Cassazione Penale, Sentenza n. 28606/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato ex tunc il beneficio della liberazione anticipata (540 giorni) per la commissione, in data 8/4/2023, del reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente, con unico motivo, denunciava violazione dell'art. 54, comma 3, Ord. pen. e vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato se il reato isolato e di modesta entità fosse espressione del fallimento dell'opera rieducativa o, invece, una manifestazione occasionale, e quindi se la revoca retroattiva dei semestri maturati fosse proporzionata e giustificata
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza non abbia adeguatamente motivato la revoca ex tunc: mancava la descrizione delle specifiche caratteristiche di gravità del fatto di reato e l'accertamento, con riferimento ai periodi più lontani nel tempo, del grado di partecipazione del detenuto all'opera rieducativa. La Cassazione ha richiamato l'orientamento secondo cui l'estensione retroattiva degli effetti negativi di una violazione richiede valutazioni approfondite sia sulla gravità intrinseca della condotta sia sull'idoneità della stessa a vanificare il percorso rieducativo già manifestato. L'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Genova per nuovo giudizio conforme ai criteri indicati
Norme richiamate
art. 54, comma 3, Ordinamento penitenziario
Norma rilevante nella valutazione della revoca dei benefici; la Corte richiede che la revoca ex tunc sia motivata con riferimento alla misura in cui la violazione dimostri la mancata partecipazione all'opera rieducativa
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Dispositivo penale del reato contestato; il provvedimento di merito aveva considerato la condotta rilevante nonostante il legislatore classifichi tale fattispecie come di "lieve entità", per cui occorre valutare analiticamente la gravità concreta del fatto
Richiamato come criterio di riferimento per la valutazione comparativa delle condotte nei vari semestri: valorizza l'impegno del detenuto nel trarre profitto dal trattamento, i rapporti con operatori, compagni e famiglia, e altri elementi attinenti alla partecipazione rieducativa
Massime di principio
- La commissione di un reato successivo può influire sui semestri precedentemente valutati solo se la condotta è particolarmente grave e sintomatica di un mancato percorso rieducativo già nel periodo antecedente
- Quando si estende retroattivamente l'effetto negativo di una violazione a semestri remoti, il giudice deve svolgere una doppia valutazione: intrinseca (gravità del fatto) ed estrinseca (grado di partecipazione del detenuto al trattamento nei periodi antecedenti)
- Non è sufficiente la mera condanna irrevocabile per un reato di lieve entità per annullare automaticamente crediti maturati: occorre motivazione puntuale e comparazione delle condotte nei diversi periodi
- In sede difensiva è utile chiedere al giudice di descrivere le specifiche caratteristiche del fatto e di acquisire elementi sul percorso rieducativo (partecipazione a programmi, rapporti con operatori e compagni, impegno documentabile) per contrastare una revoca ex tunc
- Il giudice di sorveglianza deve sempre applicare i criteri dell'art. 103 d.P.R. 230/2000 e motivare il rapporto fra la violazione sopravvenuta e l'effettivo fallimento del percorso rieducativo, evitando valutazioni generiche
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