Cassazione Civile, Ordinanza n. 21968/2026 del 26/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione d'appello che aveva già respinto l'impugnazione della società convenuta e, in continuità con i giudici di merito, ha mantenuto ferma l'affermazione di contraffazione dei marchi della controparte e la correlata condanna alle spese del giudizio di legittimità. Inoltre ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento cautelare e poi di merito promosso da una società titolare di plurime registrazioni del marchio "Thrasher" per ottenere l'inibitoria della produzione e commercializzazione di capi d'abbigliamento recanti segni ritenuti contraffattori, oltre a sequestro, ritiro dal commercio, descrizione, esibizione documentale, penale e pubblicazione della decisione. La resistente sosteneva che i prodotti immessi sul mercato da una società sammarinese e da altri soggetti riproducessero il proprio marchio in modo non autorizzato. In primo grado e in appello la domanda veniva accolta, con accertamento della contraffazione e condanna al risarcimento dei danni. In cassazione la società soccombente proponeva due motivi: (1) violazione dell'art. 83 c.p.c. per asserita nullità o inesistenza della procura alle liti, deducendo che l'autentica notarile non consentisse di identificare con certezza il firmatario e i suoi poteri rappresentativi, anche per la discrepanza tra i nomi "Tony" e "Anthony"; (2) violazione delle norme europee e interne sulla tutela del marchio, del regolamento UE 2017/1001, del codice della proprietà industriale e dell'art. 351 TFUE, sostenendo che il marchio registrato a San Marino dovesse produrre effetti in Italia in forza del trattato bilaterale del 1939 e del suo accordo interpretativo, con conseguente necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, perché l'autentica notarile e gli atti di causa consentivano di identificare il soggetto che aveva rilasciato la procura e i suoi poteri rappresentativi, rendendo irrilevante l'illeggibilità della firma e superando la discrasia nominale; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non coglieva la ratio decidendi, avendo la Corte di merito semplicemente interpretato il trattato Italia-San Marino, come coordinato dall'accordo interpretativo del 2014, nel senso di limitarne l'ambito ai soli marchi nazionali, con esclusione dei titoli ottenuti tramite procedure internazionali, senza porre un reale conflitto con il diritto UE né un dubbio interpretativo tale da giustificare il rinvio pregiudiziale.
Norme richiamate
La procura alle liti è valida anche se la firma è illeggibile quando il soggetto conferente sia identificabile dal testo dell'atto, dall'autentica o da elementi univoci della documentazione di causa; l'accertamento dell'identità e dei poteri rappresentativi del firmatario può emergere dall'autentica notarile e dagli atti acquisiti.
La nullità relativa della procura, ove ricorra una incertezza sull'identità del conferente, deve essere eccepita tempestivamente dalla controparte; nel caso concreto però la nullità è stata esclusa per effetto dell'identificazione certa del firmatario.
art. 267 TFUE
Il rinvio pregiudiziale non è dovuto se la questione prospettata non è realmente pertinente alla decisione o se non sussiste un dubbio interpretativo effettivo sul diritto dell'Unione.
art. 351 TFUE
La disposizione non è stata ritenuta violata perché non vi era un conflitto tra fonti da risolvere: la Corte ha interpretato il trattato bilaterale e il relativo accordo interpretativo in modo coerente con il diritto UE, senza disapplicare convenzioni preesistenti.
Regolamento (UE) 2017/1001
Le norme sul marchio dell'Unione sono richiamate dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso che esse imponessero di riconoscere efficacia piena in Italia al marchio sammarinese in contrasto con il regime interpretato del trattato bilaterale.
D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Richiamato come norma interna sulla tutela del marchio; la Corte lo ha letto in coordinamento con la disciplina unionale e con l'accordo interpretativo Italia-San Marino.
Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra Italia e San Marino del 1939
L'art. 43, come interpretato dall'accordo del 2014, si applica esclusivamente ai titoli di privativa ottenuti tramite procedure nazionali nei due Stati e non ai titoli ottenuti tramite procedure internazionali.
Accordo di interpretazione autentica del 2014 relativo all'art. 43 della Convenzione del 1939
Ha circoscritto l'ambito applicativo del reciproco riconoscimento alle privative nazionali, escludendo i titoli ottenuti in uno dei due Stati attraverso accordi o convenzioni internazionali.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
l. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata da una società non è invalida per la sola illeggibilità della firma se il conferente è identificabile con certezza dal testo della procura, dall'autentica notarile o da altri atti di causa, e se risultano i suoi poteri rappresentativi.
- L'accertamento della regolare rappresentanza processuale, quando incide sulla validità della costituzione in giudizio, è rilevabile anche d'ufficio; tuttavia, se dagli atti emerge con sufficienza l'identità del firmatario e la sua qualità rappresentativa, la procura deve ritenersi valida.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione sollevata non incide sulla ratio decidendi o quando la controversia può essere risolta mediante l'interpretazione di fonti interne e convenzionali già compatibili con il diritto dell'Unione.
- Il trattato bilaterale preesistente sul reciproco riconoscimento dei titoli di proprietà industriale va interpretato in modo coordinato con il successivo accordo interpretativo e con l'ordinamento unionale; il reciproco riconoscimento può essere limitato ai soli titoli nazionali se questa è la volontà delle parti contraenti espressa nell'accordo interpretativo.
- Non può parlarsi di violazione dell'art. 351 TFUE quando il giudice non disapplica un trattato preesistente, ma ne accerta il contenuto applicativo in modo da escludere il conflitto con il diritto dell'Unione.
- Un marchio ottenuto tramite procedura internazionale non può essere automaticamente equiparato, ai fini del reciproco riconoscimento con San Marino, a un titolo nazionale ove l'accordo interpretativo escluda espressamente tale equiparazione.
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