Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33683/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 emesso da un Comune su un terreno di comproprietà della ricorrente e del coniuge. La contribuente sosteneva che il terreno fosse incluso in un'area classificata dal piano di assetto idrogeologico come zona a rischio molto elevato R4, con perimetro di frana e divieto di nuova edificazione, sicché non potesse qualificarsi come area fabbricabile ai fini ICI. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l'appello ritenendo che la censura si risolvesse in una generica deduzione di motivazione apparente, pur dando atto in motivazione che il primo giudice aveva considerato il terreno edificabile, con vincoli idrogeologici, e aveva ridotto del 70% l'imposta. In cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992, perché l'appello conteneva censure specifiche e non generiche; omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'inclusione del terreno nell'area R4; violazione dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992, sostenendo che la precedente pronuncia di questa Corte sul medesimo bene e su annualità precedente aveva già riconosciuto l'inedificabilità assoluta del terreno.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati, esaminandoli congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha rilevato che la CTR aveva contraddittoriamente affermato la genericità dell'appello, quando nella stessa esposizione dei fatti riconosceva che la contribuente aveva riproposto le censure di primo grado e contestato la sentenza come contraria alla normativa di riferimento. Nel merito, richiamando un precedente di legittimità sullo stesso immobile, ha affermato che il piano di assetto idrogeologico prevale sullo strumento urbanistico comunale e che, essendo incontroverso che nel 2007 il terreno era inserito in area R4 con divieto di nuova edificazione, mancavano i presupposti per assoggettarlo a ICI come area fabbricabile. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese di merito sono state compensate; il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 546/1992

    L'appello tributario non può essere dichiarato inammissibile se contiene censure specifiche e ripropone sostanzialmente i motivi già dedotti in primo grado.

  • art. 366 c.p.c.

    La ricorrente ha assolto l'onere di autosufficienza riproducendo nel ricorso le parti rilevanti dell'atto di appello e indicando i documenti richiamati.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 504/1992

    "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli"

    L'ICI presuppone il possesso di un bene rientrante tra quelli tassativamente indicati dalla norma.

  • art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 504/1992

    "area utilizzabile a scopo edificatorio"

    Un'area è fabbricabile solo se effettivamente utilizzabile a scopo edificatorio secondo gli strumenti urbanistici o le possibilità effettive di edificazione.

  • art. 1 bis, l. 365/2000

    I piani stralcio per l'assetto idrogeologico costituiscono variante agli strumenti urbanistici e prevalgono sulle previsioni comunali incompatibili.

  • art. 1 d.l. n. 180/1998

    È richiamato quale base normativa del piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico.

  • art. 384 c.p.c.

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'inammissibilità dell'appello per asserita genericità non è configurabile quando dall'atto emerga una critica specifica alla decisione di primo grado, anche se la censura è formulata in termini sintetici o ripropone motivi già dedotti.
  • Ai fini dell'ICI, un terreno non è imponibile come area fabbricabile se, per effetto di un piano di assetto idrogeologico prevalente sullo strumento urbanistico comunale, è inserito in un'area a rischio tale da escludere ogni nuova edificazione.
  • La qualificazione catastale o urbanistica comunale non è decisiva quando una disciplina sovraordinata renda il bene inedificabile in concreto e in assoluto.
  • Se la controversia è definita sulla base di fatti incontroversi e non richiede ulteriori accertamenti, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente il merito.
  • La riproduzione nel ricorso per cassazione delle parti essenziali dell'atto di appello e l'indicazione dei documenti rilevanti soddisfano l'onere di specificità e autosufficienza del motivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioCompetenza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.