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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01994/2025 del 16/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la decisione di primo grado, con cui era stata affermata la sua responsabilità per un tentativo di furto aggravato. L'unico motivo deduceva una pretesa carenza di motivazione, in particolare per la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. Secondo la Corte, il motivo era però generico e indeterminato, perché non indicava in modo specifico quali elementi della motivazione impugnata fossero erronei o incoerenti; inoltre era manifestamente infondato, poiché la motivazione della sentenza di merito non presentava vizi riconducibili al paradigma dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza fosse formulata in modo generico, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e che fosse comunque manifestamente infondata perché la sentenza impugnata era logicamente coerente e priva dei vizi di motivazione denunciabili in cassazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    Richiamato come base della contestazione per il tentativo di reato.

  • art. 624 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice del furto contestato.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato quale previsione aggravatrice del furto.

  • art. 129 c.p.p.

    Invocato dal ricorrente per sostenere la necessità di una immediata declaratoria di proscioglimento, ma ritenuto non fondato nel caso concreto.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La Corte lo richiama per affermare la genericità del motivo di ricorso, privo di specificità e quindi inidoneo a devolvere compiutamente la censura.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    È la norma sul vizio di motivazione censurabile in cassazione, che la Corte considera non integrato.

  • art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.

    Richiamato per delimitare la nozione di vizio di motivazione rilevante in cassazione, in relazione al contrasto con massime di esperienza o con altre affermazioni del provvedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: non è sufficiente denunciare in termini astratti un vizio di motivazione o la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p., occorrendo indicare puntualmente gli elementi della decisione censurati.
  • La genericità del motivo, ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione richiede un effettivo scostamento del ragionamento decisorio dalle massime di esperienza o da altre affermazioni della sentenza, non essendo sufficiente una mera contrapposizione valutativa della parte ricorrente.
  • Se la sentenza di merito presenta una motivazione logicamente coerente e non affetta dai vizi tipizzati, la censura ex art. 606 c.p.p. è manifestamente infondata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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