Cassazione Penale, Sentenza n. 35388/2026 del 05/10/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (detenuto)
La controversia
Il detenuto, in esecuzione presso la Casa circondariale di Prato di un ordine di pene concorrenti, aveva chiesto i rimedi risarcitori previsti dall’art. 35-ter Ord. pen. per la detenzione asseritamente subita in condizioni disumane e degradanti, in violazione dell’art. 3 CEDU. Il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva dichiarato inammissibile l’istanza, ritenendola una mera riproposizione di una domanda già esaminata. Con ricorso per cassazione, il detenuto ha denunciato la violazione dell’art. 666, comma 2, c.p.p., sostenendo che la nuova istanza non fosse identica alla precedente perché fondata anche su elementi nuovi, in particolare una perizia disposta dal Tribunale di Firenze sulle effettive dimensioni delle celle, che evidenziava difformità rispetto ai dati dell’Amministrazione penitenziaria. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di periodi di detenzione intervallati da periodi di libertà riferiti al medesimo titolo esecutivo, il termine semestrale per proporre l’azione ex art. 35-ter, comma 3, decorre dal completamento dell’espiazione, sostenendo che la domanda riguardasse tutte le pene ricomprese nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti n. 143 del 2023.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione contro la declaratoria de plano d’inammissibilità, precisando che il reclamo al Tribunale di sorveglianza riguarda le decisioni di merito, mentre la declaratoria d’inammissibilità è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 666, comma 2, c.p.p. Nel merito, ha accolto il ricorso: la nuova istanza conteneva un elemento fattuale non precedentemente esaminato, ossia la perizia sulle dimensioni delle celle. La preclusione derivante dalla precedente decisione riguarda soltanto le questioni dedotte e decise, non quelle nuove; il giudice può reputare non innovativi o non rilevanti gli elementi allegati, ma deve motivare tale valutazione e procedere nel rispetto del contraddittorio. La declaratoria de plano non era quindi consentita. Il decreto è stato annullato con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Firenze per nuovo esame. La Corte ha inoltre richiamato la nullità assoluta conseguente all’omessa fissazione dell’udienza camerale quando questa sia necessaria.
Norme richiamate
art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354
in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, quando si succedano più periodi di detenzione intervallati da periodi di libertà relativi al medesimo titolo esecutivo, il termine semestrale entro cui l'azione deve essere proposta, previsto dall'art. 35-ter, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, decorre dal completamento dell'espiazione, poiché la continuità giuridica dell'esecuzione prevale sulla discontinuità cronologica
Per i periodi detentivi intervallati da periodi di libertà ma riferiti al medesimo titolo esecutivo, il termine semestrale per proporre l’azione risarcitoria decorre dal completamento dell’espiazione.
La preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le sole questioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questioni meramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o non valutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva
La preclusione processuale impedisce la riproposizione di una richiesta basata sui medesimi elementi già decisi, ma non preclude l’esame di aspetti fattuali nuovi non valutati nella decisione precedente.
art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354
La cornice normativa attuale e l'analisi sistematica dell'art. 35-bis Ord. pen. nei suoi vari commi impone di ritenere che la previsione del reclamo al tribunale di sorveglianza riguardi soltanto le decisioni assunte dall'ufficio di sorveglianza che si sia pronunciato sul merito del reclamo, accogliendolo o respingendolo, e che la declaratoria di inammissibilità sia contestabile unicamente mediante ricorso per cassazione
Il reclamo al Tribunale di sorveglianza è previsto contro le decisioni sul merito; la declaratoria d’inammissibilità adottata de plano è impugnabile esclusivamente con ricorso per cassazione.
È fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio dell'operatività, nel procedimento di esecuzione come in quello di sorveglianza – per il richiamo fatto dall'art. 678 cod. proc. pen. alla stessa disciplina – del principio della preclusione processuale derivante dal divieto di bis in idem
Nel procedimento di sorveglianza opera, in forza del richiamo alla disciplina del procedimento di esecuzione, la preclusione processuale per le questioni già dedotte e decise.
la dichiarazione d'inammissibilità de plano è ammessa quando la richiesta sia identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero risulti manifestamente infondata per la inesistenza dei presupposti minimi di legge, senza implicare alcun giudizio di merito e alcuna valutazione discrezionale, dovendo altrimenti provvedersi all'esito del procedimento camerale partecipato, ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen.
La decisione de plano è consentita solo in presenza di identità della richiesta già rigettata o di manifesta infondatezza per mancanza dei presupposti minimi; se occorrono valutazioni di merito o discrezionali, deve svolgersi il procedimento camerale partecipato.
qualora il Giudice dell'esecuzione o della sorveglianza abbia omesso di fissare l'udienza in camera di consiglio e adottato un, non consentito, provvedimento de plano, si determina una nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento
L’omessa udienza camerale, quando necessaria, e l’adozione di un provvedimento de plano determinano una nullità generale assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
Massime di principio
- La preclusione derivante da una decisione definitiva nel procedimento esecutivo o di sorveglianza opera soltanto per le questioni effettivamente dedotte e decise, non per quelle soltanto deducibili o non valutate, neppure implicitamente.
- La deduzione di elementi fattuali nuovi può superare la preclusione e impone al giudice di esaminare la nuova istanza nel merito; se ritiene che gli elementi non siano realmente nuovi o non possano incidere sulla decisione, deve motivare specificamente tale valutazione.
- La declaratoria d’inammissibilità de plano è consentita solo quando la richiesta sia identica, per oggetto ed elementi giustificativi, a una già rigettata o sia manifestamente infondata per mancanza dei presupposti minimi di legge, senza necessità di valutazioni di merito o discrezionali.
- Quando la decisione di sorveglianza si limita a dichiarare de plano l’inammissibilità, il rimedio è il ricorso per cassazione; il reclamo al Tribunale di sorveglianza riguarda invece le decisioni che affrontano il merito.
- L’omessa fissazione dell’udienza camerale, quando dovuta, e la conseguente decisione de plano comportano una nullità generale assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
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