Cassazione Penale, Sentenza n. 06847/2026 del 19/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto da Nitto Palma avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato l'assoluzione di Tecce (articolista) e Travaglio (direttore responsabile) per diffamazione a mezzo stampa e omesso controllo. Il ricorso deduce: (1) utilizzazione illegittima della deposizione della giornalista Liliana Milella, la quale si era avvalsa del segreto professionale e non aveva rivelato la fonte (testimonianza de relato), rendendo inutilizzabile la prova su cui si era basata la Corte di merito per ritenere verosimile l'interessamento di Palma; (2) vizio di motivazione e errata applicazione della scriminante del diritto di critica politica, perché l'articolo non si sarebbe limitato a ipotesi ma avrebbe presentato come certo un intervento preordinato di Palma finalizzato a favorire interessi particolari e avrebbe usato epiteti e un contesto esondante dai limiti della continenza espressiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Ha ritenuto che la deposizione della giornalista Milella, che si era rifiutata di rivelare la fonte, non poteva costituire prova utilizzabile per fondare la veridicità dell'interessamento di Palma nella nomina; inoltre ha ritenuto che, considerato il contesto e la gravità dell'insinuazione (abuso di potere), le espressioni usate potevano superare i limiti della continenza e quindi la Corte d'appello non aveva adeguatamente valutato questi profili. Il rinvio ordina che il giudice di merito riesamini il compendio probatorio alla luce dei rilievi della Suprema Corte.
Norme richiamate
art. 595 cod. pen., terzo comma
Norma che disciplina il delitto di diffamazione a mezzo stampa; la Corte ricorda che tutela la reputazione e richiede che l'offesa incida sulla valutazione sociale della persona; la scriminante del diritto di critica è esclusa se supera i limiti della continenza o se manca un nucleo di verità.
Rinvio alla normativa sulla stampa, citata in connessione con il reato di diffamazione a mezzo stampa e il ruolo del direttore responsabile.
Richiamato in relazione alla responsabilità per omissione di controllo sul contenuto della pubblicazione (responsabilità del direttore responsabile).
art. 21 Cost.
Tutela della libertà di manifestazione del pensiero; bilanciamento con il diritto alla reputazione e il limite costituzionale dell'esercizio del diritto di cronaca/critica.
Richiami procedurali relativi alla disciplina probatoria e al contraddittorio; citato tra le norme la cui violazione è dedotta nel ricorso.
art. 195, comma 7, cod. proc. pen.
«non può essere utilizzata la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame»
Principio secondo cui la testimonianza de relato è inutilizzabile se il teste non indica la fonte; applicato dalla Corte per escludere utilizzabilità della deposizione della giornalista che ha invocato il segreto professionale.
art. 200, comma 3, cod. proc. pen.
«I giornalisti professionisti iscritti all’albo non possono essere obbligati a rivelare i nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie, salvo che il giudice lo ritenga indispensabile ai fini della prova dei reati per cui si procede e la fonte sia essenziale e insostituibile»
Disciplina la tutela del segreto professionale dei giornalisti; la Corte evidenzia che la testimonianza resta inutilizzabile se il giudice non ritiene la fonte indispensabile/insostituibile e se il giornalista non la indica.
Richiamato fra le norme processuali dedotte nel primo motivo; rilevante nella disamina dei vizi formali del provvedimento impugnato.
Norma processuale citata nel secondo motivo in relazione ai principi del contraddittorio e alla valutazione della scriminante.
Richiamata tra le norme processuali connesse al vizio di motivazione e alla correttezza del processo d'appello.
Norma citata in memoria difensiva relativa alla sanzione pecuniaria per ricorso in mala fede o infondato; menzionata dalla difesa, non applicata nella motivazione riportata.
Massime di principio
- La testimonianza de relato resa da un giornalista che si avvale del segreto professionale e non indica la fonte è, di norma, inutilizzabile: non può sorreggere da sola la prova della verità di fatti che giustificano la critica politica.
- Perché operi la scriminante del diritto di critica politica è necessario un "nucleo di verità" verosimile: il giornalista deve effettuare ogni diligente verifica, rendere chiara la fonte o dimostrare la verosimiglianza sulla base di fonti controllabili.
- L'interesse pubblico alla conoscenza non è sufficiente a giustificare affermazioni che, nel loro contesto, insinuino abusi di potere o imputino comportamenti illeciti senza adeguata verifica: il linguaggio deve mantenere la continenza espressiva e non trasformarsi in attacchi personali denigratori.
- Quando la persona offesa riveste ruoli istituzionali rilevanti, è richiesto un grado di rigore maggiore nell'esposizione e nella verifica delle notizie, per evitare il rischio di illegittima lesione della reputazione pubblica.
- Se una corte di merito fonda la sua decisione su prove che risultino in violazione delle regole di utilizzabilità (es. deposizioni inutilizzabili), la decisione può esser annullata in cassazione e il giudice di rinvio dovrà riesaminare il compendio probatorio senza quelle evidenze.
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