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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08727/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva respinto la domanda di pagamento degli aiuti comunitari. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il produttore agricolo convenne in giudizio l'ente erogatore chiedendo la condanna al pagamento di una somma a titolo di aiuto comunitario per la produzione di olio d'oliva relativo alle campagne olearie dal 1995-1996 al 1998-1999. L'ente resistette sostenendo che il contributo non era dovuto perché nei confronti del richiedente era stata disposta una sospensione cautelativa dell'erogazione a seguito di controlli che avevano evidenziato discordanze e sospetti di indebita percezione di aiuti per annate precedenti. Il tribunale rigettò la domanda e la corte d'appello confermò. In cassazione il ricorrente propose tre motivi: omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la corte considerato che le contestazioni originarie riguardavano mere irregolarità formali poi superate e che non vi era stata decadenza; falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 5 del Regolamento CEE 136/66, sostenendo che, avendo chiesto l'aiuto e provato la produzione di olio, aveva diritto alla percezione del beneficio; violazione dell'art. 18 del D.M. 2 gennaio 1985, assumendo che l'ente non avesse mai dichiarato la decadenza e che quindi la somma fosse dovuta. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure infondate o inammissibili perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: secondo la corte territoriale, infatti, la sospensione cautelativa dell'aiuto era legittimamente fondata sul semplice sospetto di irregolarità, senza necessità di una previa decadenza definitiva, e la domanda era comunque non accoglibile in quanto il ricorrente non aveva specificamente impugnato il provvedimento di sospensione né dedotto adeguatamente in giudizio la domanda di accertamento del proprio diritto soggettivo all'erogazione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    La censura ex n. 5 è stata ritenuta non decisiva perché non si confrontava con il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre falsa applicazione di norme sostanziali e processuali, ma la Corte ha escluso la fondatezza delle censure.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la corte di merito avrebbe omesso di pronunciarsi su una domanda; la Cassazione ha osservato che la doglianza non era adeguatamente supportata dagli atti processuali.

  • art. 5 Regolamento CEE 136/66

    Richiamato dal ricorrente in relazione al presunto diritto all'aiuto comunitario a fronte della prova della produzione; non è stato ritenuto dirimente.

  • art. 18 D.M. 2 gennaio 1985

    sospensione cautelativa dell'aiuto comunitario per i produttori nei cui confronti dovessero insorgere sospetti, comprovati da denunce da parte degli uffici od organismi preposti ai controlli, di eventuali illeciti suscettibili di ripercuotersi negativamente sulla corretta erogazione dell'aiuto

    La sospensione dell'erogazione dell'aiuto è conseguenza del semplice sospetto di irregolarità e non presuppone una previa dichiarazione definitiva di decadenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Quando la disciplina applicabile prevede una sospensione cautelativa dell'erogazione fondata sul semplice sospetto di irregolarità, non è necessario che vi sia stata una formale dichiarazione di decadenza per legittimare il blocco del beneficio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione che censuri una statuizione di merito deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se attacca un presupposto diverso o solo apparente, la censura è inammissibile.
  • Chi deduce in cassazione un error in procedendo o la violazione dell'art. 112 c.p.c. deve indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti, trascrivendone o riassumendone il contenuto essenziale e indicando dove siano stati prodotti nel processo.
  • Non può essere riconosciuto in sede di legittimità un diritto soggettivo alla prestazione quando la posizione del richiedente risulti compressa da un provvedimento cautelativo mai ritualmente impugnato nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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