimità liquidate a carico del ricorrente soccombente secondo dispositivo.

Norme richiamate

  • d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito)

    La definizione agevolata riguarda le controversie 'aventi ad oggetto atti impositivi' con pretesa tributaria quantificata; il diniego di definizione è impugnabile entro 60 giorni presso l'organo giurisdizionale competente per la controversia principale. La Corte precisa che i dinieghi di autotutela non sono automaticamente atti definibili salvo che abbiano contenuto impositivo e pretesa quantificata.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Attribuisce la giurisdizione tributaria su controversie relative agli atti impositivi; la giurisdizione si estende, con limiti, anche ai provvedimenti di autotutela quando incidono sul rapporto tributario.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiede che gli avvisi di accertamento siano sottoscritti dal capo ufficio o da funzionario delegato di carriera a pena di nullità; la Corte conferma che grava sull'Amministrazione l'onere di provare l'esistenza e la legittimità della delega.

  • d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    Disciplina la delega di funzioni da parte dei dirigenti per specifiche e comprovate ragioni di servizio; la Corte distingue tra delega di funzioni (rilevante esternamente) e mera delega di firma, ritenendo che, in presenza di sanzione di nullità, prevalga l'onere probatorio dell'Amministrazione.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Norma i presupposti per l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative in materia tributaria; la Corte richiama la necessità di prova circa atti illegittimi del contribuente per l'applicazione delle sanzioni.

  • d.m. 11 febbraio 1987, n. 37

    Riferimento normativo storico in materia di autotutela e competenze; usato in combinazione con la giurisprudenza per definire i limiti e la discrezionalità dell'annullamento d'ufficio.

Massime di principio

  • Il diniego di autotutela non costituisce automaticamente un 'atto impositivo' e quindi non è sempre definibile ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018: per essere definibile deve avere contenuto impositivo e una pretesa tributaria quantificata.
  • Il diniego della definizione agevolata è impugnabile dinanzi al giudice della controversia principale e, se la causa è in Cassazione, la Corte decide anche in merito (competenza in unico grado per le liti in fase di legittimità).
  • Il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela è possibile ma limitato: il giudice può esaminare solo profili di illegittimità del rifiuto e l'eventuale esistenza di un interesse generale di rilievo che giustifichi la rimozione dell'atto; non può sindacare la fondatezza dell'atto impositivo ormai divenuto definitivo, salvo che emergano ragioni di interesse generale sopravvenute o originarie.
  • L'Amministrazione ha l'onere di provare la validità della sottoscrizione e dell'eventuale delega quando la legge prevede la sanzione della nullità (es. art. 42 DPR 600/1973); la produzione della delega in sede incidentale è ammissibile se l'Amministrazione è già parte del giudizio principale.
  • Il contribuente che chieda autotutela su un atto divenuto definitivo non può limitarsi ad allegare vizi di merito già impugnabili anteriormente; deve dimostrare ragioni di interesse generale che giustifichino l'esercizio del potere di annullamento da parte dell'Amministrazione.
  • La definizione agevolata prevale logicamente sulla prosecuzione del processo principale: la decisione sul diniego della definizione è di regola pregiudiziale rispetto al giudizio sull'atto impositivo.

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