Cassazione Penale, Ordinanza n. 24001/2025 del 27/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per tentata estorsione. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti. Con il secondo motivo ha dedotto l'omesso rilievo officioso della prescrizione, lamentando che il giudice di merito non ne avesse dichiarato l'estinzione; la Corte ha però rilevato che la doglianza era generica e, comunque, infondata, perché la presenza della recidiva ad effetto speciale impediva il maturare della prescrizione nei termini prospettati dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico e comunque volto a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità, mentre il secondo motivo è stato giudicato privo di specificità e manifestamente infondato, poiché la prescrizione non era maturata tenendo conto della recidiva reiterata/ad effetto speciale già riconosciuta nei gradi di merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente; la deduzione della prescrizione richiede una precisa trattazione delle questioni di diritto e di fatto rilevanti, altrimenti il motivo è inammissibile.
art. 157 c.p.
Ai fini del calcolo della prescrizione occorre considerare la recidiva ad effetto speciale; il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. non incide sulla determinazione del massimo di pena rilevante per la prescrizione.
art. 69 c.p.
Il giudizio di bilanciamento tra circostanze non elimina l'efficacia della recidiva ad effetto speciale ai fini del termine prescrizionale.
art. 99 c.p.
La recidiva reiterata ad effetto speciale, ove riconosciuta, incide sul regime della prescrizione del reato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti, salvo che si deducano specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: una doglianza sulla prescrizione non può risolversi in un mero calcolo aritmetico del tempo, ma deve affrontare compiutamente le questioni giuridiche e fattuali rilevanti.
- La recidiva ad effetto speciale va considerata ai fini del calcolo della prescrizione anche se è stata ritenuta equivalente o subvalente nel giudizio di bilanciamento con le attenuanti.
- Quando la contestazione di prescrizione è incompatibile con il regime della recidiva ad effetto speciale e il termine non risulta decorso, la doglianza è manifestamente infondata.
- La tenuta logica e giustificativa della motivazione del giudice di merito, se non manifestamente illogica o contraddittoria, non è sindacabile in cassazione.
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