Sentenza n. 11541/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente dalla ricorrente nel mese di luglio del 2025 e non concluso, prevedendo, fin d’ora, la nomina di un commissario ad acta nell’ipotesi in cui l’inerzia della p.a. sia ulteriormente protratta oltre il termine assegnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato telematicamente il 1° luglio 2025, ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, un'istanza per il riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania. Il Ministero non ha adottato il provvedimento conclusivo entro i termini previsti dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. È stato quindi proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e per l'ordine di provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'inerzia protratta oltre il termine previsto. In base all'art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, convertito dalla l. n. 12/2020, e all'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, il Ministero deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tali termini erano inutilmente decorsi senza conclusione del procedimento, il giudice ha ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. È stato nominato quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, o un suo delegato, affinché, su richiesta dell'interessata e in caso di persistente inerzia, provveda entro ulteriori 180 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 750 euro per spese processuali, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto ha consentito di chiedere l'accertamento dell'obbligo di provvedere e l'ordine giudiziale di concludere il procedimento.
art. 2, comma 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modificazioni dalla l. n. 12/2020
Richiamato quale fondamento dell'obbligo del Ministero di provvedere sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale.
art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni
Impone all'autorità competente di verificare tempestivamente la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Fissa il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo sul riconoscimento della qualifica professionale.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio è fondata quando il ricorrente dimostra l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento e la protrazione dell'inerzia oltre il termine previsto dalla legge.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, dalla presentazione della documentazione completa, adottare il provvedimento sul riconoscimento entro tre mesi.
- Quando i termini normativi per la conclusione del procedimento sono inutilmente decorsi, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale persistente inerzia.
- La nomina preventiva del commissario ad acta è compatibile con la decisione sul ricorso avverso il silenzio e consente l'attivazione del potere sostitutivo, su richiesta dell'interessato, dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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